Sentenza n. 363/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 464/2025 pubblicata il 24 luglio 2025, con cui è stato riconosciuto in favore della ricorrente il diritto ad usufruire del beneficio economico della carta docente e alla conseguente liquidazione dello stesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 464/2025, regolarmente notificata e divenuta definitiva, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con condanna del Ministero e delle articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Il TAR ha verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona e ordinando all'Amministrazione di darvi integrale esecuzione, salvo le somme eventualmente già corrisposte. È stato assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto della docente al beneficio economico della carta docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, richiamate per la distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme da parte di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza definitiva che riconosce somme dovute al privato integra inottemperanza e impone all'Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, salvo detrarre quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine per adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione che non abbia contestato l'inadempimento al momento della proposizione del ricorso può essere condannata alle spese del giudizio, con possibilità di distrazione a favore dei difensori antistatari.
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