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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10932/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per guida senza patente, deducendo un unico motivo di mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale. Nel ricorso si lamentava che la motivazione della decisione di merito fosse nulla, carente e meramente apparente, perché non avrebbe esplicitato l'iter logico-giuridico seguito per individuare i profili di responsabilità. Il ricorrente chiedeva quindi l'annullamento della sentenza, con eventuale rinvio ad altra sezione della Corte d'appello. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è del tutto generico e assertivo e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva richiamato per relationem la decisione di primo grado e aveva valorizzato la deposizione del teste che aveva identificato l'imputato alla guida di un furgone senza patente, nonché i precedenti giudicati per la medesima violazione. Inoltre, la Corte osserva che nel gravame di merito non erano state formulate specifiche censure sulla responsabilità, ma solo sulla pena e sulla mancata sostituzione della pena detentiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di specificità e non confrontato con la motivazione della sentenza d'appello, reputata logica, congrua e corretta in diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 116 codice della strada

    Norma richiamata come base della contestazione per guida senza patente e per la valutazione della responsabilità dell'imputato; la sentenza non sviluppa un'interpretazione della fattispecie, limitandosi a constatare che la motivazione di merito la aveva correttamente applicata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    La sentenza non lo cita espressamente, quindi null

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a dedurre in modo assertivo la mancanza o la contraddittorietà della motivazione senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è legittima quando la decisione di appello richiama una ricostruzione probatoria già completa e logicamente coerente, senza lasciare vuoti argomentativi rilevanti.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente riproporre censure generiche sulla responsabilità se in appello le contestazioni hanno riguardato solo il trattamento sanzionatorio o la sostituzione della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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