Cassazione Civile, Ordinanza n. 18963/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2000, emesso a seguito di PVC, con cui l'Ufficio contestava l'indebita applicazione del regime IVA del margine nelle cessioni di autovetture acquistate da soggetti comunitari che, essendo soggetti passivi IVA, avrebbero potuto detrarre l'imposta, con conseguente applicazione del regime IVA ordinario. Il contribuente sosteneva che i cedenti avessero fatturato applicando il regime del margine e che non fosse desumibile, in base alla buona fede, la falsità delle dichiarazioni rese. Dopo un primo giudizio favorevole al contribuente, la Cassazione aveva cassato con rinvio affermando che la mera annotazione in fattura non bastava e che il cessionario avrebbe dovuto acquisire ulteriore documentazione sulla mancata detrazione da parte del cedente. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il contribuente dovesse sapere che l'operazione si inseriva in un progetto di evasione e che disponesse di elementi idonei a dubitare della regolarità delle fatture. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: violazione della direttiva IVA 2006/112/CE e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente; omesso esame di fatti decisivi; e soprattutto che la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, in particolare Mahagében, avrebbe imposto all'Ufficio l'onere di provare la consapevolezza del cessionario della frode IVA, escludendo qualunque responsabilità oggettiva e rendendo sufficiente la fattura conforme alla disciplina UE per la detrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo, seppur sintetico, idoneo a spiegare che l'Amministrazione aveva provato elementi oggettivi dai quali desumere la consapevolezza del contribuente della frode a monte. Ha dichiarato inammissibile il motivo nella parte relativa all'omesso esame di fatto decisivo, perché la censura riguardava in realtà una questione di diritto sulla buona fede e, comunque, i libretti di circolazione erano stati esaminati. Ha poi ritenuto infondata la doglianza di violazione di legge, osservando che la direttiva IVA 2006/112/CE non era applicabile ratione temporis al periodo d'imposta 2000 e che la giurisprudenza della Corte di giustizia, compresa la sentenza Mahagében, non aveva mutato il principio secondo cui spetta all'Ufficio provare, con elementi oggettivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA a monte. Ha quindi confermato che il giudice di rinvio si era correttamente attenuto al principio di diritto enunciato nella precedente cassazione. Condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro di ricorso per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha distinto le censure di diritto da quelle di fatto e ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze articolate sotto tale norma.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ha ricordato che il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando manca l'illustrazione del percorso logico della decisione; nel caso concreto ha escluso tale vizio.
Direttiva 2006/112/CE
La Corte ha rilevato che la direttiva IVA invocata non era applicabile al periodo d'imposta 2000, con conseguente inadeguatezza del parametro normativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso IVA relativo al regime del margine, l'Ufficio può negare il beneficio quando, sulla base di elementi oggettivi, dimostri che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode a monte.
- La mera indicazione in fattura dell'applicazione del regime del margine non è di per sé sufficiente a fondare il diritto al trattamento agevolato, ove emergano elementi che impongano ulteriori verifiche sulla posizione del cedente.
- La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di frodi IVA non introduce un regime di responsabilità oggettiva del cessionario, ma richiede un accertamento probatorio da parte dell'Amministrazione fondato su indici oggettivi di consapevolezza.
- Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza sia priva di un effettivo percorso argomentativo; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per riproporre una questione di diritto o una diversa lettura della documentazione già esaminata dal giudice di merito.
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