Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09803/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società che aveva chiesto l’ammissione di crediti per canoni di locazione, poi ammessa dal Tribunale di Bologna in prededuzione. La procedura di amministrazione straordinaria della società locataria aveva contestato il credito sostenendo, in sintesi, che i contratti di locazione fossero nulli perché inseriti in una complessa operazione di "spin off" immobiliare asseritamente distrattiva e in frode alla legge, con violazione di norme sul capitale sociale, sulla distribuzione di utili e sul divieto di restituzione dei conferimenti; che comunque ricorresse abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998; e che mancasse un valido subentro della procedura nei contratti. Con il ricorso per cassazione la procedura ha articolato cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi alla portata distrattiva dello spin off e alle risultanze del processo penale; 2) omesso esame e/o erronea decisione sulla nullità dei contratti di locazione, ritenuta insussistente dal Tribunale perché l’eventuale illiceità sarebbe stata riferibile solo alle delibere a monte o, al più, a rimedi revocatori; 3) violazione degli artt. 1344, 1418, 2423, 2426, 2433, 2445 e 2626 c.c. per avere escluso la nullità dei contratti, che secondo la ricorrente costituivano lo strumento della distrazione patrimoniale; 4) violazione dell’art. 9 l. 192/1998 per non avere riconosciuto la nullità derivante dall’abuso di dipendenza economica e dallo squilibrio dei canoni; 5) violazione dell’art. 50 d.lgs. 270/1999 e dell’art. 1-bis l. 166/2008 per avere ammesso il credito nonostante la mancata formale dichiarazione di subentro della procedura nei contratti. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha chiarito che il contratto lesivo dei creditori non è di per sé nullo, ma può esserlo se integra una fattispecie vietata da norme imperative anche penali; tuttavia ha confermato la decisione di merito perché il Tribunale aveva accertato in fatto che i contratti di locazione non avevano concorso alla distrazione patrimoniale, essendo questa derivata dalle sole operazioni societarie a monte; ha escluso la violazione dell’art. 9 l. 192/1998 per difetto di prova della dipendenza economica e dell’assenza di alternative di mercato; e ha confermato che, nell’amministrazione straordinaria, i contratti in corso proseguono fino all’eventuale scioglimento del commissario, con prededuzione dei crediti maturati medio tempore anche senza formale subentro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della procedura di amministrazione straordinaria. Ha ritenuto corretto il dispositivo del Tribunale di Bologna che aveva ammesso al passivo, in prededuzione, il credito della società locatrice per canoni di locazione maturati nel periodo di esecuzione del rapporto, pur correggendo in parte la motivazione del giudice di merito sul tema della nullità per frode alla legge. In particolare, la Corte ha affermato che la sola finalità pregiudizievole verso i creditori non basta a rendere nullo il contratto, ma che la nullità può derivare dalla stipulazione di un contratto che realizzi direttamente una fattispecie vietata da norme imperative, anche penali; tuttavia, nel caso concreto, il fatto decisivo accertato dal Tribunale era che i contratti di locazione non avevano partecipato alla distrazione patrimoniale, sicché non poteva derivarne la nullità. È stata inoltre confermata l’infondatezza dell’eccezione di abuso di dipendenza economica per difetto di prova e quella relativa al mancato subentro, perché nell’amministrazione straordinaria i contratti pendenti continuano ad avere esecuzione fino a scioglimento espresso del commissario e i crediti sorti nel frattempo sono prededucibili. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 l. fall.

    I crediti sorti per la continuazione dell’impresa e la gestione del patrimonio sono soddisfatti in prededuzione quando la prestazione è resa nel periodo rilevante per la procedura.

  • art. 1591 c.c.

    Richiamato come titolo alternativo del credito per indennità di occupazione, ma la decisione ha poi confermato l’ammissione del credito come canone di locazione in prededuzione.

  • art. 98 l. fall.

    Norma processuale dell’opposizione allo stato passivo utilizzata per impugnare il decreto di esclusione/ammissione.

  • art. 1344 c.c.

