Sentenza del 06/03/2018 n. 1456 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Spese per incrementi patrimoniali - Accertamento sintetico - Prova contraria - Contenuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la presunzione derivante dall'accertamento sintetico, sostenendo di avere una generica disponibilità di redditi idonei a giustificare la spesa patrimoniale. La questione riguardava l'onere della prova contraria: non era sufficiente dimostrare l'esistenza astratta o generica di redditi, ma occorreva provare che l'incremento patrimoniale fosse stato finanziato proprio con redditi esenti effettivamente entrati nella disponibilità del contribuente e concretamente utilizzati per sostenere quella specifica spesa.
La decisione
La contestazione del contribuente non è stata ritenuta sufficiente a superare la presunzione dell'accertamento sintetico. In applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., è stata affermata la necessità di una prova analitica del collegamento tra i redditi esenti, la loro disponibilità e il pagamento dell'incremento patrimoniale. L'accertamento è quindi risultato confermato, non essendo stata fornita la prova specifica richiesta.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento sintetico e consente di presumere un maggior reddito sulla base delle spese sostenute e degli incrementi patrimoniali, salvo prova contraria del contribuente. La prova deve dimostrare il finanziamento della specifica spesa con redditi esenti o altri proventi non imponibili effettivamente disponibili e utilizzati.
Art. 2697 del codice civile
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova: chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, il contribuente doveva dimostrare in modo puntuale la provenienza e l'impiego delle somme.
Massime di principio
- In presenza di un accertamento sintetico basato su una spesa patrimoniale, non basta dimostrare di aver avuto, in generale, redditi o disponibilità economiche compatibili con la spesa.
- Il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata del nesso tra la specifica somma utilizzata per l'acquisto e redditi esenti, non imponibili o comunque non considerati nell'accertamento.
- È necessario dimostrare non solo la provenienza lecita e la disponibilità delle somme, ma anche che esse siano state effettivamente utilizzate per finanziare proprio l'incremento patrimoniale contestato.
- La prova contraria deve essere analitica e riferita temporalmente e quantitativamente alla spesa; mere dichiarazioni generiche, disponibilità pregresse non documentate o il semplice possesso di altri redditi possono non essere sufficienti.
- La regola riflette i principi affermati da Cass. nn. 27545/2011 e 11388/2017: il contribuente deve vincere la presunzione mediante una ricostruzione specifica del finanziamento dell'acquisto.
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