Cassazione Penale, Sentenza n. 2426/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Giansante ha censurato la qualificazione come distrazione della consegna di 78 pannelli fotovoltaici ai familiari, nonché la valutazione del canone d'affitto (canone ritenuto sproporzionato rispetto al mercato) e la rinuncia alla restituzione della cauzione, sostenendo che si trattò di legittime contropartite o operazioni spiegabili dal contesto negoziale (vendita simbolica, condizioni contrattuali concordate). Beccalli ha contestato l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto, sostenendo di aver avuto solo funzioni di consulenza e di non aver concorso nelle operazioni distrattive contestate (cessione immobile, erogazioni a Exatech, compensi percepiti), nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze siano reiterative o non specifiche e che i giudici di merito abbiano fornito motivazioni congrue e non illogiche. In particolare: la cessione dei pannelli e le altre operazioni furono considerate distrazioni anche se di valore parziale, perché idonee a ledere la garanzia patrimoniale dei creditori; il canone di locazione è stato ritenuto palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato e, insieme alla rinuncia alla cauzione, ha costituito forma di depauperamento; per Beccalli la qualità di amministratore di fatto è stata desunta da plurimi indici (gestione di ristrutturazioni finanziarie, individuazione dell'acquirente, nomina dell'amministratore, gestione dipendenti, ricerca di credito), giustificando la sua responsabilità per le distrazioni contestate. Sono state confermate le condanne e, ai ricorrenti, sono state condannate le spese processuali e disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni di attuazione codice di procedura penale
richiama i limiti soggettivi e formali per la proposizione del ricorso in Cassazione (limiti di specificità e correlazione delle censure con la motivazione impugnata); i ricorsi sono stati ritenuti reiterativi o carenti di specificità
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale - distrazione di beni)
la Corte ha applicato il principio per cui la distrazione di beni dal patrimonio societario integra l'elemento oggettivo del reato anche quando il valore sia parziale, se idonea a pregiudicare la garanzia dei creditori; rileva il distacco del bene indipendentemente dalla forma dell'atto negoziale
art. 2634 cod. civ.
art. 2634 codice civile (azioni a tutela dei creditori per atti compiuti dall'imprenditore)
richiamato per il principio secondo cui, nelle operazioni infragruppo, non è sufficiente la mera appartenenza a un gruppo per escludere la natura distrattiva; è necessario dimostrare vantaggi compensativi concreti e prevedibili
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 codice di procedura penale
consente alla Corte, nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; applicato per fissare in euro 3.000,00 la somma da versare
Massime di principio
- La sottrazione di beni dal patrimonio societario integra bancarotta fraudolenta patrimoniale anche se il valore dei beni è parziale: ciò che conta è l'idoneità della condotta a compromettere la garanzia patrimoniale dei creditori.
- La qualificazione di "amministratore di fatto" si basa su elementi sintomatici e indizi concreti di esercizio continuativo di funzioni direttive (rapporti con dipendenti, fornitori, contratti, decisioni finanziarie): non è necessario un atto formale, ma è richiesta una valutazione di fatto motivata e fondata.
- Le operazioni infragruppo non sono automaticamente legittime: per escludere la natura distrattiva occorre provare, in modo specifico, vantaggi compensativi concreti e prevedibili per la società apparentemente danneggiata.
- La Corte di legittimità non riesamina il merito dei fatti se la motivazione del giudice di merito è congrua; i ricorsi che ripropongono valutazioni di merito già motivate sono inammissibili per reiterazione o genericità delle censure.
- Un canone di locazione palesemente sproporzionato rispetto al mercato e la rinuncia a cauzioni possono costituire strumenti di depauperamento del patrimonio sociale e quindi elementi indiziari di distrazione a danno dei creditori.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; chi impugna deve quindi formulare censure specifiche e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata.
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