Cassazione Penale, Sentenza n. 34550/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna per cassazione la decisione di merito sostenendo che il giudice, nel determinare la pena definitiva, avrebbe erroneamente applicato la riduzione per il rito abbreviato nella misura di un terzo in modo tale da determinare una pena finale inferiore a quella che sarebbe risultata da un calcolo corretto (pena inflitta: anni 2 di reclusione e euro 1.400,00; pena che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere di anni 2, giorni 10 di reclusione ed euro 1.267,00 di multa), configurando così una pena "illegale".
La decisione
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Pur rilevando un errore nei passaggi intermedi del computo (la pena indicata risultava inferiore rispetto a quanto derivante da una rigida applicazione della riduzione di un terzo), la Suprema Corte ritiene che non si tratti di una pena illegale: la differenza (deficit di 10 giorni di reclusione ed euro 133 di multa) è stata compensata dall'applicazione di attenuanti generiche in misura non massima e dagli aumenti per continuazione, sicché la pena finale effettiva (anni 2 e euro 1.400,00) rientra nei limiti e parametri previsti dall'ordinamento. Il ricorso viene dunque dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
La sanzione è stata ridotta per il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4; la Corte prende atto della riduzione operata in sede di determinazione della pena base
art. 81, commi 3 e 4, cod. pen.
I parametri per la determinazione della pena in caso di concorso e continuazione devono essere rispettati nella misura finale; la Corte verifica che la pena definitiva non ecceda i limiti sanciti da tali commi
art. 23 e ss., 65, 71 e ss. cod. pen.
Richiamati come limiti e principi generali che regolano la misura della sanzione e gli effetti delle circostanze; il controllo di legittimità si focalizza sulla misura finale rispetto a questi parametri
Sez. U., n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)
Principio di diritto secondo cui la nozione di 'pena illegale' non comprende errori meramente computazionali o errate applicazioni dei criteri di determinazione quando la pena finale rientri nell'ordinamento; la pena è illegale solo quando è estranea per specie, genere o quantità
Sez.2, n. 15438 del 07/02/2024, Rv. 286287
Conferma il principio che, nel reato continuato, non c'è illegalità quando la pena finale rispetta i limiti legali anche se i passaggi intermedi sono viziati da calcoli errati
Massime di principio
- La 'pena illegale' si configura solo se la pena irrogata è estranea all'ordinamento per genere, specie o quantità (p.es. superiore ai limiti di legge), non per semplici errori di calcolo nei passaggi intermedi
- Nel controllo di legittimità occorre valutare la misura finale della pena: se la pena complessiva rientra nei limiti previsti dalle norme e dai principi generali (art. 23 e ss., 65, 71 e ss., art. 81), eventuali irregolarità nei conteggi intermedi non determinano automaticamente l'illegittimità
- Errori nel calcolo della riduzione per il rito abbreviato (es. applicazione del "1/3" su diversi totali) possono essere tollerati se compensati da altri elementi del calcolo (attenuanti, aumento per continuazione) e la pena finale è conforme all'ordinamento
- In casi di reato continuato il giudice può operare compensazioni tra voci diverse del calcolo della pena; il sindacato di legittimità mira a verificare il rispetto dei limiti costituiti dalle norme e non la perfezione aritmetica dei singoli passaggi
- Per contestare con successo la legittimità della pena è necessario dimostrare che la pena finale sia effettivamente fuori dai confini previsti (più grave per genere o quantità), non soltanto che vi siano errori formali o computazionali
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