Circolare numero 26 del 06-11-2003 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell’ordinanza P.C.M. n. 3300/2003, che proroga fino al 31 marzo 2004 la sospensione dei termini già prevista per i soggetti dei comuni colpiti dai terremoti del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e Foggia. Vengono richiamate le precedenti ordinanze e i decreti che hanno individuato i comuni interessati, i soggetti beneficiari, i termini sospesi, le modalità e le scadenze per il recupero dei contributi sospesi e gli adempimenti documentali e dichiarativi da presentare all’ENPALS. Sono inoltre indicate le istruzioni operative per i versamenti tramite modello F24 e per la compilazione dei modelli 031/R e 031/CM.
Proroga della sospensione dei termini e dei versamenti contributivi per i comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 in Campobasso e Foggia
Proroga della sospensione contributiva per i territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002
La circolare fornisce le istruzioni operative applicative dell’ordinanza P.C.M. n. 3300 dell’11 luglio 2003, che proroga fino al 31 marzo 2004 la sospensione di termini e versamenti già riconosciuta ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e Foggia. Il documento ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individua i comuni interessati, definisce i soggetti beneficiari e disciplina il recupero dei contributi sospesi, oltre agli adempimenti dichiarativi connessi.
Quadro normativo di riferimento
A seguito dei gravi eventi sismici del 31 ottobre 2002, lo stato di emergenza è stato dichiarato con i decreti del 31 ottobre 2002 e dell’8 novembre 2002, con durata iniziale fino al 30 giugno 2003, poi prorogata al 31 marzo 2004 con DPCM del 27 giugno 2003. Il D.L. 4 novembre 2002 n. 245, convertito dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, ha disposto la sospensione di diversi termini per i soggetti residenti, aventi sede o operanti nei comuni individuati dai decreti emergenziali. Successivamente l’ordinanza P.C.M. n. 3253 del 29 novembre 2002 ha ribadito la sospensione dei versamenti contributivi per Campobasso e Foggia fino al 31 marzo 2003 e ha previsto le regole per il recupero rateale. L’ordinanza P.C.M. n. 3279 del 16 aprile 2003 ha prorogato tali sospensioni al 30 giugno 2003 per il territorio di Campobasso; infine l’ordinanza P.C.M. n. 3300 dell’11 luglio 2003 ha esteso ulteriormente la sospensione fino al 31 marzo 2004 per i comuni indicati nei territori di Campobasso e Foggia.
Comuni interessati
La circolare richiama l’elenco dei comuni interessati comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 14 febbraio 2003 e gli aggiornamenti successivi per la provincia di Campobasso. I comuni della provincia di Foggia sono quelli indicati nel testo della circolare; per la provincia di Campobasso l’elenco viene integrato dai decreti del Presidente della Regione Molise n. 5/2003, n. 7 del 19 febbraio 2003 e n. 21 del 30 luglio 2003. La circolare precisa che l’ordinanza n. 3300/2003, pur richiamando precedenti atti riferiti anche a Foggia, si applica ai comuni così individuati nelle province di Campobasso e Foggia.
Soggetti beneficiari
La sospensione dei versamenti contributivi riguarda le persone fisiche e le persone giuridiche che, alla data del 31 ottobre 2002, risultavano residenti, con sede legale od operativa nei comuni colpiti. Sono inclusi anche:
- le aziende con sede legale od operativa nei luoghi calamitati;
- le aziende autorizzate all’accentramento contributivo con sede in province diverse da Campobasso e Foggia, limitatamente ai contributi riferiti all’attività svolta nei territori colpiti;
- le aziende operanti in luoghi diversi che sospendono la sola quota contributiva a carico del lavoratore residente nelle zone calamitate.
Termini sospesi e ambito oggettivo
La circolare chiarisce che la sospensione opera per i termini in scadenza tra il 31 ottobre 2002 e il 31 marzo 2004 e riguarda:
- i termini di prescrizione, decadenza e i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali;
- la notificazione dei processi verbali, il pagamento in misura ridotta, lo svolgimento dell’attività difensiva e la presentazione di ricorsi amministrativi;
- i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari e ad ogni altro titolo di credito con forza esecutiva anteriore ai decreti del 31 ottobre e 8 novembre 2002;
- gli atti aventi efficacia esecutiva, come sentenze passate in giudicato, sentenze di primo grado esecutive ai sensi dell’art. 282 c.p.c. e sentenze provvisoriamente esecutive del Giudice del Lavoro;
- i termini connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza relativi al periodo ottobre 2002 - febbraio 2004;
- i debiti contributivi oggetto di rateazioni già concesse e ogni altro pagamento ricadente nel periodo di sospensione.
La circolare precisa inoltre che, durante la sospensione, non devono essere comminate sanzioni civili e/o amministrative per gli adempimenti ricadenti nel periodo interessato.
Denunce contributive sospese
Gli effetti della sospensione si estendono anche alle denunce contributive. Restano quindi sospese:
- le denunce mensili 031/R riferite al periodo ottobre 2002 - febbraio 2004;
- le denunce trimestrali 031/CM relative al 4° trimestre 2002 e all’intero anno 2003.
