Parere n. 320/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Diego Clementi, contro Enac - Ente Nazionale per L'Aviazione Civile, e nei confronti di Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, European Air-Crane Spa, per l’annullamento del provvedimento del 26 gennaio 2024 con il quale e' stata trasferita l'abilitazione su elicottero s 64 f dalla licenza easa all'appendice nazionale per mancanza requisiti previsti dal re 1178 part- fcl.720.h; ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensiva del provvedimento dell’enac del 31 gennaio 2025 con il quale è stata trasferita l’abilitazione su elicottero s 64 f del signor Diego Clementi dalla licenza easa all’appendice nazionale per mancanza dei requisiti previsti dal re 1178 part- fcl.720.h e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrasferimento dell'abilitazione per tipo sull'elicottero Erickson S-64F dalla licenza EASA all'appendice nazionale per mancato possesso degli esami teorici ATPL(H).
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ENAC del 26 gennaio 2024 e, con motivi aggiunti, quello del 31 gennaio 2025, con i quali l'abilitazione per tipo sull'elicottero S-64F, pur rinnovata, è stata trasferita dalla licenza EASA all'appendice nazionale. Il trasferimento è stato motivato dal mancato superamento degli esami teorici della licenza ATPL(H), richiesti dal punto FCL.720.H, lettera a), numero 3), del regolamento (UE) n. 1178/2011. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'assenza di una base normativa per l'iscrizione nell'appendice nazionale, l'illegittimità del trasferimento con riferimento alla natura civile dell'elicottero e al regime EASA, nonché la lesione del legittimo affidamento derivante dall'approvazione ENAC, nel 2019, di un corso speciale alternativo e dai successivi rinnovi dell'abilitazione sulla licenza EASA fino al 2023. In via preliminare è stata inoltre contestata l'ammissibilità dei motivi aggiunti, notificati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo il deposito della relazione amministrativa.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, rilevando che essi erano stati notificati via PEC al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 maggio 2025, tempestivamente rispetto al termine di 120 giorni. Nel merito, ha osservato che l'eventuale annullamento degli atti impugnati, nella parte relativa al trasferimento dell'abilitazione nell'appendice nazionale, non avrebbe giovato al ricorrente, che sarebbe rimasto esposto al divieto di esercitare le funzioni consentite proprio dall'iscrizione contestata; per tale profilo il ricorso è stato ritenuto in parte inammissibile per carenza di interesse. La censura relativa al legittimo affidamento è stata invece respinta. Il punto FCL.720.H, lettera a), numero 3), del regolamento (UE) n. 1178/2011 impone, per il primo rilascio dell'abilitazione per tipo su elicotteri a equipaggio plurimo, il superamento degli esami teorici ATPL(H). L'approvazione del corso speciale ENAC del 2019 e i successivi rinnovi non potevano derogare ai requisiti stabiliti dalla normativa europea, anche in ragione della loro funzione di tutela dell'incolumità del pilota. Il Collegio ha inoltre valorizzato il parere reso da EASA su quesito ENAC, secondo cui la prassi precedente non era conforme al regolamento europeo: in assenza di OPT-OUT del Corpo dei Vigili del Fuoco, le abilitazioni dovevano essere rilasciate o rinnovate in piena conformità alla normativa europea, incluso il superamento dell'esame ATPL(H). Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti.
Osservazioni
Ammissibilità dei motivi aggiunti
È stata respinta l'eccezione di ENAC, poiché il ricorso per motivi aggiunti risultava notificato via PEC al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 maggio 2025, tempestivamente rispetto al termine di 120 giorni.
Trasferimento dell'abilitazione all'appendice nazionale
La censura è stata ritenuta in parte inammissibile per carenza di interesse: l'annullamento degli atti avrebbe potuto privare il ricorrente dell'abilitazione iscritta nell'appendice nazionale e delle funzioni di volo che tale iscrizione consentiva.
Requisito ATPL(H)
Il mancato superamento degli esami teorici della licenza ATPL(H), previsto dal punto FCL.720.H, lettera a), numero 3), del regolamento (UE) n. 1178/2011, impediva l'iscrizione dell'abilitazione sulla licenza EASA.
Corso speciale approvato da ENAC e rinnovi precedenti
L'approvazione del corso speciale nel 2019 e i successivi rinnovi dell'abilitazione sulla licenza EASA non potevano sanare o derogare ai requisiti imposti dalla normativa europea.
