Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 676/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- del 21 aprile 2022, emesso Dirigente del Servizio Casa del Comune di Firenze, notificato in pari data, che dispone il rigetto dell'istanza di inserimento nella graduatoria Emergenza Sfratti di detto Comune della Signora -OMISSIS-, e di ogni ulteriore provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202200667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di inserimento nella graduatoria Emergenza Sfratti del Comune di Firenze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il diniego comunale deducendo la violazione dell'art. 14, comma 3, della legge regionale Toscana n. 2/2019 e dell'art. 11 del regolamento comunale sull'assegnazione degli alloggi ERP e sulla mobilità, nonché eccesso di potere per difetto o carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Aveva rappresentato di non riuscire a pagare il canone, percependo un assegno sociale insufficiente, e di essere stata aiutata dal figlio, poi licenziato durante l'emergenza Covid per la chiusura dell'hotel presso cui lavorava. Il Comune aveva ritenuto che tale situazione non integrasse una delle ipotesi di morosità incolpevole previste dalla disciplina regionale, rilevando inoltre che il figlio non apparteneva al nucleo familiare della richiedente e che la morosità era iniziata nel maggio 2019, anteriormente all'emergenza sanitaria da Covid-19. A seguito di un decreto monocratico, l'Amministrazione aveva riesaminato la domanda, confermandone il rigetto; la domanda cautelare era stata successivamente respinta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'inserimento nella graduatoria Emergenza Sfratti presupponga, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale Toscana n. 2/2019 e dell'art. 11 del regolamento comunale, la sussistenza di una situazione di morosità incolpevole riconducibile alle fattispecie tassativamente indicate dalla legge, tra cui la perdita del lavoro per licenziamento, la consistente riduzione dell'orario di lavoro, la cassa integrazione, il mancato rinnovo di rapporti di lavoro a termine o atipici e la cessazione di attività professionali o d'impresa. La motivazione allegata dalla ricorrente non rientrava in tali ipotesi e non dimostrava una sopravvenuta riduzione della propria capacità reddituale. La situazione lavorativa del figlio non poteva essere valorizzata perché il figlio non faceva parte del nucleo familiare della richiedente; inoltre, la morosità era iniziata nel maggio 2019, prima della dichiarata emergenza sanitaria del 31 gennaio 2020, sicché il licenziamento del figlio per effetto della crisi Covid non poteva spiegare causalmente l'inadempimento pregresso. Le censure di difetto di motivazione, istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti sono state quindi ritenute infondate. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 14 l.r. Toscana n. 2/2019

    La norma regionale prevede la facoltà dei Comuni, all’interno di una determinata percentuale di alloggi di ERP, di disporre utilizzi provvisori dei medesimi a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l'accesso a tali alloggi, che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da alcune fattispecie tassativamente indicate.

    L'inserimento nella graduatoria Emergenza Sfratti richiede che lo sfratto esecutivo e la morosità siano riconducibili a una delle fattispecie tassative di morosità incolpevole previste dalla disposizione, oppure a una situazione assimilabile adeguatamente dimostrata.

  • art. 14, comma 3, l.r. Toscana n. 2/2019

    a) perdita del lavoro per licenziamento; b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate.

    Le ipotesi tipizzate costituiscono i presupposti della morosità incolpevole rilevante per l'inserimento nella graduatoria; deve essere provata una riduzione della capacità reddituale riferibile al richiedente e sopravvenuta rispetto alla stipulazione del contratto di locazione.

  • art. 11 del Regolamento comunale di Firenze sulle modalità di assegnazione degli alloggi ERP e di mobilità

    La disciplina regolamentare comunale applica la disciplina regionale dell'emergenza abitativa e dei presupposti per l'inserimento nella graduatoria Emergenza Sfratti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto consente all'interessato di presentare osservazioni prima dell'adozione del provvedimento definitivo; nel caso esaminato il Comune lo ha comunicato e ha poi confermato il diniego.

  • Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020

    La data di inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata individuata dal giudice nel 31 gennaio 2020, sicché non può spiegare una morosità iniziata nel maggio 2019.

Massime di principio

  • L'inserimento in una graduatoria comunale per l'emergenza sfratti, quando la normativa regionale individua specifiche fattispecie di morosità incolpevole, è subordinato alla riconducibilità della situazione del richiedente a una delle ipotesi tipizzate o a una situazione assimilabile adeguatamente dimostrata.
  • La morosità incolpevole rilevante ai fini dell'accesso alle misure di emergenza abitativa richiede la prova di una riduzione della capacità reddituale sopravvenuta rispetto alla stipulazione del contratto di locazione e riferibile al richiedente o al nucleo familiare rilevante.
  • La perdita del lavoro o la riduzione del reddito di un soggetto che non appartiene al nucleo familiare del richiedente non è, di per sé, idonea a integrare il presupposto della morosità incolpevole del richiedente.
  • Un evento sopravvenuto non può giustificare una morosità già iniziata anteriormente al verificarsi dell'evento, in assenza di elementi che dimostrino un nesso causale tra l'evento e l'inadempimento pregresso.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.