Ordinanza n. 263/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura per il trasferimento relativa agli incarichi vacanti R.U.A.P. per l’anno 2025, mancata inclusione nella graduatoria dei trasferimenti e mancata convocazione per l’attribuzione degli incarichi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva degli esclusi, la graduatoria dei trasferimenti e la nota di convocazione per l’attribuzione degli incarichi, nella parte in cui non è stata ammessa alla procedura e non è stata inserita nella graduatoria. L’esclusione è stata motivata sinteticamente con la formula “Titolare A.P.C.S. (art. 32 c. 8 A.C.N. di Medicina Generale)”. È stato inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’ammissione, all’inserimento in graduatoria e al riconoscimento della posizione spettante in base all’anzianità di incarico. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia l’esigenza di chiarire la ragione dell’esclusione e il fondamento normativo richiamato dall’amministrazione.
La decisione
La domanda cautelare non è stata accolta quanto alla sospensione degli atti impugnati, poiché il Collegio ha ritenuto insussistente un danno grave e irreparabile. La ricorrente è infatti attualmente titolare di un incarico, sebbene in una sede non gradita, e ha ammesso di non avere certezza che la sospensione dell’esclusione avrebbe consentito il trasferimento di sede. Le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il TAR ha disposto inoltre un incombente istruttorio a carico del Dipartimento resistente, imponendo il deposito, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, di una precisa relazione esplicativa sulla motivazione dell’esclusione e sul relativo fondamento normativo, ritenendo criptica la formula utilizzata. L’udienza di merito è stata fissata al 7 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 32, comma 8, A.C.N. di Medicina Generale
È il riferimento normativo indicato dall’amministrazione quale base dell’esclusione, ma l’ordinanza rileva che il richiamo è formulato in modo criptico e dispone l’acquisizione di una relazione esplicativa.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il Collegio ha escluso la sospensione per mancanza di danno grave e irreparabile.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, soluzione adottata nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando il giudice cautelare ritiene insussistente un danno grave e irreparabile, può non sospendere l’atto impugnato e tutelare le esigenze della parte mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La titolarità attuale di un incarico da parte del ricorrente, anche se in una sede non gradita, può escludere il periculum in mora necessario per la sospensione dell’esclusione da una procedura di trasferimento, soprattutto quando non sia certa l’utilità concreta conseguibile mediante la misura cautelare.
- Una motivazione dell’esclusione espressa mediante una formula sintetica e non immediatamente comprensibile impone all’amministrazione di chiarire, attraverso una relazione istruttoria, le ragioni concrete dell’esclusione e la specifica base normativa del provvedimento.
- Nel giudizio cautelare, il giudice può disporre un incombente istruttorio anticipato quando la ricostruzione delle ragioni dell’atto impugnato sia necessaria per lo scrutinio delle censure nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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