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Sentenza

Sentenza del 13/04/2023 n. 9911 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di pagamento TARSU relativo al 2010 per aree portuali. La società contestava la competenza del Comune a tassare le aree del porto, sosteneva che i rifiuti prodotti fossero rifiuti speciali (non assimilabili agli urbani) e che provvedeva allo smaltimento tramite contratto con il consorzio Cosir (autosmaltimento), chiedendo quindi l'esclusione o la riduzione della superficie imponibile.

La decisione

In primo grado la CTP di Cagliari accolse il ricorso della Marina. La CTR di Sardegna ribaltò la decisione e ritenne che il Comune fosse legittimato a esigere la TARSU: nel merito la CTR osservò che il porto non era gestito da autorità portuale, che il regolamento comunale tassava le aree portuali e che la contribuente non aveva fornito prova sufficiente dell'autosmaltimento né aveva presentato la preventiva istanza per ottenere la riduzione/esenzione. La Marina impugnò in Cassazione con otto motivi. La Corte di Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi ma ha accolto l'ottavo motivo, rilevando che la CTR omise di pronunciarsi su questioni effettivamente riproposte in appello; per ciò la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR, limitatamente al motivo accolto, e ha rinviato la causa alla CTR Sardegna in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese del grado.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), art. 62, comma 3

    Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile per produzione di rifiuti speciali è possibile, ma subordinata alla prova e alla preventiva denuncia/istanza del contribuente; il comune può anche prevedere nel regolamento categorie e percentuali di riduzione.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), art. 62, comma 2

    La pronuncia richiama che l'esclusione dalla tassazione per aree improduttive di rifiuti è subordinata alla dichiarazione/denuncia iniziale; la giurisprudenza impone che l'agevolazione sia richiesta e documentata dal contribuente.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 65-66-70

    Richiamate come fondamento del principio che le riduzioni/agevolazioni si ottengono mediante denuncia e che gli effetti decorrono dall'anno successivo; conferma l'onere informativo e probatorio del contribuente.

  • D.Lgs. 546/1992 (processo tributario), art. 56

    Norma processuale che impone la specifica riproposizione in appello delle questioni non accolte in primo grado: la Corte ha richiamato l'esigenza di autosufficienza e di chiara riproposizione delle questioni in appello.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 36 (motivazione nel processo tributario)

    Richiama il principio costituzionale e processuale sulla motivazione: la Corte ha valutato la motivazione della CTR alla luce della soglia minima richiesta per la motivazione giudiziaria.

  • Direttiva 2008/98/CE, art. 15

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno del principio 'chi inquina paga', ma la Corte afferma che la disciplina nazionale TARSU non contrasta con tale principio e che l'applicazione dell'esenzione/riduzione richiede prova e denuncia.

  • D.Lgs. 152/2006, artt. 118 e 184 (commi indicati)

    Norme ambientali richiamate dalla ricorrente per la disciplina dei rifiuti; la Corte evidenzia che la mera produzione di rifiuti speciali deve essere provata con documentazione specifica e che la semplice esistenza di un contratto con ditta specializzata non è di per sé sufficiente senza moduli e dati quantitativi/qualitativi.

  • D.Lgs. 22/1997, artt. 3 e 4

    Richiamato nell'ambito dei riferimenti alla normativa sui rifiuti; la Corte non modifica il principio: rimane rilevante la prova e la denuncia del contribuente.

  • Codice di procedura civile (artt. 112, 115, 116, 132)

    Richiami procedurali: obbligo di motivazione, di valutazione documentale e onere di contestazione. La Corte ha esaminato la fondatezza delle doglianze procedurali sulla mancata valutazione di documenti e sulla motivazione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione o la riduzione della TARSU per aree in cui si formano rifiuti speciali è necessario che il contribuente: 1) dichiari preventivamente la circostanza nella denuncia originaria o di variazione; 2) produca documentazione idonea e dettagliata che delimiti le aree e dimostri la natura e lo smaltimento dei rifiuti.
  • La mera stipula di un contratto con un soggetto per la raccolta/smaltimento dei rifiuti non è sufficiente a provare l'autosmaltimento: occorrono documenti operativi (moduli di trasporto, registri, quantitativi/qualità) che dimostrino concretamente lo smaltimento.
  • Nei porti turistici la presenza umana e l'uso come 'aree scoperte' rendono probabile la produzione anche di rifiuti urbani: la tassazione comunale può essere legittima se non è dimostrata puntualmente l'esclusiva produzione di rifiuti speciali.
  • La competenza a tassare può dipendere dalla gestione dell'area (se gestita da autorità portuale la situazione può essere diversa), pertanto va verificato il regime giuridico/gestorio del porto: se il porto è gestito da un'autorità portuale alcune giurisprudenze possono risultare applicabili diversamente.
  • In sede processuale tributaria il contribuente deve proporre chiaramente e specificamente in appello le questioni che intende rivedere; l'omessa riproposizione può comportare rinuncia. Allo stesso modo, censure procedurali (es. ricusazione) devono essere proposte nei termini previsti.
  • Se il giudice di merito non si esprime su questioni effettivamente riproposte in appello, la decisione può essere cassata per vizio procedurale e la causa rinviata per nuovo esame.

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