Cassazione Penale, Ordinanza n. 01351/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza nei confronti di un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Cosenza, in relazione alla violazione delle prescrizioni connesse alla misura, commessa il 21 settembre 2017. Nel ricorso per cassazione e nella successiva memoria la difesa ha dedotto, da un lato, il travisamento della prova, con specifico riferimento a una stampa di Google Maps prodotta dalla difesa per ricostruire il percorso seguito dall’imputato in occasione del fatto; dall’altro, la violazione di legge, assumendo che la condotta ascritta non fosse riconducibile, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, alla fattispecie contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure manifestamente infondate, osservando che la Corte territoriale aveva già fornito risposta adeguata e coerente ai medesimi motivi di appello e che la condotta era stata accertata sulla base delle dichiarazioni rese dal militare operante all’udienza di convalida dell’arresto: l’imputato era stato avvistato dai Carabinieri fuori dal luogo di soggiorno prescritto e si era dato a precipitosa fuga in automobile per sottrarsi al controllo, attraversando anche i territori di altri Comuni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano manifestamente infondate e in parte dirette a ottenere una nuova e alternativa valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno integra la fattispecie contestata quando il soggetto si allontani dal luogo imposto e tenti di sottrarsi al controllo dell’autorità.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 618 c.p.p.
Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio, né la sostituzione della lettura dei fatti operata dal giudice di merito con un diverso apprezzamento difensivo.
Massime di principio
- La violazione delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno può essere desunta dalla prova che il soggetto sia stato trovato fuori dal territorio di soggiorno e abbia posto in essere una condotta evasiva o di sottrazione al controllo.
- In cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o di sostituzione della lettura delle prove compiuta dai giudici di merito.
- Il travisamento della prova è censurabile solo se la dedotta anomalia incide effettivamente sulla tenuta logica della decisione, non quando la doglianza mira in realtà a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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