Cassazione Penale, Sentenza n. 28341/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La persona condannata, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta al riconoscimento della continuazione tra diversi titoli di condanna. Deduceva violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse erroneamente considerato i fatti della sentenza più recente come episodi commessi uti singula, mentre dalle precedenti decisioni risultava un unico disegno criminoso già riconosciuto per altri reati in materia di stupefacenti. Lamentava inoltre che il provvedimento impugnato avesse valorizzato in modo decisivo l'assoluzione per il reato associativo in altro processo, senza confrontarsi con i dati temporali e fattuali delle sentenze richiamate, alcune delle quali collocate nel medesimo arco cronologico e già unificate in precedente giudizio di continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione era priva di un'adeguata indicazione delle sentenze oggetto dell'istanza, dei fatti giudicati e delle relative date di commissione, e che la motivazione si risolveva in un'affermazione assertiva e apparente, perché fondata quasi esclusivamente sull'assoluzione dal reato associativo in altro procedimento. La Corte ha osservato che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto confrontarsi con i precedenti provvedimenti già favorevoli al riconoscimento della continuazione e con la collocazione temporale dei reati in materia di stupefacenti, verificando analiticamente se sussistesse un unico disegno criminoso almeno per una parte dei fatti. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato quale base normativa del vincolo della continuazione e del medesimo disegno criminoso.
art. 671 c.p.p.
Il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di applicazione della continuazione, deve verificare in modo analitico la sussistenza di un programma criminoso unitario e può anche riconoscere la continuazione solo per una parte dei reati dedotti.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice relativa ai fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente oggetto delle sentenze richiamate.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Richiamata nel contesto dell'associazione finalizzata al narcotraffico, quale dato fattuale rilevante nel giudizio sulla continuazione.
art. 416-bis c.p.
Richiamata solo come qualificazione dell'associazione menzionata dalla ricorrente nel proprio argomento difensivo.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione in executivis, i reati dedotti devono inserirsi in un unico programma criminoso originariamente deliberato e già concepito nelle sue caratteristiche essenziali.
- L'unicità del disegno criminoso non può essere desunta da una mera serialità di condotte illecite o da un generico programma di vita criminale, perché tale dato è estraneo alla ratio dell'istituto della continuazione.
- Il giudice dell'esecuzione non può fondare il diniego della continuazione su valutazioni meramente presuntive o congetturali, ma deve verificare in concreto la preordinazione unitaria dei fatti dedotti.
- Quando esistono precedenti provvedimenti che hanno già riconosciuto la continuazione per reati collocati nello stesso arco temporale, il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi con tali decisioni e, se intende discostarsene, deve indicare specifiche e significative ragioni.
- Il precedente riconoscimento della continuazione non è vincolante in modo automatico, ma non può essere ignorato; può essere superato solo con motivazione analitica e coerente rispetto al complessivo quadro fattuale e giuridico.
- Il giudice dell'esecuzione può anche riconoscere la continuazione solo per parte dei reati dedotti, se accerta che solo alcuni fatti sono stati concepiti ed eseguiti nell'ambito del medesimo disegno criminoso.
- Il giudice dell'esecuzione non può porre a base del proprio giudizio circostanze di fatto incompatibili con gli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili già poste a raffronto.
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