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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/81

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/81 della Commissione, del 19 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani (IGP)]

Normativa europea32016R0081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione ufficiale, nel registro UE delle DOP e delle IGP, della denominazione "Cantuccini Toscani"/"Cantucci Toscani" come indicazione geografica protetta. La Commissione prende atto che la domanda presentata dall'Italia è stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto produce effetti diretti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione della denominazione "Cantuccini Toscani"/"Cantucci Toscani" nel registro delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di prodotto agroalimentare "Cantuccini Toscani"/"Cantucci Toscani", qualificata come IGP e rientrante nella classe 2.3 dei prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. L'effetto è valido in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in quanto il regolamento è direttamente applicabile. Non sono previste esclusioni specifiche nel testo.

Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/81 della Commissione completa la procedura di registrazione della denominazione "Cantuccini Toscani"/"Cantucci Toscani" come indicazione geografica protetta. L'atto si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla pubblicazione della domanda italiana, in assenza di opposizioni.

Contesto normativo e procedura

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, che costituisce la base giuridica dell'iscrizione nel registro. Nei considerando viene indicato che la domanda di registrazione della denominazione "Cantuccini Toscani"/"Cantucci Toscani" presentata dall'Italia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Assenza di opposizioni e conseguente registrazione

La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la denominazione deve essere registrata nel sistema delle DOP e delle IGP dell'Unione.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Cantuccini Toscani"/"Cantucci Toscani" come IGP. La denominazione è classificata nella classe 2.3, relativa ai "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria", secondo l'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell'ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione IGP

L'articolo 1 iscrive la denominazione "Cantuccini Toscani"/"Cantucci Toscani" nel registro come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dall'Italia era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, rendendo possibile la registrazione.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagroalimentareindicazioni geografichequalità dei prodotti alimentarimercato interno

Testo integrale

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