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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 916 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - Accertamento Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - In genere - Controllo delle dichiarazioni mediante procedure automatizzate - Obbligo di instaurare il contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella esattoriale relativa alle imposte sui redditi degli anni 2003 e 2004, deducendo: inesistenza giuridica della notificazione; illegittimità della riscossione da parte di Equitalia Sud; violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 della legge n. 212/2000; carenza di motivazione della cartella. In particolare, la contribuente sosteneva che, prima dell'iscrizione a ruolo, avrebbe dovuto essere instaurato un contraddittorio e contestava la legittimazione di Equitalia Sud quale agente della riscossione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per la Calabria ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il motivo relativo alla notificazione è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, essendo stato proposto per la prima volta in appello. È stata ritenuta legittima l'attività di Equitalia Sud quale agente della riscossione. Il contraddittorio preventivo è stato escluso perché la cartella riguardava somme dovute in seguito all'adesione della contribuente a una procedura di condono e, quindi, una mera omissione di versamenti senza incertezze rilevanti sulla dichiarazione. La cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata, anche perché conforme al modello ministeriale e comunque impugnata con piena conoscenza della pretesa. La società è stata condannata alle spese del doppio grado e al pagamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame

    In appello tributario non possono essere introdotti nuovi vizi di invalidità dell'atto o nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fiscale non dedotti in primo grado. Restano invece proponibili mere difese e contestazioni dei fatti già rilevanti.

  • Art. 3 del D.L. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005

    La norma ha riformato il sistema della riscossione e costituito il quadro giuridico nel quale Equitalia e le società del relativo gruppo hanno esercitato le funzioni di agente della riscossione per conto dell'erario.

  • Art. 6 della legge n. 212/2000

    Il contraddittorio preventivo prima dell'iscrizione a ruolo, nel controllo automatizzato della dichiarazione, è necessario quando emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma non in presenza di un mero errore materiale o di omessi versamenti di somme già dovute.

  • Articoli 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000

    Gli atti tributari devono essere motivati, ma la cartella può essere valida quando contiene gli elementi necessari a individuare la pretesa, è conforme al modello ministeriale e consente al contribuente di comprendere e contestare efficacemente la richiesta.

  • Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973

    La cartella di pagamento deve essere predisposta secondo il modello approvato dal Ministero e deve indicare, tra l'altro, la causale della riscossione mediante gli appositi codici.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    Quando l'impugnazione è integralmente respinta, il soccombente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione, il contraddittorio preventivo non è sempre obbligatorio: serve soprattutto quando l'amministrazione rileva incertezze sostanziali o interpretative, non quando recupera somme risultanti dalla dichiarazione o semplicemente non versate.
  • L'adesione a un condono o a una procedura agevolativa, seguita dal mancato pagamento delle rate o degli importi dovuti, consente in linea generale la riscossione senza un nuovo contraddittorio sul merito della dichiarazione.
  • In appello tributario non è possibile introdurre per la prima volta nuovi vizi di invalidità della cartella o della notificazione; tali contestazioni devono essere formulate tempestivamente nel ricorso di primo grado.
  • La conformità della cartella al modello ministeriale e l'indicazione della causale possono essere sufficienti a soddisfare l'obbligo di motivazione, soprattutto quando il contribuente dimostra di aver compreso la pretesa e la contesta nel merito.
  • La partecipazione societaria privata dell'agente della riscossione non esclude, di per sé, la sua legittimazione quando la società opera nell'ambito dell'organizzazione normativa prevista per la riscossione pubblica.
  • La parte che perde integralmente il giudizio può essere condannata alle spese di entrambi i gradi e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.

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