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Sentenza

Sentenza n. 4201/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento in data 05.06.2026 con il quale la Prefettura di Como ha respinto l’istanza di permesso per attesa occupazione

Giustizia amministrativa202602597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione richiesto dopo la dichiarata indisponibilità all'assunzione da parte del datore di lavoro che aveva ottenuto il nulla osta all'ingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, contestando l'insussistenza dei presupposti del provvedimento. Il nulla osta all'ingresso era stato ottenuto da un datore di lavoro che aveva successivamente dichiarato la propria indisponibilità a procedere all'assunzione, impedendo il perfezionamento della procedura di ingresso prevista dall'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente sosteneva, inoltre, che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare la possibilità di un nuovo datore di lavoro e prendere posizione sulle ragioni della procedura, ancora pendente, volta alla revoca del nulla osta. Sono state altresì formulate censure generiche riferite alla contrarietà del diniego ai principi di efficienza ed economicità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata adottata all'esito della camera di consiglio cautelare, ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che la dichiarata indisponibilità del datore di lavoro alla sottoscrizione del contratto di soggiorno faccia venir meno il presupposto per il perfezionamento della procedura di ingresso prevista dall'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. Il reperimento di un nuovo datore di lavoro non consente il rilascio di un permesso per lavoro o per attesa occupazione, poiché il nulla osta è funzionale all'instaurazione del rapporto con il datore che ha presentato la richiesta. Il permesso per attesa occupazione presuppone, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, che un rapporto di lavoro si sia previamente instaurato e sia poi cessato per causa non imputabile al lavoratore. In via eccezionale, può rilevare una causa di forza maggiore impeditiva dell'assunzione, ma il ricorrente non l'ha allegata né documentata; la mera indisponibilità sopravvenuta del datore o la cessazione dell'attività, in quanto riconducibili a scelte imprenditoriali, non costituiscono di per sé forza maggiore. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa alla mancata esplicitazione delle ragioni della revoca del nulla osta, poiché il relativo procedimento era ancora pendente e il diniego impugnato doveva motivare esclusivamente le ragioni ostative al rilascio del permesso richiesto. Le spese sono state compensate in ragione della complessiva situazione di vita del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    decisione in forma semplificata adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare

    Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata quando il contraddittorio è integro, le questioni sono esaustivamente trattate e sono decorsi i termini previsti.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    mancato perfezionamento della procedura di ingresso ai sensi dell’art. 22

    Il nulla osta all'ingresso è funzionale all'instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che ha presentato la richiesta; la dichiarata indisponibilità di tale datore impedisce il perfezionamento della procedura.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato

    Il permesso per attesa occupazione presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro previamente instaurato e successivamente interrotto; non è sufficiente il mancato avvio del rapporto collegato al nulla osta.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone che il rapporto di lavoro sia stato previamente instaurato e sia successivamente cessato per una causa non imputabile al lavoratore.
  • Il mancato perfezionamento dell'assunzione da parte del datore di lavoro che ha ottenuto il nulla osta all'ingresso non consente, di regola, il rilascio di un permesso per attesa occupazione, poiché il nulla osta è funzionale esclusivamente al rapporto con quel datore di lavoro.
  • La dichiarata indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro o la cessazione dell'attività imprenditoriale non costituiscono, di per sé, causa di forza maggiore idonea a giustificare il rilascio eccezionale di un permesso provvisorio per ricerca di occupazione; tale causa deve essere allegata e documentata dal lavoratore.
  • Quando il procedimento di eventuale revoca del nulla osta è ancora pendente, il diniego del permesso per attesa occupazione non deve anticipare né illustrare le ragioni della possibile revoca, ma deve motivare autonomamente le ragioni ostative al rilascio del permesso richiesto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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