Cassazione Civile, Ordinanza n. 17849/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per il mancato pagamento di imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale dovute in relazione a una sentenza resa ex art. 2932 c.c. dal Tribunale di Benevento in favore del contribuente. Il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento del proprio ricorso in primo grado e la CTR aveva respinto l’appello dell’agente della riscossione. In Cassazione la società concessionaria ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, mentre l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale adesivo. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato documentazione attestante che un coobbligato solidale aveva integralmente pagato la cartella di pagamento su cui si fondava l’atto impugnato, chiedendo la cessazione della materia del contendere; dopo interlocuzione della Corte e adesione dell’Agenzia delle entrate riscossione, è stata dichiarata l’estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte, preso atto dell’integrale pagamento della cartella da parte di uno dei coobbligati solidali e dell’adesione sopravvenuta dell’Amministrazione alla richiesta di definizione, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese dell’intero processo. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di cessazione della materia del contendere e comunque nei confronti dell’Agente della riscossione.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
La sentenza richiamata in origine della pretesa fiscale era una pronuncia costitutiva emessa in favore del contribuente; il dato è rilevante solo per individuare il titolo da cui è sorto il debito tributario.
art. 1292 c.c.
La Corte richiama la solidarietà passiva: l’integrale pagamento da parte di un coobbligato solidale consente di considerare soddisfatta la pretesa su cui si fondava l’atto impugnato e determina la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di cessazione della materia del contendere e, secondo la Corte, non è comunque dovuto dall’Agente della riscossione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Disposizione richiamata come fonte dell’introduzione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, la pretesa sostanziale posta a fondamento dell’atto impugnato risulti integralmente soddisfatta da uno dei coobbligati solidali, il processo può estinguersi per cessazione della materia del contendere.
- L’integrale pagamento del debito da parte di un coobbligato solidale è idoneo a incidere sulla persistenza dell’interesse alla decisione dell’impugnazione contro l’atto esecutivo o cautelare fondato su quel debito.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate se la definizione della lite dipende da un fatto sopravvenuto che rende inutile la prosecuzione del giudizio.
- L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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