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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04243/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un'associazione sportiva aveva agito nei confronti della banca presso cui intratteneva il conto corrente chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da appropriazioni indebite di somme compiute, tra il 2011 e il 2013, da un dipendente dell'istituto che operava come cassiere e che, secondo la prospettazione attorea, aveva abusato di una procura generale a lui conferita in qualità di tesoriere dell'associazione. La domanda era stata proposta ex art. 702 bis c.p.c. e fondata sulla responsabilità della banca ex artt. 2049, 2043 e 2050 c.c. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova del danno, rilevando che la documentazione prodotta non consentiva di distinguere le operazioni illecite da quelle lecite. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In Cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 2050 c.c., sostenendo che l'attività bancaria, specie con riguardo alle condotte distrattive dei dipendenti in conflitto di interessi, sarebbe attività pericolosa con conseguente inversione o aggravamento dell'onere probatorio; 2) omesso esame di documenti della banca asseritamente confessori, perché dalla corrispondenza e dagli atti del contenzioso lavoristico sul dipendente emergerebbero ammissioni dell'illecito e dell'entità del danno; 3) violazione degli artt. 293 e 91 c.p.c., assumendo che la costituzione dell'istituto appellato, dopo essere rimasto contumace, fosse tardiva e non potesse consentirgli difese di merito, con conseguente illegittima condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la vicenda non era sussumibile nell'art. 2050 c.c. e, comunque, anche a volerla ricondurre a una responsabilità per attività pericolosa, restava a carico dell'attrice la prova del danno, prova che i giudici di merito avevano ritenuto non raggiunta. Ha dichiarato inammissibile/sostanzialmente infondato il secondo motivo, osservando che esso tendeva a una diversa ricostruzione del fatto e quindi a un terzo grado di merito, estraneo al giudizio di legittimità. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che la costituzione della banca, dopo la rimessione in istruttoria disposta per l'acquisizione delle notifiche, era pienamente rituale ai sensi dell'art. 293 c.p.c.; la parte contumace può costituirsi fino alla precisazione delle conclusioni e la difesa non è limitata alle sole questioni sollevate con la rimessione in istruttoria. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    norma processuale richiamata quale rito introduttivo del giudizio di primo grado

  • art. 2049 c.c.

    invocato dalla parte attrice come titolo di responsabilità del datore/committente per il fatto del dipendente

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come titolo generale di responsabilità aquiliana

  • art. 2050 c.c.

    la Corte esclude che la fattispecie concreta integri un'attività pericolosa; comunque, anche ove vi si volesse sussumere la vicenda, resta a carico dell'attore la prova del danno subito

  • art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.

    parametro di deduzione della violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.

    parametro del vizio motivazionale/omesso esame; non consente una rivalutazione del merito

  • art. 293 c.p.c.

    consente la costituzione del contumace fino all'udienza di precisazione delle conclusioni; in caso di rimessione in istruttoria il processo regredisce allo stadio antecedente all'incameramento della causa

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle notifiche e della regolarità del contraddittorio

  • art. 292 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di comunicazioni al contumace

  • art. 294 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per la rimessione in termini

  • art. 91 c.p.c.

    base della condanna alle spese della parte soccombente

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato come eccezione alle regole di soccombenza sulle spese

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per la valutazione negativa del comportamento processuale della controparte come argomento di prova

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    richiamato quale parametro del contributo unificato

  • C.Cost. 77/2018

    richiamata per giustificare la compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda

  • Cass. 22618/2012

    citata dalla Corte d'appello a sostegno della possibilità di costituzione del contumace nello stato processuale considerato

  • Cass. 8687/2015

    invocata dalla ricorrente ma ritenuta non pertinente perché riferita a un diverso contesto processuale

  • Cass. 22289/2013

    richiamata a conferma del principio per cui il contumace può partecipare al contraddittorio nei limiti dello stato e del grado in cui interviene

  • S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    richiamata per il regolamento sul contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • L'attività bancaria non può essere automaticamente qualificata come attività pericolosa ex art. 2050 c.c. per il solo fatto che un dipendente abbia posto in essere condotte illecite ai danni di un correntista; la sussunzione nel paradigma dell'art. 2050 richiede una coerente corrispondenza tra fatto allegato e attività pericolosa tipica.
  • Anche quando si invochi una responsabilità aggravata o da attività pericolosa, il danneggiato deve comunque provare l'esistenza e l'ammontare del danno subito; il giudice può rigettare la domanda se la documentazione prodotta non consente di distinguere tra operazioni lecite e illecite.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo formalmente rubricato come omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una nuova ricostruzione del materiale probatorio o in una richiesta di riesame del merito.
  • La costituzione del contumace è rituale se interviene dopo la rimessione in istruttoria e prima della precisazione delle conclusioni; tale costituzione consente l'esercizio del diritto di difesa nei limiti dello stato e del grado del processo in cui la parte entra.
  • La mera contestazione della ritualità della costituzione della controparte non determina, di per sé, nullità della condanna alle spese, se la parte costituita era legittimata a partecipare al contraddittorio e a svolgere difese ammissibili.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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