Sentenza del 12/04/2017 n. 916 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - Accertamento Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - In genere - Controllo delle dichiarazioni mediante procedure automatizzate - Obbligo di instaurare il contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella esattoriale relativa alle imposte sui redditi degli anni 2003 e 2004, deducendo: inesistenza giuridica della notificazione; illegittimità della riscossione da parte di Equitalia Sud; violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 della legge n. 212/2000; carenza di motivazione della cartella. In particolare, la contribuente sosteneva che, prima dell'iscrizione a ruolo, avrebbe dovuto essere instaurato un contraddittorio e contestava la legittimazione di Equitalia Sud quale agente della riscossione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per la Calabria ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il motivo relativo alla notificazione è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, essendo stato proposto per la prima volta in appello. È stata ritenuta legittima l'attività di Equitalia Sud quale agente della riscossione. Il contraddittorio preventivo è stato escluso perché la cartella riguardava somme dovute in seguito all'adesione della contribuente a una procedura di condono e, quindi, una mera omissione di versamenti senza incertezze rilevanti sulla dichiarazione. La cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata, anche perché conforme al modello ministeriale e comunque impugnata con piena conoscenza della pretesa. La società è stata condannata alle spese del doppio grado e al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame
In appello tributario non possono essere introdotti nuovi vizi di invalidità dell'atto o nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fiscale non dedotti in primo grado. Restano invece proponibili mere difese e contestazioni dei fatti già rilevanti.
Art. 3 del D.L. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005
La norma ha riformato il sistema della riscossione e costituito il quadro giuridico nel quale Equitalia e le società del relativo gruppo hanno esercitato le funzioni di agente della riscossione per conto dell'erario.
Art. 6 della legge n. 212/2000
Il contraddittorio preventivo prima dell'iscrizione a ruolo, nel controllo automatizzato della dichiarazione, è necessario quando emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma non in presenza di un mero errore materiale o di omessi versamenti di somme già dovute.
Articoli 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000
Gli atti tributari devono essere motivati, ma la cartella può essere valida quando contiene gli elementi necessari a individuare la pretesa, è conforme al modello ministeriale e consente al contribuente di comprendere e contestare efficacemente la richiesta.
Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento deve essere predisposta secondo il modello approvato dal Ministero e deve indicare, tra l'altro, la causale della riscossione mediante gli appositi codici.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Quando l'impugnazione è integralmente respinta, il soccombente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato della dichiarazione, il contraddittorio preventivo non è sempre obbligatorio: serve soprattutto quando l'amministrazione rileva incertezze sostanziali o interpretative, non quando recupera somme risultanti dalla dichiarazione o semplicemente non versate.
- L'adesione a un condono o a una procedura agevolativa, seguita dal mancato pagamento delle rate o degli importi dovuti, consente in linea generale la riscossione senza un nuovo contraddittorio sul merito della dichiarazione.
- In appello tributario non è possibile introdurre per la prima volta nuovi vizi di invalidità della cartella o della notificazione; tali contestazioni devono essere formulate tempestivamente nel ricorso di primo grado.
- La conformità della cartella al modello ministeriale e l'indicazione della causale possono essere sufficienti a soddisfare l'obbligo di motivazione, soprattutto quando il contribuente dimostra di aver compreso la pretesa e la contesta nel merito.
- La partecipazione societaria privata dell'agente della riscossione non esclude, di per sé, la sua legittimazione quando la società opera nell'ambito dell'organizzazione normativa prevista per la riscossione pubblica.
- La parte che perde integralmente il giudizio può essere condannata alle spese di entrambi i gradi e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
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