Sentenza n. 291/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2016, resa tra le parti che ha respinto il ricorso n.-OMISSIS- R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e di concessione dell'equo indennizzo, nonché contro i pareri del Comitato di Verifica
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare, impiegato nelle missioni internazionali in Bosnia-Erzegovina e Iraq, ha dedotto che il carcinoma uroteliale della vescica fosse causalmente o concausalmente riconducibile all'esposizione a uranio impoverito, metalli pesanti e altre sostanze nocive presenti nei teatri operativi. Ha censurato la sentenza di primo grado e gli atti amministrativi per violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR, violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e degli artt. 1, 65 e 114 c.p.a., travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e insufficienza ed erroneità della motivazione. In particolare, ha sostenuto che il Comitato di Verifica, dopo il precedente annullamento per difetto di motivazione, non avesse svolto l'istruttoria richiesta sulle concrete condizioni di servizio e si fosse limitato a negare in astratto la correlazione scientifica tra esposizione e patologia, senza individuare una specifica causa extra-lavorativa idonea a escludere il nesso. Nel corso del giudizio la verificazione disposta dal CGARS ha riferito che non risultava documentata una correlazione diretta tra uranio impoverito e carcinoma vescicale, ma l'Amministrazione non ha individuato una concreta e più probabile genesi extra-lavorativa della patologia.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello, riformato la sentenza del TAR e annullato gli atti impugnati in primo grado. Ha riconosciuto che il giudizio del Comitato di Verifica costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile quando la motivazione evidenzi inattendibilità metodologica, travisamento, omessa considerazione di circostanze rilevanti, irragionevolezza o violazione dei criteri tecnici e procedurali. Ha applicato il principio, richiamato dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 15/2025, secondo cui, per il militare che dimostri l'impiego in missioni o contesti operativi tipizzati, condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio, e una patologia tumorale compatibile, opera una presunzione semplice del nesso eziologico, con inversione dell'onere probatorio. Nel caso concreto risultavano provati l'impiego in missioni internazionali, le attività svolte in aree interessate da bombardamenti e contaminazione ambientale, nonché la successiva insorgenza del carcinoma vescicale. L'Amministrazione si era limitata a una negazione astratta del nesso causale e non aveva fornito la prova liberatoria di una specifica causa extra-lavorativa più probabile. Il giudice ha quindi annullato il decreto ministeriale e i pareri, disponendo che l'Amministrazione riesamini la domanda considerando la presunzione semplice e potendo negare il riconoscimento soltanto ove dimostri una più probabile specifica genesi extra-lavorativa. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale durante il giudizio.
Norme richiamate
art. 603 d.lgs. 66/2010
«infermità o patologie tumorali» contratte «per le particolari condizioni ambientali od operative»
La disposizione rimodula l'onere della prova per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali contratte da militari impiegati in missioni o in altri contesti operativi tipizzati. Dopo la prova, da parte del militare, dell'impiego, delle condizioni di rischio e della natura tumorale compatibile della patologia, spetta all'Amministrazione dimostrare una specifica e più probabile genesi extra-lavorativa.
artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010
La disciplina regolamentare integra il sistema di accertamento della causa di servizio e dell'equo indennizzo previsto per il personale militare esposto a particolari condizioni ambientali od operative.
d.P.R. 461/2001
È richiamato quale disciplina generale dell'equo indennizzo per causa di servizio, innovata dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare per le patologie tumorali rientranti nell'ambito tipizzato.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione effettiva e adeguata del provvedimento; nel caso concreto il rinvio a una negazione astratta del nesso e all'assenza di evidenze scientifiche non era sufficiente, in mancanza dell'individuazione di una specifica causa extra-lavorativa.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie delle parti prima della decisione.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
art. 9 Regolamento UE 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela rafforzata dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento dei dati personali sensibili.
Massime di principio
- Quando un militare dimostra di avere prestato servizio in una missione o in altro contesto operativo tipizzato, in particolari condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio, e di avere contratto una patologia tumorale compatibile con quel rischio, opera una presunzione semplice del nesso eziologico tra esposizione e malattia, con conseguente rimodulazione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione.
- Dopo che il militare ha assolto l'onere di provare le concrete attività svolte, il contesto operativo rischioso e la natura tumorale della patologia, l'Amministrazione non può negare il riconoscimento della causa di servizio limitandosi a richiamare l'assenza di studi scientifici certi o di una correlazione diretta; deve dimostrare, sulla base delle acquisizioni scientifiche e delle circostanze concrete, una specifica genesi extra-lavorativa più probabile della patologia.
- Il Comitato di Verifica per le cause di servizio esercita discrezionalità tecnica, ma il relativo giudizio è sindacabile quando la motivazione riveli inattendibilità metodologica, travisamento o omessa considerazione di fatti rilevanti, irragionevolezza, ovvero applicazione non corretta dei criteri tecnici e del procedimento.
- È viziato per eccesso di potere il giudizio medico-legale che escluda la dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale basandosi esclusivamente sull'assenza di una prova scientifica certa del nesso con il fattore di rischio, senza verificare le condizioni concrete del servizio e senza individuare una causa extra-lavorativa autonoma e più probabile.
- In sede di riesame successivo all'annullamento di un precedente provvedimento per difetto di motivazione, l'Amministrazione deve conformarsi alle indicazioni istruttorie e motivazionali contenute nella pronuncia e valutare concretamente le condizioni di servizio rilevanti per il nesso eziologico.
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