Ordinanza n. 8433/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento a) del provvedimento emesso dal responsabile settore IX^, dott.ssa Francesca Romana Gabrielli del Comune di Tarquinia in data 07.08.2025 prot. N. 33920 e comunicato all'odierno ricorrente in data 22.08.2025 a mezzo posta, con il quale il Comune di Tarquinia comunicava diniego avverso la domanda di sanatoria edilizia presentata in data 06.12.2004 prot. n. 29254 fascicolo n. 523, condono edilizio per l'anno 2004, dalla Sig.ra Provan Allison, dante causa del Sig. Perrini Guido Stefano riguardante l'ampliamento abitazione e modifiche prospettiche di una unità immobiliare assentita con C.E: n. 1459/1971 in loc. Pian di Spille Tarquinia 8 NCEU fg. 128 part.lla n. 98) (doc.to n. 16); b) del provvedimento del responsabile settore 9^ pianificazione e assetto del territorio, Arch. Romana Gabrielli, emesso in data 03.03.2025 prot. N. 9915 mai comunicato all'odierno ricorrente con il quali veniva formalizzato preavviso di diniego in relazione alla domanda di sanatoria edilizia presentata in data 06.12.2004 prot. n. 29254 fascicolo n. 523 condono edilizio per l'anno 2004, dalla Sig.ra Provan Allison, dante causa del Sig. Perrini Guido Stefano, per carenza documentale ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 (doc.to n. 14); c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, non notificato al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria edilizia relativo a un ampliamento abitativo e a modifiche prospettiche, nonché il precedente preavviso di diniego per carenza documentale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Comune di Tarquinia in relazione a una domanda di sanatoria edilizia presentata nel 2004 dalla propria dante causa, avente ad oggetto l'ampliamento di un'abitazione e modifiche prospettiche di un'unità immobiliare. Sono stati altresì impugnati il preavviso di diniego, formalizzato per carenza documentale ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità sostanziale dedotti contro gli atti edilizi, rilevando esclusivamente che la procura alle liti depositata telematicamente è priva dell'asseverazione richiesta per la copia informatica di un documento originariamente formato su supporto analogico.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né i motivi sostanziali contro il diniego di sanatoria. Ha disposto un incombente istruttorio/processuale, ordinando alla parte ricorrente di depositare entro il termine di 40 giorni prima dell'udienza pubblica una copia asseverata della procura alle liti. La prescrizione è stata motivata richiamando l'art. 136, comma 2-ter, c.p.a., secondo cui la copia informatica di un atto formato su supporto analogico deve essere accompagnata dall'attestazione di conformità mediante asseverazione, e l'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, che attribuisce alla copia per immagine la stessa efficacia probatoria dell'originale quando la conformità sia attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. È stata fissata per il prosieguo della trattazione l'udienza pubblica del 30 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82…. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento
Il deposito telematico della copia informatica di una procura originariamente formata su supporto analogico richiede l'attestazione di conformità mediante asseverazione.
art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)
Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida
La copia informatica per immagine di un documento analogico acquisisce la medesima efficacia probatoria dell'originale solo se la conformità è attestata da un soggetto autorizzato secondo le modalità previste.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato nel provvedimento comunale quale base normativa del preavviso di diniego per carenza documentale; l'ordinanza non ne esamina la legittimità sostanziale.
Massime di principio
- Quando la procura alle liti originariamente formata su supporto analogico è depositata nel processo amministrativo mediante copia informatica, il difensore deve attestarne la conformità mediante l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, secondo quanto stabilito dall'art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
- La copia informatica per immagine di un documento originariamente analogico ha la stessa efficacia probatoria dell'originale soltanto quando la conformità sia attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, con le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
- In presenza di una procura alle liti telematicamente depositata priva della necessaria asseverazione, il giudice può disporre il deposito di una copia asseverata entro un termine previamente stabilito e rinviare la trattazione della causa.
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