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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7767/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza relativo all'individuazione del giudice competente a decidere sull'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna (art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.). Il GIP aveva emesso un decreto penale di condanna il 17.01.2022; l'imputato ha proposto opposizione chiedendo la messa alla prova. Il GIP ha poi emesso decreto di citazione a giudizio trasmettendo gli atti al giudice del dibattimento (implicitamente declinando), mentre il Tribunale monocratico investito del procedimento ha sollevato conflitto negativo sostenendo che la richiesta dovesse essere decisa dal GIP.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce a decidere sull'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova proposta con l'atto di opposizione. La decisione si fonda su consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale le istanze di procedure speciali idonee a definire anticipatamente il procedimento (come messa alla prova, giudizio abbreviato, patteggiamento) devono essere decise dal giudice che "procede" al momento della presentazione dell'istanza; per l'opposizione a decreto penale tale giudice è il GIP. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al GIP.

Norme richiamate

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la presentazione dell'istanza di messa alla prova con l'atto di opposizione al decreto penale; la Corte interpreta che tale previsione assimila la richiesta alle altre procedure speciali che, se presentate in sede di opposizione, devono essere decise dal giudice che procede (il GIP).

  • art. 464 cod. proc. pen.

    Norma che elenca le richieste che possono essere avanzate con l'opposizione; la Corte ritiene che la mancata espressa citazione della messa alla prova in art. 464 non comporti l'attribuzione di competenza al giudice del dibattimento, poiché art. 464-bis dispone esplicitamente la presentazione dell'istanza con l'opposizione.

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine e il luogo dell'opposizione al decreto penale (dev'essere proposta davanti al giudice che ha emesso il decreto), rafforzando il principio per cui il GIP è il giudice che 'procede' all'atto dell'opposizione.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Disciplina la competenza della Corte di Cassazione per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra organi giudiziari; usata come fondamento procedurale per la declaratoria del conflitto negativo.

  • art. 464-ter cod. proc. pen.

    Prevede la competenza del GIP in alcuni casi di sospensione con messa alla prova; la Corte estende il criterio anche al caso della presentazione dell'istanza in opposizione al decreto penale.

  • art. 464-sexies cod. proc. pen.

    Regola l'assunzione d'urgenza di prove durante la sospensione con messa alla prova; la Corte rileva che la previsione delle modalità non determina di per sé la competenza del giudice dibattimentale e si concilia col criterio della competenza del GIP.

  • art. 178, comma 8, Codice della strada

    Norma sostanziale relativa al reato per cui Gemma Gennaro fu condannata con decreto penale; citata solo per il fatto-reato oggetto del procedimento.

Massime di principio

  • Se la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è presentata con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna (art. 464-bis, comma 2), competente a deciderla è il Giudice per le indagini preliminari (GIP), ossia il giudice che 'procede' al momento della presentazione dell'istanza.
  • La regola generale è che le procedure speciali idonee a determinare la definizione anticipata del procedimento (messa alla prova, giudizio abbreviato, patteggiamento) devono essere decise dal giudice che dispone della fase in cui l'istanza è proposta; la mancata espressa previsione normativa non prevale su questo criterio sistematico.
  • Un provvedimento del primo giudice che trasmette gli atti o dispone il giudizio immediato può avere efficacia declinatoria implicita e può essere valutato dalla Corte come rifiuto di decidere, legittimando la sollevazione di conflitto di competenza.
  • La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione prevale sui precedenti isolati in senso contrario; chi propone istanza di messa alla prova con l'opposizione dovrebbe dunque attendersi il giudizio del GIP e formulare tempestivamente le richieste e le prove rilevanti davanti a tale giudice.
  • In caso di dubbi procedurali sulla competenza, è possibile sollevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p., ma è preferibile operare secondo l'orientamento consolidato presentando l'istanza al GIP per evitare stasi processuali.

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