Sentenza n. 180/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione, della determinazione n. prot. -OMISSIS-, emessa dal Comandante della Stazione Navale di Ancona con la quale veniva rigettato “… il ricorso presentato dal Mar. Ca. -OMISSIS- avverso la sanzione disciplinare della “consegna” pari a giorni 3…inflittale in data -OMISSIS- dal Comandante della Sezione Operativa Navale di-OMISSIS-”; della determinazione n. -OMISSIS- emessa dal Comandante della Sezione Operativa Navale di-OMISSIS- il 16/07/2025, con la quale veniva inflitta, nei confronti del ricorrente, la sanzione di giorni 3 di consegna; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della consegna per tre giorni e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (militare sanzionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della consegna per tre giorni, inflittagli per la condotta tenuta, libero dal servizio, durante un diverbio con due conoscenti, in stato di ebbrezza e in luogo aperto al pubblico, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto: violazione dell’obbligo di astensione da parte del comandante della Stazione Navale di Ancona, che aveva adottato in precedenza misure cautelari e partecipato alla gestione della vicenda; violazione dell’art. 1397 C.O.M., per mancata contestazione degli addebiti da parte del superiore diretto che aveva rilevato l’infrazione; decadenza dell’amministrazione dalla potestà disciplinare per tardiva contestazione, in violazione dell’art. 1398, commi 1 e 1-bis, C.O.M., che impone l’instaurazione o la ripresa del procedimento senza ritardo; inutilizzabilità degli atti non ostesi in sede di accesso; carenza di contraddittorio con le persone coinvolte nel diverbio e insufficienza degli accertamenti. L’amministrazione ha sostenuto la legittimità degli atti, evidenziando la necessità di attendere gli sviluppi del procedimento penale e delle procedure interne di valutazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia la sanzione disciplinare sia il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Il primo motivo è stato respinto: il comandante della Stazione Navale si era limitato ad adottare misure cautelari, quali il ritiro dell’arma e il cambio di incarico, senza formulare una prognosi di responsabilità disciplinare; le informative trasmesse ai comandi superiori non integravano una partecipazione tale da imporre l’astensione, anche perché la valutazione finale sull’avvio del procedimento era stata rimessa alla catena gerarchica competente. È stato respinto anche il secondo motivo: il superiore che aveva rilevato la vicenda ricopriva in sede vacante il medesimo incarico del comandante competente, sicché non trovava applicazione l’art. 1397, comma 1, C.O.M.; in ogni caso, il ricorrente era stato informato della possibile rilevanza disciplinare della condotta e gli era stata richiesta una relazione di servizio. È stato invece accolto il motivo relativo alla tardività della contestazione. L’amministrazione conosceva i fatti e disponeva degli elementi istruttori necessari, sicché non erano necessari ulteriori accertamenti prima della contestazione. Il ritardo di quasi cinque mesi era imputabile esclusivamente alle procedure interne: 26 giorni per la formulazione delle proposte della Sezione Operativa Navale e circa quattro mesi per le determinazioni del Comando Interregionale, senza adeguata giustificazione probatoria. Pur non essendo perentorio il termine previsto dall’art. 1398 C.O.M., la contestazione deve intervenire senza ritardo e, nel caso concreto, era oggettivamente tardiva. Il TAR ha inoltre respinto l’ultima censura: la sanzione riguardava la condotta esteriore accertata dalla Polizia di Stato, non gli eventuali reati di ingiuria o minaccia, e tali fatti risultavano già dagli atti disponibili. Le spese sono state compensate per la parziale infondatezza delle censure e per l’assenza di un termine legislativo perentorio.
Norme richiamate
art. 1393 C.O.M.
La controversia non richiedeva di decidere questioni relative alla pregiudiziale penale.
art. 1397 C.O.M.
La disposizione non era applicabile nella fattispecie, poiché il superiore che aveva rilevato la vicenda ricopriva in sede vacante il medesimo incarico del comandante competente; in ogni caso, il ricorrente era stato posto in condizione di conoscere la possibile rilevanza disciplinare della condotta.
art. 1398, commi 1 e 1-bis, C.O.M.
Il termine per l’instaurazione o la ripresa del procedimento disciplinare non è perentorio, ma impone comunque un avvio tempestivo. Il ritardo deve essere valutato concretamente e non può dipendere esclusivamente da lungaggini delle procedure interne quando gli elementi necessari siano già disponibili.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio mediante sentenza semplificata, non essendovi opposizione delle parti.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare, l’obbligo di instaurare o riprendere il procedimento "senza ritardo" non integra un termine legislativo perentorio, ma la sua violazione può comunque determinare l’illegittimità della sanzione quando il ritardo sia oggettivamente ingiustificato e imputabile esclusivamente a procedure interne dell’amministrazione.
- Quando l’amministrazione dispone già di atti completi e attendibili sulla condotta disciplinarmente rilevante, non può differire la contestazione per svolgere ulteriori approfondimenti sull’episodio; gli eventuali elementi giustificativi devono essere acquisiti attraverso la successiva contestazione e il contraddittorio con l’incolpato.
- Ai fini della tempestività della contestazione disciplinare, le articolazioni interne dell’amministrazione militare costituiscono un soggetto unitario nei confronti del dipendente: i tempi necessari per la trasmissione degli atti e per le determinazioni tra comandi non possono, di per sé, giustificare il ritardo.
- La partecipazione di un superiore alla gestione cautelare o informativa della vicenda non determina automaticamente l’obbligo di astensione dalla decisione sul ricorso gerarchico, se tale attività non contiene una valutazione anticipata della responsabilità disciplinare e la decisione sull’avvio del procedimento è stata assunta dall’autorità competente.
- Quando la sanzione disciplinare riguarda la condotta esteriore accertata direttamente dagli organi di polizia, non è necessario attendere o replicare in sede disciplinare gli accertamenti propri del procedimento penale relativi a ulteriori profili di reato, salvo l’esame delle giustificazioni dell’incolpato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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