Legittimo affidamento
La precedente condotta amministrativa non ha generato un affidamento tutelabile contrario a prescrizioni europee vincolanti, anche perché i requisiti sono funzionali alla sicurezza del volo e alla tutela dell'incolumità del pilota.
Rilevanza del parere EASA e dell'OPT-OUT
Il parere EASA ha indicato, in alternativa, l'adozione dell'OPT-OUT da parte dei Vigili del Fuoco oppure, in sua assenza, il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni nel pieno rispetto del regolamento (UE) n. 1178/2011, compreso il superamento dell'esame ATPL(H).
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso
La disposizione è richiamata quale base per la proposizione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
regolamento (UE) n. 1178/2011, punto FCL.720.H, lettera a), numero 3)
aver superato gli esami teorici della licenza ATPL(H)
Il requisito è ritenuto vincolante per il rilascio dell'abilitazione per tipo su elicotteri a equipaggio plurimo e non derogabile mediante una prassi amministrativa nazionale.
regolamento (UE) n. 1178/2011, punto FCL.720.H, lettera b)
riceve l'abilitazione per tipo con privilegi limitati al solo esercizio delle funzioni di copilota
La disposizione conferma che le limitazioni operative dell'abilitazione devono derivare dal quadro normativo europeo.
regolamento (UE) n. 1178/2011, punto FCL.720.H, lettera c)
aver superato gli esami teorici della licenza ATPL(H)
Il requisito teorico ATPL(H) è previsto anche per il primo rilascio dell'abilitazione per tipo su elicotteri plurimotore, secondo le condizioni indicate dalla disposizione.
artt. 744 e 748 Codice della navigazione
Le attività svolte dal ricorrente per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono descritte come voli di stato e non commerciali; tale qualificazione non è stata ritenuta sufficiente a escludere l'applicazione dei requisiti europei in assenza di OPT-OUT.
Massime di principio
- Un'amministrazione nazionale non può derogare, mediante autorizzazioni individuali, corsi speciali o prassi applicative, ai requisiti vincolanti stabiliti dalla normativa europea per il rilascio o il rinnovo di un'abilitazione aeronautica.
- L'approvazione amministrativa di un percorso formativo non conforme ai requisiti europei e il successivo rinnovo dell'abilitazione non consolidano una posizione giuridica incompatibile con la normativa sovraordinata né impediscono all'amministrazione di adeguare l'attività futura alla disciplina vigente.
- In assenza dell'OPT-OUT previsto dal quadro europeo applicabile, anche i piloti impiegati dai Vigili del Fuoco devono possedere i requisiti europei per l'iscrizione dell'abilitazione sulla licenza EASA.
- Non sussiste un interesse concreto all'annullamento di un atto quando l'eliminazione dell'atto stesso priverebbe il ricorrente dell'unico titolo che gli consente di continuare a svolgere l'attività contestata.
- Il legittimo affidamento non può essere invocato per conservare una situazione amministrativa contraria a requisiti normativi europei posti a tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone.
Trasferimento dell'abilitazione S-64F dalla licenza EASA all'appendice nazionale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un pilota del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco contro due provvedimenti ENAC, del 26 gennaio 2024 e del 31 gennaio 2025, con i quali l'abilitazione per tipo sull'elicottero Erickson S-64F è stata trasferita dalla licenza EASA all'appendice nazionale per il mancato superamento degli esami teorici ATPL(H). Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso.
Premesse e svolgimento dell'attività di volo
Il ricorrente aveva conseguito una licenza CPL presso ENAC nel 2013 e una licenza EASA nel 2019, per conversione della licenza nazionale. Dal 2017 era inquadrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e svolgeva attività di pilota presso il COAN.
Nel 2019, nell'ambito di un programma di addestramento destinato a piloti dei Vigili del Fuoco, ENAC aveva approvato un corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione sull'elicottero S-64F, pur in assenza del superamento degli esami teorici ATPL(H). Il corso era stato svolto presso una società specializzata ed era stato supervisionato da ENAC. Il ricorrente aveva quindi ottenuto l'abilitazione, trascritta sulla licenza EASA e rinnovata annualmente fino al 2023.
Nel gennaio 2024, in occasione del quinto rinnovo, ENAC aveva rinnovato l'abilitazione trasferendola tuttavia nell'appendice nazionale, anziché sulla licenza EASA. L'Ente aveva motivato la scelta con il mancato possesso del requisito ATPL(H) previsto dal regolamento (UE) n. 1178/2011, precisando che il ricorrente avrebbe potuto continuare a svolgere le operazioni previste dalla certificazione COAN.
