Sentenza n. 2326/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento Ricorso per l'annullamento del decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia a Brazzaville, recante declaratoria di diniego della domanda di visto d'ingresso in Italia per soggiorno di breve durata (c.d. Visto Turistico), emesso in data 3.09.2024, Codice Pratica 20240001671;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per soggiorno di breve durata per turismo, adottato dall'Ambasciata d'Italia a Brazzaville il 3 settembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto turistico. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omissione del preavviso di rigetto; vizi di motivazione, poiché il provvedimento conteneva una motivazione prestampata, non concretamente idonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione, anche in assenza del verbale del colloquio previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 850/2011; nonché difetto di istruttoria, in ragione del quadro non univoco risultante dal rapporto della sede diplomatica e della documentazione bancaria e anagrafica prodotta in giudizio. La questione intertemporale riguardava l'applicabilità al procedimento del nuovo comma 7-bis dell'art. 4 d.lgs. 286/1998, introdotto dal d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondata la censura relativa all'omissione del preavviso di rigetto: in base al regime transitorio dell'art. 1, comma 2, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, il nuovo art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998 non era applicabile ratione temporis a un procedimento concluso il 3 settembre 2024, anteriormente alla decorrenza prevista per il 2025 dal d.P.C.M. 27 settembre 2023; doveva quindi essere instaurato il contraddittorio mediante preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990. Il Collegio ha inoltre ritenuto fondate le censure motivazionali, poiché la motivazione prestampata era in concreto inidonea, alla luce degli atti, a illustrare le ragioni del diniego e non poteva essere integrata postumamente, nonché i rilievi di difetto istruttorio, dato il carattere non univoco degli elementi raccolti e la necessità di un ulteriore approfondimento, previo nuovo colloquio, anche alla luce della documentazione bancaria e anagrafica. Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione del rischio migratorio deve fondarsi su indici fattuali oggettivi, chiari e concomitanti, idonei a superare il vaglio di ragionevolezza. Gli ulteriori profili non esaminati sono stati assorbiti. Il MAECI è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e refusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto doveva essere comunicato al richiedente, poiché la disciplina sopravvenuta che ne avrebbe escluso l'applicazione non era ancora operativa ratione temporis.
art. 1, comma 2, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024
La disciplina transitoria impediva di applicare il nuovo comma 7-bis dell'art. 4 d.lgs. 286/1998 al procedimento concluso il 3 settembre 2024.
art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998
La nuova disciplina non era applicabile al procedimento oggetto del giudizio prima della decorrenza indicata dal regime transitorio.
art. 8 d.P.C.M. 27 settembre 2023
i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, (…)
La decorrenza prevista per il 2025 dal decreto flussi è stata utilizzata per individuare il momento dal quale sarebbe divenuta applicabile la nuova disciplina.
art. 4, comma 2, decreto ministeriale n. 850/2011
Il verbale del colloquio costituisce un elemento rilevante per consentire la comprensione dell'istruttoria e delle ragioni del diniego; la sua assenza ha contribuito all'inadeguatezza motivazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, unitamente agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il procedimento amministrativo si è concluso anteriormente alla decorrenza stabilita da una disciplina transitoria, la nuova disciplina non può essere applicata retroattivamente; resta applicabile la normativa vigente al momento della conclusione del procedimento.
- Nel procedimento di diniego di un visto, ove non operi una specifica deroga normativa, l'amministrazione deve comunicare il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, consentendo all'interessato di instaurare il contraddittorio procedimentale.
- Un diniego di visto non è adeguatamente motivato quando utilizza una motivazione prestampata che, alla luce degli atti del procedimento, non consente di ricostruire le ragioni concrete della decisione; tali carenze non possono essere colmate mediante motivazione postuma.
- La valutazione del rischio migratorio deve basarsi su indici fattuali oggettivi, chiari e concomitanti, sufficienti a superare il vaglio di ragionevolezza.
- Quando gli elementi raccolti dall'amministrazione sono non univoci e la documentazione bancaria e anagrafica dell'interessato prospetta una ricostruzione meritevole di verifica, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria ulteriore, anche mediante nuovo colloquio, prima di negare il visto.
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