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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28515/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto che aveva prestato fideiussione per una società, per il pagamento di una somma rilevante in favore della banca creditrice. L’interessato aveva proposto opposizione tardiva, dichiarata inammissibile dal Tribunale; la Corte d’Appello aveva poi rigettato il gravame. In cassazione il ricorso è stato però ritenuto inammissibile perché privo, da un lato, di una esposizione sommaria dei fatti di causa chiara ed esauriente ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e, dall’altro, di motivi specifici e intelligibili ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.: la censura era costruita in modo frammentario, con commistione di fatti, documenti e argomentazioni, tale da costringere la Corte a un’indebita operazione di ricostruzione della materia del contendere. Nel corso del giudizio è stato anche comunicato il decesso del ricorrente e la rinuncia al mandato del difensore, ma la Corte ha precisato che tali eventi non determinano interruzione nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che il decesso del ricorrente producesse interruzione del giudizio di legittimità e ha altresì ritenuto irrilevante la rinuncia al mandato del difensore, richiamando il principio della perpetuatio dell’ufficio difensivo nel giudizio di cassazione. Quanto al merito processuale del ricorso, ha rilevato la violazione dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c., sia sotto il profilo dell’esposizione sommaria dei fatti, sia sotto quello della specificità dei motivi. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato invece dato atto dell’obbligo, ove dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara ed esauriente esposizione sommaria dei fatti di causa, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti del processo.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Ogni motivo deve essere specifico, intelligibile e autonomamente articolato, con indicazione delle ragioni della censura e del collegamento con la motivazione impugnata.

  • art. 85 c.p.c.

    È richiamato come espressione del principio di perpetuatio dell’ufficio di difensore nel giudizio di cassazione, sicché la sopravvenuta rinuncia al mandato non produce effetti interruttivi.

  • artt. 299 e segg. c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione non trovano applicazione gli istituti interruttivi previsti per gli eventi che colpiscono la parte o il difensore dopo l’instaurazione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro cui rapportare l’ulteriore importo da versare in caso di soccombenza processuale nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una esposizione sommaria dei fatti di causa chiara, autonoma e autosufficiente quanto alla comprensione della controversia e delle posizioni delle parti.
  • La mancanza di una chiara ricostruzione dei fatti di causa rende inammissibile il ricorso quando impedisce alla Corte di percepire la materia del contendere senza ricorrere ad atti esterni o a un’attività di estrapolazione.
  • Il requisito di specificità dei motivi impone censure distinte, intelligibili e immediatamente riferibili alla motivazione impugnata; non è sufficiente una narrazione ibrida di fatti, prove e argomentazioni.
  • Nel giudizio di cassazione il decesso di una parte, una volta instaurato il giudizio, non determina interruzione del processo.
  • La rinuncia al mandato del difensore, nel giudizio di cassazione, non produce effetti interruttivi per la permanenza dell’ufficio difensivo fino alla definizione del giudizio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, ove dovuto, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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