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Sentenza

Sentenza n. 540/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 14.1.2025, n. 40, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 14 gennaio 2025, n. 40, relativa al riconoscimento della carta del docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni 2019/20 e 2020/21. Il titolo esecutivo aveva inoltre condannato il Ministero all’erogazione dell’importo complessivo di 1.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli accrediti al saldo. La ricorrente aveva notificato la sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione il 26 agosto 2025; il TAR ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né dimostrato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Poiché il Ministero non ha fornito la prova dell’adempimento, gravante su di esso ai sensi dell’art. 2697 c.c., il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di compiere gli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la carta del docente e accreditando su di essa 1.000 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il giudizio di esecuzione nei confronti delle amministrazioni può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    In assenza di contestazioni della parte pubblica costituita, l’Amministrazione deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice può ordinare all’amministrazione soccombente il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare integrale attuazione al titolo esecutivo.
  • L’Amministrazione costituita nel giudizio di ottemperanza, qualora intenda paralizzare la domanda mediante l’allegazione dell’avvenuto adempimento, deve fornire la relativa prova; la mancata contestazione e la mancata dimostrazione dell’adempimento consentono di ritenere fondata l’actio iudicati.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato all’interno dell’Amministrazione obbligata, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza; nella liquidazione il giudice può considerare la natura seriale della controversia e l’assimilazione del giudizio alle procedure esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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