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Sentenza

Sentenza del 06/04/2016 n. 6681 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2000, dell'importo di circa 1.095,64 euro, riguardante terreni siti nel Comune di Bernalda. L.G. sosteneva che i terreni fossero esenti dall'ICI perché ricadenti in aree agricole svantaggiate, montane o collinari, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. h), e della L. n. 984 del 1977, art. 15. La CTP di Matera aveva accolto il ricorso nel merito e la CTR della Basilicata aveva confermato la decisione, ritenendo assimilabili le zone agricole svantaggiate individuate dalla normativa comunitaria ai terreni agricoli ricadenti nelle aree montane e collinari delimitate dalla normativa nazionale. Il Comune aveva quindi proposto ricorso per cassazione.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione, la contribuente ha effettuato il pagamento dell'importo richiesto per l'ICI relativa all'anno 2000, come attestato dal responsabile dell'ufficio comunale. Tale pagamento ha determinato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché è venuto meno l'interesse delle parti a ottenere una decisione sul merito. La Corte di cassazione ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR, senza pronunciarsi definitivamente sulla questione dell'esenzione ICI, e ha compensato tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. h)

    esenzione dall'ICI per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della normativa richiamata

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente per sostenere l'esenzione dall'ICI dei terreni agricoli situati in aree montane o collinari. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha deciso nel merito l'applicabilità dell'esenzione, poiché il pagamento intervenuto durante il giudizio ha fatto cessare la materia del contendere.

  • Legge n. 984 del 1977, art. 15

    terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi della legge

    La norma è stata utilizzata per individuare le aree territoriali alle quali collegare l'esenzione prevista dalla disciplina ICI. Anche su questo punto non è intervenuta una decisione definitiva della Corte, per effetto della cessazione della materia del contendere.

  • Direttiva del Consiglio CEE del 28 aprile 1975, n. 268

    zone agricole svantaggiate

    La normativa comunitaria e le successive decisioni della Commissione europea erano state richiamate per sostenere che le zone agricole svantaggiate coincidessero con le aree montane e collinari rilevanti ai fini dell'esenzione ICI. La questione è rimasta priva di una valutazione definitiva in cassazione.

  • Principio della cessazione della materia del contendere

    il venir meno dell'interesse alla definizione in via giudiziale del rapporto controverso

    Quando, durante il processo, sopravviene un fatto che elimina l'interesse delle parti a ottenere una pronuncia, come il pagamento integrale del tributo contestato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. Le decisioni precedenti non ancora definitive vengono caducate e, in cassazione, la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio.

Massime di principio

  • Il pagamento del tributo contestato durante il giudizio può determinare la cessazione della materia del contendere, se risulta integrale e regolarmente attestato dall'ente impositore.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale a una decisione favorevole nel merito sull'esenzione o sull'illegittimità dell'avviso: la questione sostanziale può rimanere senza una pronuncia definitiva.
  • Quando la controversia diventa priva di interesse, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la sentenza impugnata, invece di decidere sulla corretta interpretazione delle norme tributarie.
  • Il pagamento effettuato in pendenza di giudizio non determina automaticamente la soccombenza di una parte: le spese possono essere compensate, soprattutto quando la controversia si estingue per un fatto sopravvenuto.
  • Per invocare un'esenzione relativa a terreni agricoli occorre verificare concretamente la classificazione dell'area secondo la normativa applicabile e la documentazione ufficiale, non essendo sufficiente il solo richiamo generico alla qualifica di zona svantaggiata.

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