Presentazione della domanda di sospensione
La sospensione non opera automaticamente, ma richiede apposita domanda da presentare entro il 31 marzo 2004 presso gli Uffici ENPALS di Napoli e Bari, competenti per territorio. Alla richiesta devono essere allegate autocertificazioni attestanti, a seconda dei casi:
- la residenza o la sede legale/operativa in uno dei comuni colpiti dal sisma;
- oppure, per i soggetti residenti o con sede altrove, l’avvenuto svolgimento dell’attività nelle zone interessate e il fatto che le obbligazioni contributive per le quali si chiede il differimento riguardino esclusivamente tale attività.
Recupero dei contributi sospesi e adempimenti differiti
Il recupero dei contributi non versati per effetto della sospensione deve avvenire secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, dell’ordinanza n. 3253/2002, cioè mediante rateazione pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione, a partire dal terzo mese successivo alla sospensione. La circolare indica che, per il periodo considerato, il numero delle rate è pari a 136. L’inizio del recupero è fissato al 16 giugno 2004, data entro la quale scade il pagamento in unica soluzione o della prima rata. Le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese, senza aggravio di ulteriori somme aggiuntive.
Gli adempimenti sospesi connessi al versamento dei contributi, compresa la presentazione delle denunce contributive, devono essere effettuati entro il 25 maggio 2004.
Modalità di versamento con modello F24
Il versamento dei contributi sospesi, sia in unica soluzione sia ratealmente, deve essere eseguito tramite modello F24, nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali", con l’indicazione di:
- codice ente 0001;
- codice sede della posizione contributiva;
- causale contributo "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti;
- codice posizione assicurativa, cioè la matricola dell’impresa comprensiva del numero dell’attività (9 caratteri);
- periodo di riferimento "da" e "a" nel formato mm/aaaa;
- importo a debito versato, pari all’intero importo sospeso o alla rata;
- nessuna compilazione degli importi a credito compensati.
Compilazione dei modelli 031/R e 031/CM
Per i modelli 031/R deve essere compilato un modello per ciascun mese della sospensione in cui era dovuta contribuzione all’Ente. Nel quadro B va indicato il codice agevolazione "9C" con l’importo che l’impresa avrebbe dovuto versare per il mese, così da determinare nel quadro C un saldo pari a zero; nello spazio "comunicazioni impresa" devono essere riportati gli estremi della circolare.
I modelli 031/CM devono invece essere compilati secondo le modalità ordinarie e trasmessi all’Ufficio periferico ENPALS territorialmente competente.
Punti principali
Quadro normativo e proroga della sospensione
L’ordinanza P.C.M. n. 3300 dell’11 luglio 2003 proroga fino al 31 marzo 2004 le sospensioni già previste dall’art. 7 dell’ordinanza n. 3253/2002 e prorogate dall’art. 8 dell’ordinanza n. 3279/2003. La misura si colloca nel contesto dello stato di emergenza dichiarato per i territori delle province di Campobasso e Foggia a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
Comuni interessati
La circolare riporta gli elenchi dei comuni beneficiari della sospensione nelle province di Foggia e di Campobasso, come individuati e integrati dai provvedimenti successivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario delegato della Regione Molise. Per Campobasso l’elenco è ampliato dai decreti regionali successivi, mentre per Foggia resta valido l’elenco comunicato dalla Presidenza del Consiglio.
Soggetti beneficiari
La sospensione riguarda persone fisiche e giuridiche residenti o con sede legale/operativa nei comuni colpiti alla data degli eventi sismici, nonché le aziende con sede in altre province che abbiano svolto attività nelle aree interessate. È prevista anche per le imprese che sospendono la sola quota contributiva a carico di lavoratori residenti nelle zone calamitate.
Termini e adempimenti sospesi
Sono sospesi i termini di prescrizione, decadenza, termini perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali, inclusi quelli previdenziali; le notifiche dei verbali, il pagamento in misura ridotta, l’attività difensiva, i ricorsi amministrativi e i termini relativi a procedimenti esecutivi e atti aventi efficacia esecutiva. La sospensione comprende anche i versamenti contributivi, i pagamenti rateali già concessi e le denunce contributive mensili 031/R e trimestrali 031/CM relative al periodo interessato.
Recupero dei contributi sospesi e scadenze
I contributi sospesi devono essere recuperati con un piano di rateazione pari a otto volte i mesi interi di sospensione, con inizio del pagamento dal terzo mese successivo alla sospensione. La circolare indica 136 rate, con avvio del recupero fissato al 16 giugno 2004; la prima rata, o il pagamento in unica soluzione, scade in tale data, mentre le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese. Gli adempimenti sospesi, comprese le denunce contributive, devono essere effettuati entro il 25 maggio 2004.
Modalità di versamento e compilazione delle denunce
Il versamento, in unica soluzione o rateale, va effettuato con modello F24 nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali", indicando il codice ente 0001, la sede competente, i codici causale "SOLS" o "SOSP" a seconda del fondo interessato, la matricola aziendale e il periodo di riferimento. Per i modelli 031/R va compilato un modello per ciascun mese di sospensione con il codice agevolazione "9C", mentre i modelli 031/CM devono essere compilati secondo le consuete modalità e trasmessi all’ufficio ENPALS territorialmente competente.
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