Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6834/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava la condanna (giudizio abbreviato) per il reato di cui all'art. 372 c.p. (false dichiarazioni come testimone). I motivi dedotti dai difensori: 1) nullità per mancata notificazione dell'avviso di udienza al secondo difensore (errore di cancelleria che inviò l'avviso a un omonimo), con censura della applicazione del regime di nullità a "regime intermedio" e delle conseguenze sulla deducibilità; 2) vizio di motivazione e insufficienza della prova in relazione all'accertamento degli elementi fattuali (in particolare che l'imputato avesse passato la serata con il Grossi e avesse guidato l'auto) e che le discrepanze fossero compatibili con innocenza o incertezza non dolosa; 3) mancata valutazione e applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa ex art. 131-bis c.p., alla luce delle modifiche normative (d.lgs. n.150/2022) e della situazione personale (incensuratezza, turbamento psychologico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: la mancata partecipazione di uno dei due difensori per errore di notifica costituisce, quando l'altro difensore sia regolarmente avvisato, una nullità di regime intermedio deducibile fino alla deliberazione della sentenza in grado di appello; non rileva l'assenza del secondo difensore in cassazione né è prevista la nomina di difensore d'ufficio in Cassazione per sostituirlo. Quanto al merito, la Corte d'appello ha valutato le circostanze probatorie (verbali della polizia giudiziaria, posizione dell'autovettura, mancanza di riscontro di presenza dell'imputato sul luogo) come elementi incontrovertibili che smentivano la versione resa dal teste e non ha formulato argomentazioni illogiche; le ipotesi alternative addotte in ricorso erano congetturali o non sottoposte al giudice d'appello e pertanto non rilevabili in cassazione. L'eccezione relativa all'art. 131-bis è stata ritenuta aspecifica: la Corte d'appello aveva ritenuto la fattispecie di obiettiva gravità giustificando una pena superiore al minimo edittale. Esiti procedurali: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    Norma che sanziona la falsa dichiarazione resa da testimone; la condanna è stata fondata sulla contraddittorietà e smentita oggettiva della testimonianza dell'imputato rispetto ai verbali della polizia giudiziaria.

  • art. 179 c.p.p.

    Riferimento al regime delle nullità e alla disciplina delle nullità di ordine generale; la Corte ha richiamato la distinzione tra nullità insanabile e nullità a regime intermedio, connessa alla mancata notifica dell'avviso di udienza a un difensore.

  • art. 180 c.p.p.

    Fissazione del termine di deducibilità delle nullità a regime intermedio; la Corte ha richiamato il principio secondo cui tale nullità deve essere dedotta entro il termine previsto (fino alla deliberazione della sentenza nel grado).

  • art. 182 c.p.p.

    Norma relativa all'effetto delle nullità sul procedimento (richiamata nel contesto della disciplina delle nullità e dei loro rimedi).

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    Norma che disciplina la sostituzione del difensore e la nomina del difensore d'ufficio nel giudizio di merito; la Corte ha osservato che tale rimedio non si applica nel giudizio di cassazione per far sostituire un difensore assente.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che l'applicazione sia esclusa per la oggettiva gravità della condotta così valutata dalla Corte d'appello e che l'eccezione in cassazione era aspecifica.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e, in via equitativa, la somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiesta procedurale di sintesi dei motivi di impugnazione conforme agli obblighi di specificazione dei motivi (richiamata in relazione alla esposizione sintetica dei motivi nel ricorso).

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di udienza ad uno soltanto dei due difensori, se l'altro è regolarmente avvisato, integra una nullità a "regime intermedio" deducibile fino alla deliberazione della sentenza in appello: la mancata notifica al secondo difensore non comporta automaticamente nullità insanabile se l'altro difensore era stato avvisato.
  • Nel giudizio di cassazione non è prevista la nomina di un difensore d'ufficio per sostituire un difensore assente nella discussione del ricorso; l'assenza del difensore non impedisce la decisione sul ricorso.
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito se essa non presenta vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale; argomentazioni alternative pur plausibili non possono prevalere se non fondate su elementi oggettivi esaminati in sede di merito.
  • Le contestazioni relative all'applicabilità di istituti sostanziali (es. art. 131-bis) devono essere specifiche e adeguatamente motivate sul piano fattuale e giuridico; eccezioni generiche o tardive sono inidonee in cassazione.
  • La rinuncia alla discussione orale da parte di un difensore non trasforma automaticamente il rito e non impedisce all'altro difensore (se presente) di concludere oralmente; viceversa, la mancata richiesta di rinvio per legittimo impedimento comporta il proseguimento dell'udienza.
  • In impugnazioni per vizi di notifica o di forma, è essenziale dedurre tempestivamente la nullità secondo i termini processuali applicabili; il sistema privilegia la tempestività delle eccezioni per consentire la regolarizzazione o il rinvio dell'atto quando dovuto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.