Sentenza n. 2216/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa relative alla determinazione e ripartizione delle economie di spesa per l’anno 2022 tra le strutture specialistiche accreditate
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato le delibere con cui l’Azienda sanitaria ha determinato le economie da ripartire per l’anno 2022, assegnando zero euro alla branca di medicina nucleare, 86.878,68 euro alla branca di radiologia ed escludendo la società ricorrente dalla ripartizione. Hanno dedotto: violazione del principio eurounitario di libera concorrenza e illegittima reintroduzione del criterio del fatturato o della spesa storica; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa; violazione del legittimo affidamento maturato sui criteri di distribuzione delle economie previsti dai precedenti decreti assessoriali regionali. Le amministrazioni costituite e la società controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, perché gli atti impugnati erano meramente attuativi del decreto assessoriale n. 516/2023, già oggetto di autonoma impugnazione e di rigetto, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Nel corso del giudizio le ricorrenti hanno rappresentato che l’Azienda sanitaria, con successiva delibera n. 1186/2025, aveva liquidato alla società una somma riferita alla quota parte dell’extrabudget non liquidabile relativo al 2022, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede un’attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva, piena e irretrattabile dell’interesse azionato; l’improcedibilità per carenza di interesse ricorre invece quando una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso renda certa e definitiva l’inutilità della decisione giudiziale. Nel caso concreto, la delibera n. 1186/2025 non aveva radicalmente revisionato in senso favorevole gli atti impugnati, poiché aveva liquidato soltanto l’indennità di funzione relativa alla quota parte dell’extrabudget non liquidabile. Tuttavia, tale sopravvenienza favorevole, unitamente alla dichiarazione delle ricorrenti, aveva fatto venir meno l’interesse attuale a ottenere una pronuncia di merito. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La domanda è dichiarata improcedibile quando sopravviene una situazione che determina il venir meno dell’interesse attuale alla decisione; nel caso concreto il TAR ha applicato tale principio alla sopravvenuta liquidazione favorevole e alla conseguente inutilità della pronuncia di merito.
art. 5, comma 15, l.r. Sicilia n. 9/2020
Richiamato nel processo con riferimento all’indennità di funzione riconosciuta alla struttura, distinta dalla liquidazione dell’extrabudget.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone un’attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, idonea a soddisfarlo pienamente e irretrattabilmente.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia giudiziale, anche se l’attività amministrativa sopravvenuta non ha integralmente rimosso o revisionato l’atto impugnato.
- La dichiarazione del ricorrente circa il venir meno dell’utilità concreta della decisione costituisce un elemento rilevante per accertare la sopravvenuta carenza di interesse, purché sia coerente con una situazione sopravvenuta oggettivamente idonea a rendere inutile la pronuncia di merito.
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