Cassazione Civile, Ordinanza n. 04347/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da una società poi incorporata dall'odierna ricorrente nei confronti della controparte per un importo residuo relativo a rapporti derivanti da un contratto di affitto d'azienda e da un separato riconoscimento di debito. Nel contratto del 16 dicembre 2014 era previsto che il canone di affitto potesse essere pagato anche mediante compensazione con crediti vantati dall'affittuaria verso la locatrice; la debitrice opponeva in compensazione propri controcrediti per canoni di affitto e, più in generale, contestava alcuni conteggi. In primo grado il decreto fu revocato e la domanda per l'importo residuo fu rigettata, con regolazione parziale delle spese. In appello la domanda fu respinta e la Corte territoriale ritenne: inammissibile e infondato il motivo sulla compensazione del credito della controparte; generiche le contestazioni sui canoni relativi a immobili di terzi; infondata la doglianza sui canoni di leasing; infondate le censure sugli interessi moratori; corretta la tardività delle contestazioni sui conteggi. In cassazione la ricorrente articolava otto motivi: 1) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla compensazione e sull'appello specifico, sostenendo che la Corte d'appello avesse confuso esistenza, liquidità ed esigibilità del controcredito e non avesse valutato l'inesigibilità; 2) violazione del principio di non contestazione e dell'onere della prova quanto al credito opposto in compensazione; 3) violazione dell'onere della prova sulla parte dei canoni di locazione di immobili di terzi; 4) violazione del contraddittorio endoprocessuale ex art. 101 c.p.c. e delle norme sulla cessione/subingresso nei contratti di locazione; 5) violazione di numerose norme processuali e sostanziali in relazione ai canoni di leasing, deducendo anche giudicato interno e validità dell'esercizio di un diritto potestativo mediante atto processuale; 6) omessa motivazione sugli interessi moratori; 7) violazione delle regole sulle contestazioni tardive; 8) violazione delle norme sulle spese. La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ha accolto il quinto ritenendo che il diritto potestativo di ridurre il corrispettivo per i canoni di leasing poteva essere esercitato anche con atto processuale e che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto non esercitata tale facoltà, e ha dichiarato assorbiti i motivi sesto, settimo e ottavo.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza d'appello limitatamente al quinto motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per nuovo esame del solo profilo relativo ai canoni di leasing e alla connessa riduzione del corrispettivo. Sono stati rigettati i primi quattro motivi; i motivi sesto, settimo e ottavo sono stati assorbiti. La cassazione con rinvio è stata disposta perché la motivazione della sentenza impugnata sul punto dei leasing è stata ritenuta illogica e giuridicamente errata, avendo escluso l'esercizio della facoltà contrattuale pur a fronte di un atto processuale che la invocava e pur riconoscendo la rilevanza del mancato pagamento dei leasing sulla misura del corrispettivo dovuto.
Norme richiamate
art. 1243 c.c.
richiamato in tema di compensazione legale e giudiziale; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, le doglianze superassero la motivazione della sentenza di merito sulla compensabilità del controcredito e sull'assenza di contestazioni specifiche
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la sentenza d'appello aveva effettivamente esaminato la questione della compensazione
art. 342 c.p.c.
richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto generiche o ripetitive alcune censure
art. 115 c.p.c.
richiamato in tema di principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto generiche le doglianze sulla sua violazione
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha rilevato che la censura tendeva a una rivalutazione del merito e non scalfiva la ratio della decisione
art. 101, secondo comma, c.p.c.
invocato per asserita violazione del contraddittorio; la Corte ha escluso che la sentenza avesse deciso una questione nuova, avendo invece valutato fatti e prove
artt. 1406 c.c. e 2558 c.c.
richiamati dalla ricorrente sul subingresso nei contratti di locazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché richiedeva interpretazione delle clausole contrattuali in sede di legittimità
art. 36 L. 392/1978
richiamato in relazione al subingresso nei contratti di locazione nell'ambito dell'affitto d'azienda; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile nei termini prospettati
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso che, nei primi motivi, ricorresse una motivazione apparente tale da determinare nullità
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare carenza di motivazione; la Corte non ha ravvisato la denunciata nullità nei motivi rigettati
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati in tema di spese processuali; il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del quinto motivo
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso; la Corte ha distinto tra censure di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, rigettando quelle inconferenti o generiche
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d'appello affronta il tema controverso e ne offre una ragione di rigetto, anche se la parte ritenga che la motivazione non abbia colto esattamente il profilo da essa valorizzato.
- La compensazione tra crediti può essere esclusa o contestata solo con censure specifiche e non contraddittorie; non è sufficiente richiamare in modo generico l'esistenza di un diverso giudizio se quello ha un oggetto diverso e non incide sull'an o sul quantum del credito dedotto in compensazione.
- Il principio di non contestazione può fondare l'accertamento di fatti costitutivi del credito quando la controparte non abbia mosso contestazioni specifiche alla documentazione prodotta; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una nuova valutazione del merito.
- Quando un contratto attribuisce a una parte un diritto potestativo di ridurre il corrispettivo in caso di inadempimento della controparte, tale facoltà può essere esercitata anche mediante atto processuale, se il contenuto dell'atto esprima in modo chiaro la volontà di avvalersene.
- La sentenza di merito è censurabile per violazione di legge quando nega rilevanza a una facoltà contrattuale espressamente prevista e, al tempo stesso, riconosce che il fatto dedotto dall'altra parte incide sulla misura del corrispettivo; in tal caso, il giudice deve riesaminare il rapporto contrattuale alla luce dell'esatta portata delle clausole invocate.
- In cassazione non è ammissibile chiedere una nuova interpretazione delle clausole contrattuali se la censura, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione del contenuto negoziale e del materiale probatorio.
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