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Sentenza

Sentenza n. 863/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 22.10.2024, n. 994, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 22 ottobre 2024, n. 994, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato nel titolo esecutivo, e aveva condannato il Ministero a emettere la carta e ad accreditare complessivamente 1.500 euro a favore di una ricorrente, 3.000 euro a favore di un’altra, 1.000 euro a favore di un’altra e 1.500 euro a favore dell’ultima, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 era decorso a seguito della notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito senza contestare né provare l’avvenuto adempimento. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. In assenza di contestazioni e della prova dell’adempimento, gravante sul Ministero ai sensi dell’art. 2697 c.c., ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente a ciascuna ricorrente e l’accredito delle somme rispettivamente di 1.500, 3.000, 1.000 e 1.500 euro, oltre ai relativi accessori. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo: il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, poiché l’esecuzione richiede non solo il pagamento di somme ma anche l’emissione delle carte elettroniche; il dies ad quem coincide con l’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il giudizio esecutivo nei confronti dell’Amministrazione può essere intrapreso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    In presenza dell’allegazione di mancato adempimento del titolo esecutivo, spetta all’Amministrazione debitrice provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni giudizialmente accertate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione si costituisce senza contestare il mancato adempimento e senza fornire la prova dell’esecuzione del titolo, l’actio iudicati deve essere accolta e il giudice può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’attuazione del giudicato.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione coattiva delle obbligazioni pecuniarie della pubblica Amministrazione decorre dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione; decorso tale termine, il giudizio di ottemperanza è procedibile.
  • La penalità di mora può essere applicata anche quando l’esecuzione del giudicato comprende, oltre al pagamento di somme di denaro, attività materiali o provvedimentali ulteriori, come l’emissione di una carta elettronica; in tal caso il termine iniziale della penalità può essere fissato dopo un congruo termine assegnato per l’adempimento complessivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per l’adozione sostitutiva degli atti necessari all’esecuzione, subordinandone l’intervento al perdurare dell’inadempimento oltre il termine assegnato all’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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