Cassazione Penale, Sentenza n. 44354/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fioretto impugnava l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, contestando: 1) la carenza di motivazione sul carattere di "bene culturale/inalienabile" della missiva e sulla sussistenza del reato presupposto (art. 518 quater c.p. e art. 253 c.p.p.); 2) la mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla identificazione dell'oggetto del sequestro (art. 125 comma 3 c.p.p., art. 253.1 c.p.p.); 3) la nullità del decreto di sequestro per mancanza di esposizione dei motivi, per richiamo per relationem all'istanza della polizia e per mancata allegazione del rapporto di P.G.; inoltre si deduceva che la missiva materialmente sequestrata non coincideva con quella indicata nella comunicazione di reato (diverse lettere del 1562), con conseguente illegittimità dell'apprensione senza convalida del P.M.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d'interesse. Ha ritenuto che: a) la qualificazione della missiva come bene archivistico di interesse culturale può desumersi dalle caratteristiche oggettive, senza necessaria dichiarazione amministrativa; b) però la lettera materialmente sequestrata il 24/5/2024 non era quella oggetto della comunicazione di reato che aveva motivato il decreto iniziale, e il decreto impugnato non ha imposto vincolo sulla missiva consegnata da Fioretto; c) l'apprensione senza convalida del P.M. si è rivelata inefficace e la restituzione deve essere chiesta al P.M. (con eventuale opposizione al GIP), non tramite la procedura di riesame; d) perciò l'annullamento dell'ordinanza non avrebbe avuto effetto utile per il ricorrente e manca l'interesse concreto all'impugnazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Fioretto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 518 quater c.p.
Norma richiamata quale reato presupposto; la Corte valuta che l'adeguatezza della qualificazione del bene al reato va motivata, ma nel caso concreto il problema è l'assenza di coincidenza tra la missiva sequestrata e quella indicata nella comunicazione di reato
art. 253 c.p.p.
Richiamato in relazione ai requisiti del decreto di sequestro e alle esigenze di motivazione sul bene sequestrato; critica difensiva sulla mancanza di specificazione dell'oggetto e delle ragioni della pertinenza al reato
art. 125 comma 3 c.p.p.
Invocato in relazione all'obbligo di motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte rileva carenze di motivazione ma ritiene irrilevante ai fini dell'interesse all'impugnazione perché il sequestro effettivo non fu convalidato
art. 354 c.p.p.
Richiamato nel contesto del sequestro operato sui documenti consegnati da terzi (segnalato nel ricorso, es. atto sequestrato a seguito di consegna dell'avv.to Paoli)
legge n. 22/2022 (attuazione Convenzione Consiglio d'Europa)
Richiamata per spiegare che la nozione di bene culturale ai fini penali può prescindere da preventiva dichiarazione amministrativa; la tutela si fonda sulle caratteristiche oggettive del bene (tipologia, rarità, ecc.)
art. 568 comma 4 c.p.p.
Norma richiamata per il requisito di interesse a proporre ricorso per cassazione: l'assenza di interesse concreto determina l'inammissibilità
art. 616 c.p.p.
Richiamato quale base normativa per la condanna alle spese e per l'ammenda in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- La "culturalità" di un bene può essere accertata in sede giudiziaria anche in assenza di formale dichiarazione amministrativa: si valuta sulla base di caratteristiche oggettive (tipologia, rarità, contesto, ecc.).
- Se la polizia giudiziaria apprende un bene senza che il P.M. convalidi il sequestro, l'apprensione può risultare inefficace: la restituzione si ottiene chiedendola al P.M. e, in caso di diniego, mediante opposizione al GIP, non tramite riesame avverso un decreto che non ha creato vincolo sul bene.
- Per impugnare utilmente un provvedimento di sequestro occorre che il decreto abbia effettivamente prodotto un vincolo sul bene contro cui si propone il riesame o il ricorso; in mancanza di interesse concreto l'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse.
- Il decreto di sequestro deve descrivere con sufficiente precisione l'oggetto e le ragioni della sua pertinenza al reato: la mancata descrizione o la discrepanza tra il bene indicato nella comunicazione di reato e quello materialmente sequestrato può compromettere la legittimità dell'apprensione.
- Il difensore deve verificare la corrispondenza tra la cosa sequestrata e la comunicazione/istanza che ha giustificato il sequestro; in caso di discrepanze, è necessario agire prontamente (richiesta di convalida al P.M., istanza di restituzione, opposizione al GIP) piuttosto che limitarsi al riesame quando non sussiste vincolo sul bene.
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