Tribunale, Sentenza T-175/23
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 21 February 2024. — Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark LifeAfter – Earlier EU word mark life – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-175/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Hong Kong NetEase Interactive Entertainment contro il rigetto della domanda di registrazione del marchio verbale LifeAfter. Conferma che il segno richiesto è simile al marchio anteriore life e che i prodotti e servizi sono identici o sovrapponibili, con conseguente rischio di confusione per una parte significativa del pubblico. Viene inoltre ribadito che, in un’opposizione, non si può contestare la validità o la distintività del marchio anteriore se non tramite un’azione di nullità autonoma.
Marchio UE LifeAfter: il Tribunale conferma il rigetto della domanda per rischio di confusione con il marchio anteriore life ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se il marchio verbale richiesto LifeAfter dovesse essere registrato nonostante l’opposizione fondata sul marchio anteriore UE verbale life, in particolare: i) se il termine "life" fosse privo di distintività o descrittivo per i prodotti e servizi in questione; ii) se sussistesse un rischio di confusione tra i segni e i rispettivi prodotti e servizi, tenuto conto del pubblico pertinente, della presunta debole distintività del marchio anteriore e dell’asserita coesistenza sul mercato di segni contenenti "life".
Principio di diritto
In sede di opposizione, la validità di un marchio UE anteriore non può essere rimessa in discussione dal richiedente del marchio successivo: un marchio registrato si presume dotato di un minimo carattere distintivo e la sua eventuale nullità va fatta valere, al più, con domanda di dichiarazione di nullità ex articolo 59 del regolamento 2017/1001. Quando i segni coincidono nell’elemento distintivo iniziale life, i prodotti e servizi sono identici o sovrapponibili e il pubblico pertinente comprende anche consumatori con attenzione media, l’aggiunta di after nel segno LifeAfter non esclude un rischio di confusione per una parte significativa del pubblico dell’Unione; la mera debole distintività allegata o la generica coesistenza di altri marchi contenenti life non bastano a neutralizzare tale rischio.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 59 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE LifeAfter e opposizione fondata sul marchio anteriore life
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il segno verbale richiesto LifeAfter possa essere registrato nonostante l’opposizione del titolare del marchio anteriore UE life, alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva chiesto la registrazione del segno LifeAfter per prodotti e servizi delle classi 9 e 41, prevalentemente relativi a software e servizi di intrattenimento videoludico. Medion AG aveva proposto opposizione sulla base del marchio anteriore life, registrato per beni della classe 9 e servizi della classe 41, invocando il rischio di confusione. L’opposizione era stata accolta dalla divisione di opposizione e, in sede di ricorso, la quinta Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto della domanda.
Normativa rilevante e quadro giuridico
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione in presenza di rischio di confusione;
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento, invocato dalla ricorrente per sostenere la presunta mancanza di distintività del marchio anteriore;
- l’articolo 59 del regolamento 2017/1001, relativo alla domanda di nullità del marchio UE;
- gli articoli 66-71 del regolamento 2017/1001, in tema di ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso;
- l’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, per l’inammissibilità dei nuovi elementi di prova prodotti per la prima volta in giudizio.
Prima censura: asserita mancanza di distintività del termine "life"
La ricorrente sosteneva che il marchio anteriore life fosse descrittivo e quindi privo di distintività, anche perché il termine sarebbe comunemente usato nel settore dei videogiochi per indicare le "vite" del giocatore. Il Tribunale respinge integralmente questa impostazione: in un procedimento di opposizione il richiedente non può mettere in discussione la validità del marchio anteriore registrato, poiché la registrazione implica un minimo carattere distintivo e la contestazione della validità è possibile solo con domanda di nullità ex articolo 59.
Il Tribunale aggiunge che le prove sul presunto uso diffuso di "life" sul mercato erano in gran parte irrilevanti, perché riferite a settori estranei ai prodotti e servizi controversi o, se relative ai videogiochi, non dimostravano un uso talmente frequente da far perdere al termine la capacità distintiva presso il pubblico rilevante. I nuovi estratti di siti internet prodotti per la prima volta davanti al Tribunale sono inoltre dichiarati irricevibili ai sensi dell’articolo 188 del regolamento di procedura.
Pubblico di riferimento e livello di attenzione
Quanto al pubblico pertinente, il Tribunale conferma l’analisi della Commissione di ricorso: i beni e servizi in questione sono rivolti sia al grande pubblico sia a utenti specializzati, in particolare ai giocatori. Il grado di attenzione non è però uniformemente elevato, perché alcuni consumatori acquistano o utilizzano tali prodotti e servizi solo occasionalmente. Ai fini del rischio di confusione occorre quindi considerare anche la fascia di pubblico meno attenta, vale a dire quella con attenzione media.
Comparazione dei prodotti e servizi
Il Tribunale conferma che i prodotti e servizi sono identici o, comunque, sovrapposti. I software di gioco e gli altri prodotti della classe 9 richiesti rientrano nella categoria più ampia di "Recorded content" e "Data recorded electronically" coperta dal marchio anteriore; i servizi della classe 41 richiesti rientrano nella categoria "Entertainment" del marchio anteriore. Le deduzioni della ricorrente sui diversi canali di distribuzione, sul fatto che i prodotti sarebbero venduti solo online e sulle strategie di marketing non erano sufficienti a smentire tale qualificazione.
Comparazione dei segni: elemento comune "life"
Per il Tribunale, i segni da confrontare sono life e LifeAfter, quest’ultimo composto dagli elementi life e after, nessuno dei quali è più dominante dell’altro. Sul piano visivo e fonetico esiste almeno un grado medio di somiglianza, perché LifeAfter incorpora integralmente life come primo elemento del segno e l’aggiunta di after non basta a eliminare la somiglianza. La sola differenza di lunghezza non è decisiva.
Sul piano concettuale, la somiglianza è parimenti almeno media, poiché i segni coincidono nell’elemento life, che una parte del pubblico comprenderà, mentre after non aggiunge un contenuto concettuale sufficiente a neutralizzare tale coincidenza. Il Tribunale sottolinea che il consumatore tende a scomporre un segno verbale negli elementi che gli risultano familiari o semanticamente riconoscibili, anche se solo uno di essi è compreso.
Distintività del marchio anteriore e coesistenza sul mercato
La Commissione di ricorso aveva considerato life dotato di distintività normale. Il Tribunale osserva che, anche a voler ammettere una distintività non elevata, ciò non impedisce comunque il rischio di confusione quando i prodotti e servizi sono identici e i segni sono simili. La distintività del marchio anteriore è solo uno dei fattori del giudizio globale.
Quanto alla pretesa coesistenza pacifica sul mercato di altri marchi contenenti life, il Tribunale ricorda che tale argomento è rilevante solo se il richiedente dimostra non solo l’esistenza della coesistenza, ma anche che essa si fonda sull’assenza di rischio di confusione, ad esempio tramite sondaggi o altre prove significative. Nel caso di specie, tale dimostrazione non è stata fornita.
Decisione e principio applicato
Il Tribunale conferma quindi la conclusione della Commissione di ricorso: per una parte significativa del pubblico dell’Unione, in particolare quello di lingua spagnola, sussiste un rischio di confusione tra LifeAfter e life ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il ricorso è integralmente respinto e la ricorrente è condannata alle spese del convenuto interveniente, mentre l’EUIPO sopporta le proprie spese per mancata celebrazione dell’udienza.
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