    La Corte ribadisce che la frode alla legge rileva ai fini della nullità solo se il contratto è strumentale all’elusione di una norma imperativa; il mero pregiudizio dei creditori non basta.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità è configurabile quando il contratto contrasta con norme imperative che ne vietano la stipulazione, anche per effetto di norme penali che sanzionano direttamente il negozio.

  • art. 2423 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme societarie asseritamente violate nella complessa operazione; la Corte non ha ravvisato incidenza causale sul contratto di locazione.

  • art. 2426 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme societarie asseritamente violate; non ritenuto decisivo per la nullità del contratto di locazione.

  • art. 2433 c.c.

    Richiamato in relazione alla denunciata illegittima distribuzione di utili; non ha inciso sulla validità del contratto dedotto a base del credito.

  • art. 2445 c.c.

    Richiamato per sostenere l’illegittima restituzione di valori ai soci; la Corte ha escluso che ciò rendesse nullo il contratto di locazione in assenza di un suo collegamento causale con la distrazione.

  • art. 2626 c.c.

    Richiamato per il divieto di restituzione dei conferimenti; la Corte ha escluso la nullità del contratto di locazione per la sola evocazione di tale violazione a monte.

  • art. 9 l. 192/1998

    L’abuso di dipendenza economica richiede prova dello squilibrio e dell’assenza di reali alternative di mercato, oltre alla condotta arbitraria contraria a buona fede.

  • art. 50 d.lgs. 270/1999

    Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione

    Nell’amministrazione straordinaria i contratti in corso proseguono ope legis fino all’eventuale scioglimento del commissario; il mancato subentro espresso non impedisce la prededuzione dei crediti maturati nel frattempo.

  • art. 1-bis d.l. 134/2008 conv. in L. 166/2008

    La richiesta o l’esecuzione del contratto non fanno venir meno la facoltà di scioglimento del commissario e non attribuiscono all’altro contraente i diritti del subentro prima della relativa dichiarazione espressa.

  • art. 51 d.lgs. 270/1999

    I diritti dell’altro contraente sorti anteriormente allo scioglimento sono regolati, per quanto compatibile, dalle norme sul fallimento; il credito per prestazioni già rese può essere insinuato nel passivo.

  • art. 52 d.lgs. 270/1999

    I crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio sono soddisfatti in prededuzione.

  • art. 72 l.fall.

    Richiamato in via comparativa per evidenziare la differente disciplina dei contratti pendenti nel fallimento rispetto all’amministrazione straordinaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per i motivi di ricorso fondati su violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o difformità della motivazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Presupposto per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il contratto che arrechi pregiudizio ai creditori non è automaticamente nullo: la nullità richiede che il negozio realizzi direttamente una violazione di norme imperative o una fattispecie penalmente vietata; altrimenti operano rimedi speciali di inefficacia o revocabilità.
  • Per accertare la nullità per contrarietà a norme imperative in operazioni complesse occorre verificare in fatto il collegamento causale tra i singoli atti e il risultato vietato; se il giudice di merito esclude che il contratto dedotto sia stato strumento della distrazione, tale apprezzamento è censurabile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • L’abuso di dipendenza economica richiede prova sia di un eccessivo squilibrio contrattuale sia dell’assenza di reali alternative di mercato, oltre a una condotta arbitraria o vessatoria contraria a buona fede.
  • Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, i contratti in corso proseguono ope legis fino all’esercizio espresso della facoltà di scioglimento da parte del commissario; i corrispettivi maturati nel periodo di prosecuzione sono prededucibili anche se manca una formale dichiarazione di subentro.
  • In cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo o l’erronea percezione della sua esistenza o inesistenza, non la mera inadeguatezza della motivazione né una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il ricorso a norme societarie poste a tutela del capitale o della corretta distribuzione degli utili non basta, da solo, a travolgere la validità di un contratto successivamente stipulato, se non è dimostrato che quel contratto sia stato concretamente lo strumento dell’operazione illecita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoRisoluzione del contrattoInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.