Corte di giustizia, Sentenza C-785/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 gennaio 2024. — Eulex Kosovo contro SC. — Impugnazione - Sentenza oggetto d’opposizione dinanzi al Tribunale - Irricevibilità. — Causa C-785/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato irricevibile l’impugnazione proposta da Eulex Kosovo contro una sentenza del Tribunale pronunciata in contumacia a favore di SC. Poiché Eulex Kosovo aveva già proposto opposizione dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 166 del suo regolamento di procedura, la sentenza impugnata non poteva più considerarsi una decisione definitiva che conclude il procedimento. La Corte ha quindi respinto l’impugnazione senza esaminare i motivi di merito e ha condannato Eulex Kosovo alle spese dell’impugnazione.
Impugnazione contro una sentenza del Tribunale pronunciata in contumacia e già oggetto di opposizione: irricevibilità per mancanza di una decisione definitiva ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte
La questione giuridica
Se sia ricevibile un’impugnazione proposta dinanzi alla Corte avverso una sentenza del Tribunale pronunciata in contumacia quando il convenuto contumace ha già proposto opposizione davanti allo stesso Tribunale ai sensi dell’art. 166 del regolamento di procedura del Tribunale, con conseguente riapertura del procedimento; in particolare, se una siffatta sentenza possa ancora essere considerata una decisione che conclude il procedimento ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte.
Principio di diritto
L’impugnazione dinanzi alla Corte è irricevibile se è proposta avverso una sentenza del Tribunale pronunciata in contumacia quando, prima della scadenza del termine per proporre impugnazione, il convenuto contumace ha già esercitato l’opposizione prevista dall’art. 166 del regolamento di procedura del Tribunale: in tal caso la sentenza contumaciale non è più una decisione che conclude il procedimento ai sensi dell’art. 56 dello Statuto, poiché l’opposizione riapre il procedimento dinanzi al Tribunale. La parte potrà eventualmente impugnare la sentenza resa sull’opposizione nel termine ordinario.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 272 TFUE
- Articolo 340 TFUE
Impugnazione contro una sentenza contumaciale del Tribunale oggetto di opposizione
La Corte di giustizia, Quarta Sezione, ha esaminato un’impugnazione proposta da Eulex Kosovo contro la sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022, resa in contumacia nel procedimento SC/Eulex Kosovo (T‑242/17 RENV), con cui l’istituzione era stata condannata a risarcire danni materiali e morali a SC. Il punto decisivo della causa non riguardava il merito della responsabilità, ma la ricevibilità dell’impugnazione alla luce dell’opposizione già proposta dinanzi al Tribunale.
Fatti essenziali e svolgimento del procedimento
SC, procuratrice presso la missione Eulex Kosovo, aveva contestato vari atti interni della missione, tra cui un rapporto di valutazione, la composizione di una commissione giudicatrice e la mancata proroga del contratto dopo un concorso interno del 2016. Con ricorso del 25 aprile 2017, aveva chiesto al Tribunale, sulla base degli articoli 272 e 340 TFUE, l’annullamento di atti interni e il risarcimento dei danni.
Dopo una prima ordinanza di irricevibilità/infondatezza, annullata in impugnazione dalla Corte con sentenza del 25 giugno 2020 (C‑730/18 P), la causa era tornata davanti al Tribunale. In tale fase Eulex Kosovo non aveva depositato il controricorso nei termini; il Tribunale aveva quindi pronunciato una sentenza in contumacia ai sensi dell’art. 123 del proprio regolamento di procedura e aveva accolto le conclusioni di SC, salvo verificare che non vi fossero incompetenza manifesta, irricevibilità manifesta o infondatezza manifesta in diritto.
Prima di proporre l’impugnazione alla Corte, Eulex Kosovo aveva però anche presentato opposizione avverso la sentenza contumaciale, in base all’art. 166 del regolamento di procedura del Tribunale.
Quadro normativo rilevante
La Corte ha richiamato, in particolare:
- l’art. 56 dello Statuto della Corte, che consente l’impugnazione solo contro decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, o contro determinate decisioni parziali o incidentali;
- l’art. 123 del regolamento di procedura del Tribunale, relativo alla sentenza in contumacia;
- l’art. 166 del medesimo regolamento, che consente al convenuto contumace di proporre opposizione entro un mese dalla notifica della sentenza contumaciale e prevede che il procedimento prosegua poi dinanzi al Tribunale;
- gli articoli 138, paragrafo 1, e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, per le spese.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte ha ricordato che l’impugnazione è ricevibile solo se diretta contro una decisione definitiva, cioè contro una decisione che conclude il procedimento davanti al Tribunale senza che restino altre vie di ricorso aperte.
Ha poi rilevato che l’opposizione prevista dall’art. 166 del regolamento di procedura del Tribunale è un rimedio specifico contro la sentenza in contumacia e che la sua proposizione comporta la riapertura del procedimento davanti al Tribunale. Di conseguenza, quando l’opposizione è stata esercitata, la sentenza contumaciale non può più essere considerata una decisione che conclude il procedimento ai sensi dell’art. 56 dello Statuto.
La Corte ha anche precisato che una impugnazione proposta prima della scadenza del termine per l’opposizione può, in astratto, essere regolarizzata se l’opposizione non viene proposta; ma ciò non vale quando l’opposizione è effettivamente presentata. Nel caso concreto, risulta che Eulex Kosovo aveva proposto opposizione prima della scadenza del termine, determinando la riapertura del giudizio dinanzi al Tribunale.
Decisione e conseguenze pratiche
La Corte ha quindi dichiarato l’impugnazione irricevibile, senza esaminare i motivi di merito dedotti da Eulex Kosovo. Ha inoltre precisato che le parti potranno eventualmente impugnare la futura sentenza che il Tribunale pronuncerà sull’opposizione, nei termini ordinari previsti dallo Statuto.
Spese
Poiché SC aveva chiesto la condanna alle spese e Eulex Kosovo è risultata soccombente, la Corte ha condannato Eulex Kosovo alle sole spese relative alla presente impugnazione.
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