Cassazione Civile, Ordinanza n. 11621/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il soggetto istante aveva domandato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato davanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, dichiarando i requisiti reddituali mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000 e sottoscrivendo l'istanza con autentica della firma da parte di un avvocato. La domanda era stata dichiarata inammissibile dall'organo competente perché, essendo stata spedita, non risultava allegata la copia di un documento di identità; inoltre era stata ritenuta irrilevante l'autentica della firma da parte dell'avvocato, perché non risultava un mandato difensivo in suo favore e nel giudizio di merito risultava nominato altro difensore. Il ricorso al Presidente della Commissione era stato rigettato per la medesima ragione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell'art. 46 d.P.R. 445/2000, sostenendo che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di annullare il decreto della Commissione e avrebbe erroneamente confermato la necessità del documento di identità nonostante la sostituzione prevista dall'autocertificazione, oltre a disconoscere rilevanza all'autentica dell'avvocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo confuso e disorganico, con richiamo generico di norme di legge senza una concreta e chiara illustrazione delle specifiche violazioni denunciate; perciò non consentiva l'immediata individuazione delle questioni da decidere. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero, ha applicato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per l'estrema laconicità del ricorso e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e chiarezza espositiva.
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata per pretesa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma senza adeguato sviluppo argomentativo.
art. 113 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la decisione non sarebbe stata resa secondo diritto, ma la censura è stata ritenuta generica.
art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
invocato dal ricorrente in tema di autocertificazione; la Corte non entra nel merito della questione sostanziale, poiché dichiara inammissibile il motivo.
art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma richiamata nei fatti quale base della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma richiamata nei fatti quale base del ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale contro il diniego di ammissione.
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativa, in ragione della proposizione di un ricorso estremamente lacunoso, indice di mala fede o colpa grave.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la mera elencazione di norme asseritamente violate non basta: occorre una esposizione ordinata e autosufficiente che consenta di individuare con immediatezza il vizio denunciato e la concreta ragione dell'erroneità della decisione impugnata.
- Sono inammissibili i motivi che si limitano ad affermazioni apodittiche o a un richiamo confuso di disposizioni di legge senza collegarle a una specifica critica della motivazione o della regula iuris applicata.
- La proposizione di un ricorso per cassazione estremamente lacunoso può integrare mala fede o colpa grave ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c., quale indice di abuso del diritto di impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato sia alle spese di lite sia all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, oltre all'eventuale somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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