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Sentenza

Sentenza n. 353/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari 1) della nota prot. 43546 del 10.06.2025, notificata in pari data, di archiviazione della CILA prot. 15506 del 28.02.2024 e successiva integrazione prot. n. 82420 del 25.11.2024, per interventi finalizzati alla delimitazione di un'area condominiale in prossimità del civico 49, Viale Europa Terracina, distinta in catasto al FLG 203 mapp. 157; 2) per quanto occorrer posa della nota prot. 35306 del 12.05.2025 a firma del Comandante della Polizia Locale, con la quale è stato emesso parere negativo “alla delimitazione dell'area, poiché la stessa andrebbe ad arrecare intralcio al corretto deflusso veicolare.”; 3) di ogni altro atto o provvedimento presupposto o consequenziale agli atti impugnati, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota comunale che dichiarava inefficace e archiviava una CILA relativa alla delimitazione di un'area condominiale mediante vasi, paletti e catenella, nonché parere negativo della Polizia Locale sulla viabilità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il condominio aveva presentato una CILA per delimitare una porzione di strada privata adiacente a un edificio condominiale, mediante tracciamento con vernice e collocazione di vasi di cemento con siepi, paletti e catenella. Il Comune dichiarava inefficace la CILA e ne disponeva l'archiviazione, richiamando il parere negativo del Settore Viabilità-Polizia Locale, secondo cui la delimitazione avrebbe intralciato il deflusso veicolare. Il ricorrente deduceva: eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea ricostruzione dei fatti, sostenendo l'assenza di incidenza sulla viabilità; violazione del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 51 d.P.R. 495/1992, poiché l'area non sarebbe stata compresa nell'elenco delle strade private a uso pubblico, nonché difetto di istruttoria e motivazione per il recepimento del parere della Polizia Locale senza autonoma valutazione comunale; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, per l'eccessivo sacrificio imposto al diritto di proprietà senza adeguata dimostrazione di un interesse pubblico prevalente. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto originario di interesse a ricorrere, derivante dalla non immediata lesività dell'atto di archiviazione o dichiarazione di inefficacia della CILA.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito. Il TAR ha qualificato la CILA come atto privato di mera comunicazione, relativo ad attività edilizia libera, che non abilita l'amministrazione a svolgere un controllo sistematico concluso da un provvedimento di assenso o di diniego. A differenza della SCIA, la CILA non è soggetta a un procedimento formale con poteri inibitori e termini perentori. L'amministrazione conserva tuttavia i poteri di vigilanza e repressivi previsti dagli artt. 27 e seguenti d.P.R. 380/2001, esercitabili quando le opere siano abusive o la CILA sia utilizzata per interventi che avrebbero richiesto una SCIA o un permesso di costruire. Nel caso concreto, la dichiarazione comunale di inefficacia era fondata sul contrasto con il parere della Polizia Locale in materia di viabilità, ma non risultava che la CILA fosse stata utilizzata per legittimare opere soggette a SCIA o permesso di costruire. Pertanto, l'atto impugnato è stato ritenuto una comunicazione o un avviso informativo, privo di autonoma, diretta e immediata efficacia lesiva, nonché privo di esecutorietà e forza inibitoria. Le spese sono state compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    La CILA riguarda attività edilizia libera e ha funzione di mera comunicazione; non comporta il rilascio di un titolo edilizio tacito o espresso né un controllo sistematico con esito inibitorio.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La disciplina della CILA non attribuisce al Comune un potere tipizzato di valutazione preventiva dell'ammissibilità dell'intervento mediante un provvedimento di diniego o inefficacia avente autonoma forza inibitoria.

  • art. 19 l. 241/1990

    Il regime della SCIA, comprensivo dei poteri di controllo e inibitori, non è applicabile analogicamente alla CILA, salvo diverso orientamento minoritario richiamato dal Collegio.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    L'amministrazione conserva poteri di vigilanza e sanzionatori esercitabili anche rispetto ad attività oggetto di CILA, quando ricorra un abuso o l'intervento ecceda il paradigma legislativo della CILA.

  • art. 35, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Restano fermi i poteri di autotutela esecutiva nei casi in cui l'attività realizzata debordi dal paradigma della CILA.

  • art. 823 c.c.

    È richiamato quale fondamento, insieme all'art. 35, comma 3, d.P.R. 380/2001, dei poteri di autotutela esecutiva dell'amministrazione sui beni pubblici.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre previamente alle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie il possibile profilo di inammissibilità per carenza originaria di interesse.

Massime di principio

  • La CILA è una comunicazione privata relativa ad attività edilizia libera e non costituisce un titolo edilizio tacito o espresso; pertanto, l'amministrazione non può assoggettarla a un procedimento sistematico di controllo preventivo destinato a concludersi con un provvedimento tipico di assenso, diniego o inibizione.
  • L'atto con cui il Comune archivia, respinge o dichiara inefficace una CILA, quando non sia collegato all'accertamento che l'intervento richiedeva una SCIA o un permesso di costruire, ha natura meramente informativa e non è autonomamente impugnabile per difetto di immediata lesività.
  • La disciplina della SCIA e i relativi poteri inibitori e di autotutela non possono essere applicati analogicamente alla CILA, poiché la diversità dei regimi riflette una scelta legislativa volta a limitare l'ingerenza amministrativa per le attività di minore impatto sul territorio.
  • La presentazione della CILA non esclude i poteri di vigilanza e sanzionatori dell'amministrazione previsti dagli artt. 27 e seguenti d.P.R. 380/2001, che possono essere esercitati quando l'intervento sia abusivo, non conforme alla disciplina urbanistico-edilizia o ecceda il campo proprio della CILA.
  • L'impugnazione giurisdizionale è configurabile quando l'amministrazione eserciti concretamente poteri repressivi o sanzionatori per un intervento abusivo o radicalmente difforme dal paradigma della CILA; non è invece configurabile contro una mera comunicazione priva di efficacia esecutiva e inibitoria.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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