Cassazione Penale, Ordinanza n. 14553/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., ritenendo ravvisabili profili di colpa nell'impugnazione. Il procedimento è stato definito senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per reati di rapina e furto in abitazione, in accoglimento di un concordato intervenuto tra le parti, confermando il resto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: ha lamentato che la Corte di appello non avrebbe valutato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito, perché nel giudizio definito con concordato in appello sono deducibili soltanto censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del Procuratore generale e sul contenuto difforme della decisione, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, compresa la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato come parte del riferimento ai reati contestati in continuazione
art. 110 c.p.
richiamato come norma sul concorso di persone nei reati contestati
art. 628 c.p.
richiamato come norma incriminatrice della rapina contestata
art. 624-bis c.p.
richiamato come norma incriminatrice del furto in abitazione contestato
art. 599-bis c.p.p.
la sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure sulla validità del consenso, sul consenso del Procuratore generale e sulla difformità della decisione rispetto al concordato
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento è doglianza non consentita quando i motivi di appello siano stati rinunciati nel concordato
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
il procedimento può essere definito senza formalità di procedura
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per la liquidazione equitativa della sanzione pecuniaria dovuta in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso è ammissibile soltanto per vizi attinenti alla formazione del concordato, al consenso del Procuratore generale e alla eventuale difformità tra concordato e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le censure che investono motivi di appello rinunciati con il concordato, inclusa la richiesta di controllo officioso sulle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Quando l'imputato aderisce al concordato in appello, l'effetto devolutivo dell'impugnazione limita la cognizione del giudice ai soli capi e punti non oggetto di rinuncia.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabili profili di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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