Questioni preliminari sui motivi aggiunti
ENAC aveva eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti, sostenendo che il ricorso contro il provvedimento del 31 gennaio 2025 fosse stato soltanto depositato presso il Consiglio di Stato e non notificato all'amministrazione.
Il Collegio ha respinto l'eccezione, rilevando che, dopo il deposito della relazione amministrativa, il ricorrente aveva notificato il ricorso per motivi aggiunti via PEC al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 maggio 2025, nel rispetto del termine di 120 giorni.
Censura relativa all'appendice nazionale e interesse al ricorso
Il ricorrente sosteneva che nessuna disposizione nazionale o europea prevedesse il trasferimento dell'abilitazione nell'appendice nazionale quando l'attività riguardasse un elicottero civile iscritto al Registro Aeronautico Nazionale e soggetto al regime EASA. Secondo la prospettazione, l'abilitazione avrebbe dovuto essere necessariamente iscritta sulla licenza EASA, che consente il volo nell'intera Unione europea.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sotto questo profilo, il ricorso fosse in parte inammissibile per carenza di interesse. L'annullamento dei provvedimenti impugnati avrebbe infatti potuto esporre il ricorrente al divieto di svolgere le funzioni di pilota consentite dall'iscrizione nell'appendice nazionale. Mancava quindi un'utilità concreta e attuale derivante dall'annullamento richiesto.
Requisito europeo del titolo ATPL(H)
Il punto FCL.720.H del regolamento (UE) n. 1178/2011 disciplina i requisiti di esperienza e i prerequisiti per il rilascio delle abilitazioni per tipo sugli elicotteri. Per gli elicotteri a equipaggio plurimo, il punto FCL.720.H, lettera a), numero 3), richiede che il richiedente abbia superato gli esami teorici della licenza ATPL(H).
Il Collegio ha ritenuto corretta la posizione di ENAC: poiché il ricorrente non aveva superato l'esame teorico ATPL(H), egli non possedeva il requisito necessario per l'iscrizione dell'abilitazione sulla licenza EASA. La disciplina europea è stata considerata stringente e finalizzata anche alla tutela dell'incolumità del pilota.
Il parere ha inoltre richiamato le ulteriori previsioni del punto FCL.720.H, relative alle abilitazioni con privilegi limitati alle funzioni di copilota e ai requisiti per gli elicotteri plurimotore, quale conferma della centralità dei requisiti teorici e delle limitazioni operative previste direttamente dal diritto europeo.
Corso speciale ENAC e legittimo affidamento
Il ricorrente sosteneva che ENAC avesse riconosciuto e sanato la sua posizione già nel 2019, approvando il corso speciale e rinnovando l'abilitazione sulla licenza EASA negli anni successivi. Da tale comportamento avrebbe tratto un affidamento sulla possibilità di mantenere l'abilitazione senza limitazioni.
Il Consiglio di Stato ha respinto la censura. L'approvazione del corso e i precedenti rinnovi non potevano derogare ai requisiti stabiliti dal regolamento europeo. Una prassi amministrativa nazionale non può consolidare una situazione incompatibile con una prescrizione europea vincolante, soprattutto quando la prescrizione è diretta a garantire la sicurezza delle operazioni di volo.
Parere EASA e opzione dell'OPT-OUT
Il Collegio ha valorizzato il parere reso da EASA su quesito di ENAC. Secondo tale indicazione, la prassi precedente non era conforme al regolamento (UE) n. 1178/2011. Erano prospettate due alternative: l'adozione dell'OPT-OUT da parte dei Vigili del Fuoco, così da sottrarre i relativi piloti all'applicazione della disciplina europea rilevante, oppure, in mancanza di OPT-OUT, il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni nel pieno rispetto della normativa europea, incluso il superamento dell'esame teorico ATPL(H).
Poiché non risultava intervenuto l'OPT-OUT, ENAC doveva applicare il requisito europeo e trasferire l'abilitazione nell'appendice nazionale, anziché mantenerla sulla licenza EASA.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure sostanziali e ha espresso parere per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti. La decisione conferma che i requisiti europei in materia di licenze e abilitazioni aeronautiche prevalgono sulle prassi amministrative precedenti e non possono essere superati mediante autorizzazioni o percorsi formativi speciali approvati dall'amministrazione nazionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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