Cassazione Penale, Sentenza n. 5701/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato gli indulti/concessioni di benefici precedentemente riconosciuti a Vincenzo Masci. Il ricorrente ha sostenuto che la revoca è illegittima perché il giudice della cognizione che ha pronunciato la sentenza del 7 gennaio 2021 era già a conoscenza della causa ostativa e, pur conoscendola, non aveva revocato il beneficio nella fase di cognizione; perciò, facendo leva sulla giurisprudenza (Sez. U, sent. Longo), il ricorrente chiedeva che tale omissione fosse considerata preclusiva di una successiva revoca in sede di esecuzione. Inoltre il ricorrente chiedeva l'estensione del principio relativo alla sospensione condizionale della pena anche alla revoca dell'indulto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata l'estensione al caso dell'indulto del principio espresso nella sentenza Longo, osservando che quella giurisprudenza è nata nel contesto della revoca della sospensione condizionale della pena (art. 168 c.p.) e riguarda situazioni diverse (in particolare, la conoscenza della causa ostativa da parte del giudice che concede il beneficio). La Corte ha inoltre spiegato che la revoca dell'indulto ha natura dichiarativa e non è prevista come pronuncia obbligatoria del giudice di cognizione; la mancata impugnazione da parte del Pubblico Ministero di una pronuncia che non revoca il beneficio non crea una preclusione assoluta per il giudice dell'esecuzione. Per questi motivi l'ordinanza impugnata non è affetta da violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Legge 31 luglio 2006, n. 241
Usata come riferimento temporale per individuare il periodo quinquennale entro il quale è stato commesso il reato che ha determinato la causa ostativa alla conservazione del beneficio
Art. 168 cod. pen. (comma 1 e comma 4)
Richiamato per distinguere la disciplina della sospensione condizionale della pena (per la quale esistono cause di revoca obbligatorie) dalla revoca dell'indulto; la giurisprudenza che limita la preclusione nasce nel contesto dell'art. 168
Artt. 533-543 cod. proc. pen. e art. 597 cod. proc. pen.
Richiamati per indicare quali pronunce sono obbligatorie/automatiche nell'iter processuale; la revoca dell'indulto non rientra tra le pronunce elencate come obbligatorie
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità
Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Principio secondo cui il giudice della cognizione che accorda un beneficio pur conoscendo una causa ostativa non può poi vedere revocato il beneficio in sede esecutiva; principio sviluppato specificamente sul tema della sospensione condizionale della pena
Sez. 1, Sentenza n. 14853 del 12/02/2020 (Jandoubi)
Richiamata per affermare che nei casi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale il giudice dell'esecuzione deve revocare indipendentemente dalla rilevabilità dagli atti in possesso del giudice della cognizione
Sez. 1, Sentenza n. 23419 del 09/04/2015 (Attanasio) e Sez. 1, Sentenza n. 23457 del 24/01/2011 (Ianni)
Richiamate per sostenere che la revoca dell'indulto è un atto di natura dichiarativa, conseguente a fatti previsti dalla legge
Sez. 2, Sentenza n. 48584 del 14/12/2011 (Voza)
Richiamata per indicare che il giudice dell'impugnazione può revocare d'ufficio l'indulto anche in assenza di gravame del pubblico ministero, senza violare il divieto di 'reformatio in peius'
Massime di principio
- La revoca dell'indulto ha natura prevalentemente dichiarativa: se sussiste il fatto ostativo previsto dalla legge, il giudice dell'esecuzione può pronunciarne la revoca anche se il beneficio era stato precedentemente concesso
- La giurisprudenza che impedisce la revoca quando il giudice che concede il beneficio era consapevole della causa ostativa (sent. Longo) si è formata nel contesto della sospensione condizionale della pena e non va automaticamente estesa all'indulto
- Bisogna distinguere tra benefici soggetti a revoca obbligatoria (disciplinati da norme specifiche come art. 168 c.p.) e l'indulto: per i primi esistono profili di obbligatorietà della revoca che possono incidere diversamente sulla preclusione processuale
- L'assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero di una decisione di cognizione che non revoca un beneficio non impedisce necessariamente al giudice dell'esecuzione o al giudice dell'impugnazione di successivamente disporne la revoca
- In casi simili, la strategia difensiva efficace è verificare e contestare i presupposti fattuali della revoca (es. esistenza e natura della nuova condanna, temporalità rispetto alle norme), e, se possibile, impugnare tempestivamente le decisioni che negano o revocano benefici
- Quando si assiste a una decisione che concede un beneficio pur in presenza di elementi ostativi, è importante documentare se il giudice ha effettivamente conosciuto e valutato quegli elementi: la conoscenza e il contesto (chi ha concesso il beneficio e in che termini) sono rilevanti per eventuali argomentazioni successive ma non garantiscono in assoluto la protezione contro una revoca
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