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Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5424 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria e respinto il ricorso contro un avviso di accertamento relativo al recupero di IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2005, emesso mediante applicazione degli studi di settore. Con il primo motivo hanno sostenuto l'inapplicabilità dello studio di settore a causa della grave crisi del comparto del mobile canturino e denunciato violazioni di legge in materia di onere della prova e accertamento tributario. Con il secondo motivo hanno contestato l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello riguardo alla rilevanza giustificativa della crisi di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Poiché il contraddittorio amministrativo si era regolarmente svolto, spettava ai contribuenti dimostrare concretamente i fatti idonei a giustificare lo scostamento dai risultati degli studi di settore. La Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione di tale onere ai contribuenti e non ha ravvisato una violazione dell'articolo 2697 del codice civile. Ha inoltre escluso che fosse possibile censurare la sentenza per mera insufficienza della motivazione, considerati i limiti più restrittivi del sindacato di legittimità applicabili alla sentenza d'appello. La motivazione della CTR, fondata anche sulla sostanziale invarianza del personale nonostante le perdite dichiarate, è stata ritenuta non sindacabile in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.600 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina degli studi di settore e all'accertamento fondato sugli scostamenti dai relativi risultati.

  • Legge n. 146 del 1998, art. 10

    Richiamata quale disciplina dell'applicazione degli studi di settore e del contraddittorio con il contribuente.

  • Codice civile, art. 2697

    La violazione della norma sull'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; non può essere invocata per contestare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2728

    Richiamati dai ricorrenti in materia di presunzioni, ma senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante ai fini dell'accertamento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Richiamato in tema di accertamento delle imposte sui redditi; la Corte ha ritenuto non dimostrata una violazione della disciplina da parte del giudice d'appello.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39

    Indicato nel ricorso, sebbene la sentenza precisi che il riferimento corretto fosse il D.P.R. n. 600 del 1973.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Dopo la riforma del 2012, non consente più di censurare in cassazione la mera insufficienza della motivazione; il controllo è limitato ai casi di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla Legge n. 134 del 2012

    Ha ristretto il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione delle sentenze, eliminando la possibilità di denunciare la semplice insufficienza motivazionale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, improcedibile o integralmente respinto.

Massime di principio

  • Quando il contribuente ha partecipato al contraddittorio amministrativo sugli studi di settore, spetta a lui fornire prove concrete e specifiche dei fatti che giustificano lo scostamento, come crisi aziendale, crisi del comparto, perdite o particolari condizioni operative.
  • La semplice allegazione di una crisi generale del settore non è normalmente sufficiente: occorre dimostrare in che modo essa abbia inciso concretamente sulla singola impresa e sui ricavi dichiarati.
  • La Corte di cassazione non rivaluta normalmente le prove e le circostanze di fatto già esaminate dal giudice tributario di merito; una diversa lettura delle prove non integra, di regola, una violazione di legge.
  • Per le sentenze soggette alla riforma del 2012, non è sufficiente lamentare una motivazione poco convincente o insufficiente. È necessario indicare l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo, realmente discusso tra le parti.
  • Nelle controversie riguardanti società di persone, la partecipazione al giudizio di tutti i soci necessari può assicurare l'integrità del contraddittorio nei confronti della società.
  • La soccombenza in cassazione può comportare, oltre al rigetto o all'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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