Circolare numero 171 del 6-11-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quali soggetti devono iscriversi alla Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali in tre casi specifici: familiari preposti al punto vendita, soci di società semplici che gestiscono immobili e agenti di spettacolo. Per i familiari viene confermata l'iscrizione quando operano come preposti e non come lavoratori dipendenti; per le società immobiliari conta la natura concreta dell'attività, con obbligo di iscrizione se l'attività supera il mero godimento del bene e assume carattere imprenditoriale/commerciale; per gli agenti di spettacolo si afferma l'inquadramento nel terziario e quindi l'iscrizione alla Gestione commercianti, ove ricorrano i requisiti di legge.
Chiarimenti sull'iscrizione alla Gestione commercianti per familiari preposti, società semplici immobiliari e agenti di spettacolo
Gestione esercenti attività commerciali: chiarimenti in materia di iscrizione
La circolare interviene per rispondere ai quesiti delle Sedi in merito all'iscrizione alla Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di alcune categorie di operatori. Il chiarimento si concentra su tre fattispecie: familiari preposti al punto vendita, soci di società semplici che gestiscono immobili e agenti di spettacolo.
Familiari preposti al punto vendita
La prima questione riguarda i familiari preposti al punto vendita. La circolare richiama l'art. 1, comma 201, della legge n. 662/1996, che individua tra i soggetti obbligati all'iscrizione nella Gestione commercianti i titolari d'impresa, i parenti e gli affini entro il terzo grado e i coadiutori familiari preposti al punto vendita. Richiama poi il comma 204 dello stesso articolo, che prevedeva l'iscrizione dei preposti nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Con l'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, relativo alla riforma della disciplina del commercio, tutte le disposizioni sul registro degli esercenti il commercio, comprese quelle sull'elenco speciale dei preposti, sono state abrogate, salvo quanto previsto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. La circolare precisa tuttavia che tale abrogazione non ha fatto venir meno la figura del preposto al punto vendita. Di conseguenza, quando il preposto è un familiare del titolare e non ricorre un rapporto di lavoro dipendente, permane l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti.
Società semplici che gestiscono immobili
La seconda parte affronta il caso delle società semplici che gestiscono immobili. Il chiarimento nasce dai dubbi sorti dopo la circolare n. 102 del 12 giugno 2003, richiamata solo per precisare che essa non riguarda l'individuazione dei soggetti assicurabili, ma la determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini della base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 438/1992.
La circolare afferma che, per stabilire se vi sia obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, non occorre guardare tanto alla forma giuridica della società quanto alla natura concreta dell'attività svolta. Se l'attività supera il mero godimento degli immobili e assume una dimensione più ampia, come la prestazione di servizi a terzi organizzata in forma d'impresa, il reddito prodotto deve essere qualificato come reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR. In tale ipotesi, i soggetti che svolgono l'attività, se in possesso dei requisiti di legge, sono tenuti all'iscrizione nella Gestione previdenziale dei commercianti.
Lo stesso criterio vale quando l'attività immobiliare comprende, oltre alla gestione di immobili, anche attività di compravendita e/o di costruzione: in tali casi si configura reddito d'impresa e attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. La circolare sottolinea inoltre che, negli accertamenti, le Sedi devono considerare anche che la costituzione di una società per la gestione di immobili può, di per sé, esprimere la volontà dei soci di perseguire un programma comune di attività volto a un risultato ulteriore rispetto al mero godimento del bene.
Agenti di spettacolo
L'ultima parte riguarda gli agenti di spettacolo. La circolare ne descrive l'attività come un complesso di funzioni di rappresentanza, tutela, assistenza e consulenza degli artisti, svolte anche attraverso la negoziazione di clausole contrattuali e la ricerca e selezione di opportunità lavorative nell'interesse dell'artista rappresentato.
Si tratta di una figura nuova, non ancora compiutamente disciplinata, priva di albo o ruolo, ma per la quale è comunque richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del TULPS. Sul piano previdenziale, l'INPS ritiene che gli agenti di spettacolo, quando ricorrono i requisiti stabiliti dalla legge n. 662/1996, debbano essere iscritti alla Gestione commercianti. Il richiamo è duplice: da un lato alla legge n. 160/1975, che già ricomprendeva tra i soggetti obbligati i mediatori, i propagandisti e i procacciatori d'affari; dall'altro alle modifiche introdotte dalla legge n. 662/1996. La motivazione è che l'attività di agente di spettacolo va ricondotta al settore terziario di cui all'art. 49, comma 1, lettera d), della legge n. 88/1989.
Indicazioni operative per le Sedi
La circolare affida alle Sedi il compito di verificare, caso per caso, i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali. In particolare, nelle società immobiliari occorre valutare la concreta natura dell'attività svolta, mentre per i familiari preposti al punto vendita e per gli agenti di spettacolo va accertata la ricorrenza delle condizioni normative che giustificano l'obbligo contributivo.
Punti principali
Familiari preposti al punto vendita
La circolare ricorda che la legge n. 662/1996 include tra i soggetti obbligati all'iscrizione nella Gestione commercianti i titolari d'impresa, i parenti e affini entro il terzo grado e i coadiutori familiari preposti al punto vendita. Precisa inoltre che il comma 204 prevedeva l'iscrizione dei preposti nell'elenco speciale ex art. 9 della legge n. 426/1971, ma che il d.lgs. n. 114/1998 ha abrogato le disposizioni sul registro degli esercenti il commercio e sull'elenco speciale, salvo per la somministrazione di alimenti e bevande. Nonostante tale abrogazione, la figura del preposto al punto vendita permane e, se si tratta di un familiare del titolare e non sussiste un rapporto di lavoro dipendente, resta soggetto all'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti.
Società semplici che gestiscono immobili
In materia di società semplici immobiliari, la circolare chiarisce che il tema non riguarda la forma giuridica della società in sé, ma la natura effettiva dell'attività svolta. Se l'attività va oltre il mero godimento degli immobili e si traduce in un'attività più ampia, ad esempio con prestazione di servizi a terzi organizzata in forma d'impresa, il reddito prodotto è reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR e i soggetti che vi operano, se in possesso dei requisiti, devono iscriversi alla Gestione commercianti. Lo stesso vale quando l'attività immobiliare comprende anche compravendita e/o costruzione, ipotesi in cui si realizza attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. Le Sedi devono verificare i requisiti oggettivi e soggettivi, considerando anche che la costituzione stessa di una società per la gestione di immobili può indicare la volontà dei soci di perseguire un programma comune più ampio del mero godimento del bene.
Agenti di spettacolo
La circolare descrive l'agente di spettacolo come soggetto che svolge attività di rappresentanza, tutela, assistenza e consulenza degli artisti, anche mediante la stipulazione di clausole contrattuali e la ricerca di occasioni di lavoro nell'interesse dell'artista. Si tratta di una figura nuova, non ancora compiutamente disciplinata e priva di albo o ruolo, per la quale è comunque richiesta la licenza ex art. 115 TULPS. Ai fini previdenziali, la circolare stabilisce che tali soggetti, quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge n. 662/1996, devono essere iscritti alla Gestione commercianti, sia in base alla legge n. 160/1975, che già includeva tra gli obbligati mediatori, propagandisti e procacciatori d'affari, sia per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 662/1996, considerato che l'attività va ricondotta al settore terziario di cui all'art. 49, comma 1, lettera d), della legge n. 88/1989.
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