Cassazione Penale, Sentenza n. 20940/2026 del 05/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una misura cautelare personale in carcere confermata dal Tribunale del riesame nei confronti di un indagato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per più episodi di detenzione/cessione di droga. Il ricorso censurava, con motivi sovrapponibili, la tenuta della gravità indiziaria: per il capo relativo a un episodio di cessione/detenzione di stupefacente si denunciava insufficienza e illogicità della motivazione, sostenendo che fotogrammi e conversazioni intercettate non consentissero di identificare con certezza l'indagato, la borsa e la sostanza; per un secondo episodio si lamentava la neutralità dei fotogrammi attestanti accessi in abitazione e la mancanza di riscontri per ritenere che l'oggetto delle conversazioni fosse droga; per il reato associativo si contestava la partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, rilevando l'assenza di contatti con il capo gruppo e la brevità del periodo di collaborazione; infine si deduceva difetto di motivazione sulle esigenze cautelari e sul pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in realtà volte a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rilettura del compendio probatorio, senza un confronto specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte ha valorizzato la motivazione del riesame, ritenuta congrua e non manifestamente illogica, che fondava i gravi indizi sui contenuti delle intercettazioni, sulle videoriprese, sui quantitativi di droga e sulla condotta del ricorrente, desunta come stabile inserimento nel sodalizio dedito al narcotraffico. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sulle esigenze cautelari, ancorate al concreto e attuale pericolo di recidiva e alla presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato associativo. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
disciplina l'istanza di riesame avverso la misura cautelare; il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza genetica.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
i motivi di ricorso denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, ma sono stati ritenuti aspecifici e diretti a una rivalutazione del fatto.
art. 273 cod. proc. pen.
richiama il requisito dei gravi indizi di colpevolezza, ritenuti sussistenti sulla base del compendio investigativo.
art. 274 cod. proc. pen.
norma evocata per contestare le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il pericolo di recidiva.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ribadisce che il vincolo permanente può essere provato anche tramite facta concludentia e condotte sintomatiche di stabile inserimento nel sodalizio.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
reati-fine di detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio; i gravi indizi sono stati desunti da intercettazioni, video e sequestri.
art. 110 cod. pen.
richiamato nei capi di imputazione per la partecipazione concorsuale ai reati-fine.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato associativo, superabile solo con elementi concreti contrari, non allegati dalla difesa.
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro ordinanze cautelari, le censure sulla gravità indiziaria sono inammissibili se non si confrontano puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato e si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
- La gravità indiziaria dei reati in materia di stupefacenti può essere fondata su un quadro indiziario composito, costituito da intercettazioni, videoriprese, conversazioni sintomatiche, sequestri e modalità esecutive delle condotte, purché il ragionamento sia logico e non manifestamente illogico.
- Ai fini dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, il vincolo associativo non richiede prova diretta dell'accordo formale: esso può essere desunto da facta concludentia che evidenzino stabile inserimento nel sodalizio, consapevolezza del programma criminoso e disponibilità a svolgere compiti essenziali per l'organizzazione.
- La mera brevità del periodo investigato o l'assenza di contatti diretti con il vertice non esclude la partecipazione all'associazione, se gli elementi raccolti dimostrano un apporto consapevole, stabile e funzionale al perseguimento del programma criminoso.
- In presenza della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato associativo in materia di stupefacenti, il superamento della presunzione richiede l'allegazione di specifici elementi contrari; in difetto, la motivazione sul pericolo di recidiva può ritenersi sufficiente se ancorata allo stabile inserimento dell'indagato nel sodalizio.
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