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Sentenza

Sentenza n. 1096/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento n. 060.100 del 25 agosto 2025 reso dalla Soprintendenza di Palermo con cui è stata rigettata la richiesta di autorizzazione volta all'installazione di un ascensore nel palazzo ex convento dei Padri Crociferi nel Comune di Palermo.

Giustizia amministrativa202501972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'installazione di un ascensore nel chiostro del Palazzo ex Convento dei Padri Crociferi, con indicazione di una diversa localizzazione in un immobile demaniale al civico n. 29 del vicolo Marotta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza di Palermo deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 4 della l. n. 13/1989, sostenendo che sull'istanza presentata il 31 marzo 2025 si fosse formato il silenzio-assenso per il decorso del termine di novanta giorni. In secondo luogo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, contestando l'individuazione, quale alternativa alla localizzazione dell'ascensore nel chiostro con accesso dal vicolo Marotta n. 33, di uno spazio demaniale raggiungibile attraverso l'immobile sito al civico n. 29. Secondo la ricorrente, tale area era impraticabile perché inserita in un contesto abbandonato, pericolante e inagibile, con difficoltà tecniche anche per la realizzazione della passerella di collegamento con la propria abitazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha respinto il primo motivo, rilevando che, sebbene il provvedimento espresso fosse intervenuto oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4 della l. n. 13/1989, il silenzio-assenso non opera nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, ai sensi dell'art. 20, comma 4, l. n. 241/1990. La scadenza del termine aveva quindi determinato soltanto silenzio-inadempimento, senza consumazione del potere di provvedere. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo provata, mediante la documentazione fotografica e planimetrica prodotta, l'inidoneità e la pericolosità dell'area indicata dalla Soprintendenza: il cortile apparteneva a un immobile demaniale abbandonato, confinante con edifici distrutti, interessato da ponteggi ossidati e già sottoposto a sequestro per omissione di lavori in edifici minaccianti rovina. È stata inoltre dimostrata l'impraticabilità della passerella tra l'immobile indicato e l'abitazione della ricorrente. Il giudice ha ravvisato un palese difetto di istruttoria e una sproporzionata frustrazione dell'interesse legittimo della ricorrente. In sede di riedizione del potere, l'amministrazione dovrà individuare una localizzazione effettivamente realizzabile e considerare la stretta accessorietà dell'ascensore all'appartamento destinato alla ricorrente e al figlio disabile, procedendo invece a un ulteriore bilanciamento con l'interesse alla conservazione del bene monumentale per gli altri appartamenti destinati alla vendita. Le spese sono state compensate in ragione della condotta processuale della ricorrente, che non aveva tempestivamente rappresentato la destinazione alla vendita di alcuni immobili.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 9 gennaio 1989, n. 13

    termine di novanta giorni per la definizione dell'istanza

    Il superamento del termine non determina la formazione del silenzio-assenso quando il procedimento riguarda il patrimonio culturale e paesaggistico; nel caso concreto il ritardo ha prodotto silenzio-inadempimento.

  • art. 20, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241

    l'istituto di semplificazione procedimentale del silenzio assenso non opera rispetto ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico

    L'esclusione del silenzio-assenso nei procedimenti concernenti il patrimonio culturale e paesaggistico impedisce la consumazione del potere amministrativo per effetto del mero decorso del termine.

  • art. 677 c.p.

    omissione di lavori in edifici che minacciano rovina

    Il precedente sequestro dell'immobile per la situazione di pericolo è stato valorizzato quale elemento documentale dimostrativo dell'inidoneità e della non sicurezza dell'area indicata per l'installazione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, il termine previsto per la definizione dell'istanza non produce silenzio-assenso, in forza dell'art. 20, comma 4, l. n. 241/1990; la scadenza del termine determina soltanto silenzio-inadempimento e non consuma il potere dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso.
  • L'amministrazione che, nell'esercizio della tutela del patrimonio culturale, indica una localizzazione alternativa per un'opera privata deve svolgere un'istruttoria effettiva sulla concreta fattibilità tecnica e sulla sicurezza dell'area proposta; l'individuazione di uno spazio materialmente impraticabile o pericoloso integra difetto di istruttoria e illegittimità del provvedimento.
  • Nel bilanciamento tra accessibilità e tutela del bene monumentale, la riedizione del potere deve considerare prioritariamente la concreta accessorietà dell'intervento all'abitazione destinata al soggetto con disabilità, distinguendo tale esigenza dalla realizzazione di un'opera destinata a servire immobili ulteriori destinati alla vendita, per i quali occorre un autonomo bilanciamento con l'interesse alla conservazione del bene.
  • La documentazione fotografica e gli altri elementi sullo stato dei luoghi possono dimostrare in giudizio l'inidoneità tecnica e la pericolosità della soluzione localizzativa indicata dall'amministrazione, evidenziando l'insufficienza dell'istruttoria amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTermini del procedimento e silenzio
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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