Cassazione Penale, Ordinanza n. 12294/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 18/02/2025. Con il primo motivo ha dedotto la configurabilità dell'art. 49 c.p. sostenendo che la grossolanità del falso renderebbe il fatto inidoneo a ledere l'interesse tutelato, quindi sarebbe configurabile un reato impossibile. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la motivazione di merito non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla grossolanità del falso, osservando che per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. non rileva la contraffazione grossolana perché si tratta di reati di pericolo a tutela della fede pubblica, per i quali non occorre la effettiva realizzazione dell'inganno e non ricorre il reato impossibile. Ha inoltre ritenuto immune da censura la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito può richiamare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, e la Corte territoriale aveva fatto riferimento alla congruità della pena già irrogata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 49 c.p.
La grossolanità della contraffazione non integra reato impossibile quando le norme incriminatrici tutelano la fede pubblica come reati di pericolo e non richiedono l'effettivo inganno del destinatario.
artt. 473 e 474 c.p.
Le fattispecie tutelano la fede pubblica e la circolazione dei marchi e segni distintivi; la loro configurabilità non è esclusa dalla contraffazione grossolana se comunque idonea a incidere sull'affidamento protetto.
artt. 473 e 474 cod.pen.
Richiamati per escludere la rilevanza della contraffazione grossolana ai fini del reato impossibile.
Massime di principio
- Nei reati di contraffazione di marchi e segni distintivi, la grossolanità della falsificazione non esclude di per sé la configurabilità del reato, poiché si tratta di reati di pericolo posti a tutela della fede pubblica.
- Il reato impossibile ex art. 49 c.p. non è configurabile quando la condotta, pur grossolana, resta astrattamente riconducibile alla fattispecie incriminatrice e non elimina in radice la offensività tipica richiesta dalla norma.
- Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento allegato dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che richiami gli aspetti ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Una motivazione sul trattamento sanzionatorio può ritenersi sufficiente anche quando il giudice valorizzi la congruità della pena già irrogata, se tale richiamo consente di comprendere il percorso valutativo seguito.
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