Cassazione Penale, Sentenza n. 3643/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione per il diniego di accertamento peritale sulla capacità di intendere e volere, con denuncia della mancata considerazione, in sede d'appello, della documentazione medica (certificato attestante sintomatologia compatibile con quadro psicotico in evoluzione, datato 15/09/2016). Inoltre censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata rilevanza della condotta tenuta durante la messa alla prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato la mancanza di una esplicita valutazione della documentazione medica e l'assenza di elementi da cui desumere che tale documentazione sia stata implicitamente disattesa. Ha osservato che la documentazione medica (indicante percezioni deliranti e voci) era stata depositata via PEC in vista dell'udienza di appello e non risultano motivazioni che ne giustifichino il rigetto. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.
Massime di principio
- Se la difesa deposita documentazione clinica che può rilevare sulla capacità di intendere e volere, il giudice d'appello deve esaminarla esplicitamente e motivare il rifiuto di un accertamento peritale; la mancanza di tale motivazione costituisce vizio di motivazione.
- Il deposito tardivo di documenti tramite PEC in vista dell'udienza non autorizza automaticamente il rigetto senza esame: il giudice deve valutare la rilevanza della documentazione prima di negare una perizia.
- Quando emergono elementi clinici compatibili con disturbi psichici (es. percezioni deliranti, voci), l'assenza di una perizia può rendere inadeguata la decisione sul punto della responsabilità penale e determinerà, in Cassazione, l'annullamento con rinvio per un nuovo accertamento.
- Il rigetto implicito di prove o istanze richiede sempre un fondamento motivazionale desumibile dal provvedimento; la mera affermazione della difformità istruttoria senza indicare elementi concreti non è sufficiente.
- La condotta tenuta in sede di messa alla prova può avere rilievo ai fini delle circostanze attenuanti generiche e va valutata esplicitamente dal giudice; l'omessa considerazione può costituire motivo di censura.
- In casi simili la strategia difensiva utile è depositare tempestivamente la documentazione medica, chiedere espressamente il conferimento di incarico peritale indicando i profili clinici rilevanti e sollecitare in udienza l'ammissione dell'accertamento, non confidando in rigetti impliciti non motivati.
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