Sentenza n. 6454/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- emanato in data 21.02.2023, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 4.10.2018, ai sensi dell’art. 9, comma1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto eccesso di potere, erroneità dei presupposti, carenza di motivazione e violazione degli artt. 6 e 9 della legge n. 91/1992, sostenendo che l’Amministrazione avesse fondato il diniego su una comunicazione di notizia di reato relativa a lesioni personali, senza che il procedimento penale si fosse concluso con una condanna. Il ricorrente ha inoltre rappresentato che la denuncia sarebbe stata proposta per ritorsione da un vicino di casa coinvolto in una vicenda analoga. Nel corso del giudizio sono stati acquisiti la proposta di archiviazione del pubblico ministero e il decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha confermato il diniego. Ha ritenuto legittima la valutazione amministrativa della comunicazione di notizia di reato relativa alle lesioni personali, quale elemento idoneo a denotare una tendenza aggressiva e a fondare un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità del richiedente. Il giudice ha precisato che la valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: i medesimi fatti possono assumere diversa rilevanza nei distinti ordinamenti e possono essere valutati negativamente ai fini della cittadinanza anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale. La proposta e il decreto di archiviazione, inoltre, erano successivi al diniego e non potevano essere considerati dall’Amministrazione al momento dell’adozione dell’atto; comunque, l’archiviazione era fondata sull’insufficienza degli elementi per una condanna, senza escludere la colluttazione né il coinvolgimento del ricorrente nel fatto storico. Il TAR ha sottolineato l’ampia discrezionalità ministeriale nella naturalizzazione, la necessità di una valutazione complessiva della personalità, della condotta di vita e della possibile pericolosità futura, nonché il carattere meramente ordinario dell’inserimento sociale, dell’occupazione stabile e dell’assenza di pericolosità, elementi qualificati come condizioni minime e non come meriti speciali. Ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
residenza legale da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica
La naturalizzazione richiede non solo il dato quantitativo della residenza decennale, ma anche una valutazione qualitativa del periodo di osservazione, volto a verificare la condotta e l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale.
art. 6 legge n. 91/1992
reati puniti con pena edittale pari o superiore a 3 anni
La pena edittale prevista per le lesioni personali è stata ritenuta indicativa di una gravità tale da integrare, a fortiori, un elemento ostativo alla naturalizzazione, pur nel quadro della valutazione discrezionale complessiva.
art. 3 legge n. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante l’esplicitazione della notizia di reato e delle ragioni per cui essa incideva sull’affidabilità e sulla personalità del richiedente.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La stabile occupazione e l’inserimento sociale sono collegati ai requisiti ordinari per l’ingresso e il soggiorno regolare, non costituendo di per sé meriti speciali ai fini della naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
L’assenza di pericolosità e l’integrazione sociale sono considerate condizioni ordinarie per il mantenimento del permesso di soggiorno e non elementi sufficienti a prevalere sulle valutazioni negative relative alla cittadinanza.
art. 582 c.p.
La notizia di reato per lesioni personali è stata valutata come elemento fattuale rilevante per il giudizio amministrativo sulla personalità, anche senza una condanna penale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La disposizione è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità, finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico nazionale, e deve valutare complessivamente la personalità, la condotta di vita, l’inserimento sociale e l’affidabilità attuale e prospettica del richiedente.
- La valutazione amministrativa di fatti penalmente rilevanti è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: una condotta può essere apprezzata negativamente ai fini della cittadinanza anche in assenza di condanna e indipendentemente dall’esito del procedimento penale.
- Una comunicazione di notizia di reato relativa a lesioni personali può costituire elemento idoneo a fondare un giudizio negativo di affidabilità e di possibile aggressività del richiedente, purché inserita in una valutazione complessiva adeguatamente motivata.
- Gli atti penali sopravvenuti rispetto al diniego di cittadinanza non possono essere imputati all’Amministrazione come elementi che avrebbe dovuto valutare al momento dell’adozione del provvedimento; inoltre, un’archiviazione per insufficienza degli elementi di colpevolezza non esclude necessariamente la rilevanza amministrativa del fatto storico e del coinvolgimento dell’interessato.
- La residenza legale decennale, l’occupazione stabile, l’inserimento sociale e l’assenza di pericolosità costituiscono condizioni ordinarie o minime per la naturalizzazione e non bastano, da sole, a neutralizzare elementi negativi relativi all’affidabilità del richiedente.
- Il diniego di cittadinanza può essere legittimamente fondato su una valutazione prognostica circa la futura adesione del richiedente ai valori fondamentali della comunità nazionale, senza che sia necessaria una certezza di pericolosità futura.
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