Cassazione Civile, Ordinanza n. 03027/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il difensore, dopo aver assistito un contribuente in un giudizio di cassazione relativo a una controversia tributaria, aveva chiesto la liquidazione dei compensi per l’attività svolta in favore della parte ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato. Il presidente della Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile l’istanza; il professionista aveva quindi proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 dinanzi al Tribunale di Napoli, che però aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ritenendo che, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, la competenza spettasse al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che, anche quando il compenso riguarda un giudizio tributario, l’opposizione al decreto di liquidazione spetta al giudice ordinario perché ha ad oggetto un diritto soggettivo patrimoniale autonomo del difensore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dell’avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha natura di impugnazione e introduce una controversia civile autonoma relativa alla spettanza e alla liquidazione dell’onorario. Ne ha tratto la conseguenza che l’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 è norma di competenza e non di giurisdizione: essa individua il giudice dell’opposizione all’interno del medesimo plesso giurisdizionale, ma non trasferisce la controversia al giudice speciale che ha trattato la causa di base. Poiché il credito del difensore è un diritto soggettivo patrimoniale, la cognizione dell’opposizione spetta al giudice ordinario anche se la liquidazione deve essere effettuata dal giudice tributario. La dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal Tribunale è stata quindi cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
"il ricorso deve essere proposto al 'capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento'"
è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione; valorizza la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell’opposizione, ma solo quando appartengono al medesimo plesso giurisdizionale
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
disciplinava il rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato; il relativo giudizio è qualificato come opposizione/impugnazione autonoma sulla spettanza e liquidazione dell’onorario
art. 111, comma 2, Cost.
è richiamato per evidenziare che un’eventuale attribuzione al giudice amministrativo diminuirebbe la tutela, perché contro le sue decisioni il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 15 del D.lgs. n. 150/2011
richiamato come disposizione che disciplina l’opposizione al decreto di pagamento; la Corte ne afferma la natura di norma di competenza
d.p.r. 115/2002, art. 170
previgente disciplina dell’opposizione al decreto di liquidazione, interpretata in continuità con l’art. 15 d.lgs. 150/2011
Cass., S.U. n. 19161/2009
il procedimento di opposizione introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell’onorario
Cass. n. 26908/2016
principio di riferimento secondo cui l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’avvocato nel patrocinio a spese dello Stato spetta al giudice ordinario, anche se la causa di base si è svolta davanti a un giudice speciale
Corte cost. 11.4.2008, n. 96
richiamata per escludere una connessione ontologica tra il contenzioso sul compenso e la controversia principale
Massime di principio
- L’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha natura di giudizio autonomo, avente ad oggetto la spettanza e la quantificazione del compenso professionale, e non una mera fase accessoria della controversia principale.
- L’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 va qualificato come norma sulla competenza e non sulla giurisdizione: esso individua il giudice dell’opposizione all’interno del medesimo plesso giurisdizionale, ma non sposta la cognizione al giudice speciale che ha emesso il provvedimento di liquidazione quando il diritto dedotto è di natura civile e patrimoniale.
- Il difensore che contesta l’entità della liquidazione agisce in base a una propria legittimazione autonoma a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che la controversia sul compenso resta devoluta al giudice ordinario anche se l’attività difensiva è stata svolta davanti a un giudice speciale.
- La formula normativa che individua il "capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato" non implica necessariamente coincidenza tra giudice della causa principale e giudice dell’opposizione, dovendo essere letta in coerenza con la natura della controversia e con l’appartenenza dei giudici al medesimo sistema giurisdizionale quando ciò sia previsto dalla disciplina applicabile.
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