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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20648/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (eventualmente con braccialetto elettronico) nell'ambito della procedura di consegna estradizionale richiesta dalla Svizzera. Ha dedotto: (1) vizio di motivazione e/o apparente motivazione in relazione alla valutazione del pericolo di fuga, tenuto conto del suo radicamento in Italia (residenza dal 2017, lavoro, famiglia, contratto di locazione); (2) omessa motivazione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari (con eventuale braccialetto elettronico) a soddisfare le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo la motivazione dell'ordinanza impugnata meramente apparente e carente: la Corte di appello non ha valutato adeguatamente, e in parte ha omesso di esaminare, la documentazione comprovante il radicamento del ricorrente in Italia e si è basata su argomentazioni generiche o su circostanze ritenute irrilevanti (es. gravità del reato, mancato consenso all'estradizione, allontanamento dal territorio svizzero) senza elementi concreti indicativi di una reale propensione e possibilità di fuga clandestina. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo, pertanto non è stato necessario esaminarlo nel merito.

Norme richiamate

  • art. 714, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, ai fini dell'adozione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 274 e 275 cpp; la Cassazione richiama tale principio per dire che il giudice deve valutare concretamente il pericolo di fuga.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle misure cautelari: richiede una valutazione concreta e motivata delle esigenze cautelari; qui è richiamata per l'obbligo di motivazione specifica del pericolo di fuga.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma che elenca e disciplina i presupposti per le misure cautelari personali; richiamata come riferimento applicabile anche nella valutazione delle misure per persone richieste in estradizione.

  • art. 715, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Imposta il dovere di specificità della motivazione nelle misure cautelari connesse all'estradizione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia rispettato tale dovere, omettendo di esaminare documenti idonei a provare il radicamento del ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti all'annullamento e al rinvio; la Cassazione manda gli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Nelle valutazioni sul pericolo di fuga in casi di richiesta di estradizione il giudice deve motivare in modo concreto e specifico: non sono sufficienti argomentazioni generiche o basate su presunzioni.
  • Circostanze generali come la gravità della pena prospettata, il mero possesso di passaporto valido o il rifiuto all'estradizione non bastano di per sé a fondare il pericolo di fuga; servono elementi sintomatici di un effettivo intento e di una reale possibilità di allontanamento clandestino.
  • La documentazione che dimostra il radicamento nel territorio (residenza continuativa, lavoro, famiglia, contratto di locazione) deve essere esaminata e valutata esplicitamente: l'omissione di tale esame può comportare l'annullamento dell'atto impugnato.
  • Se la prima censura di vizio di motivazione è accolta, essa può assorbire l'esame di altri motivi relativi alla misura cautelare; tuttavia il giudice di rinvio dovrà riconsiderare tutte le esigenze cautelari alla luce della corretta motivazione.
  • La ricostruzione del pericolo di fuga deve fondarsi su elementi concreti, specifici e attinenti alla realtà fattuale, non su valutazioni ipotetiche o astratte.
  • In casi analoghi conviene agli interessati produrre e documentare in modo dettagliato i legami con il territorio richiesto (prova di convivenza, contratti, buste paga, iscrizioni, rapporti familiari) per contrastare efficacemente la valutazione del pericolo di fuga.

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