Cassazione Penale, Sentenza n. 24277/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per violazioni del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deducendo tre motivi principali: 1) violazione degli artt. 507 e 603 c.p.p. per aver la Corte d'appello rifiutato la rinnovazione istruttoria richiesta, con esclusione della testimonianza del dirigente dell'ufficio tecnico comunale che, secondo il ricorrente, avrebbe potuto comprovare l'eventuale adozione di provvedimenti amministrativi (es. ordine di demolizione) tali da incidere sull'esistenza dell'abuso contestato; 2) violazione e errata interpretazione delle norme edilizie (artt. 37 e 44 d.P.R. n. 380) e della legge regionale Sicilia 10/8/2016 n.16, sostenendo che la recinzione fosse un intervento di edilizia libera o comunque meritevole di SCIA, o comunque mera ricostruzione/pertinenza; 3) vizio di motivazione e insufficienza della motivazione nella parte che subordinava la sospensione condizionale della pena alla demolizione, contestando la gravosità della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la prova richiesta era descritta in termini ipotetici e non idonea a risultare decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; ha confermato che la mancata rinnovazione in appello è giustificata quando l'indagine di primo grado sia stata esauriente e la rinnovazione non appaia necessaria per evitare lacune decisive. Il secondo motivo è stato considerato un riesame di merito non consentito: la Corte ha condiviso la qualificazione dell'opera come nuova costruzione, rilevando l'assenza di prova di una preesistenza regolare e confermando che la normativa regionale non scrimina penalmente rispetto alla disciplina statale in materia di titoli edilizi; sono richiamate plurime pronunce della Corte costituzionale in tema di riparto competenze tra Stato e regioni sul testo unico dell'edilizia. Il terzo motivo è stato anch'esso respinto: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione, richiamando il contesto di abusivismo generalizzato e il vincolo archeologico/inedificabilità della zona. Conseguentemente la condanna di merito (pena di tre mesi di arresto e ammenda di 14.000 euro) resta confermata; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia)
art. 3, art. 6, art. 6-bis, art. 10, art. 22, art. 23, artt. 37 e 44
La Corte ricorda che il TU definisce le categorie di intervento e i titoli abilitativi; le regioni possono limitatamente estendere casi di edilizia libera o CILA ma non possono derogare ai principi fondamentali stabiliti a livello statale e non possono sottrarre alla disciplina statale fattispecie che per loro natura devono restare soggette a permesso di costruire.
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
citato in relazione al vincolo archeologico e tutela del paesaggio
La presenza di vincoli paesaggistici/ archeologici integra profili rilevanti ai fini dell'illiceità dell'intervento e giustifica la necessità di demolizione e il rigore della valutazione penale.
Codice di procedura penale
art. 507, art. 603, art. 606 comma 1 lett. d), art. 616
Art. 507 e 603 disciplinano la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la giurisprudenza di legittimità applica l'art. 606(1)(d) per valutare se una prova sarebbe stata decisiva; art. 616 consente l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Legge Regione Sicilia 10 agosto 2016, n. 16
normativa regionale in materia di edilizia libera/SCIA
La Corte ha rilevato che pur essendo legge regionale la disciplina non può derogare ai principi del TU quando si tratta di fattispecie che incidono sui titoli essenziali dello Stato; quindi la qualificazione regionale non scrimina penalmente se la fattispecie rientra nelle ipotesi che lo Stato riserva.
Statuto speciale della Regione Siciliana
Attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva in urbanistica e tutela del paesaggio ma entro i limiti e senza pregiudizio delle riforme economico-sociali e dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata
Corte costituzionale nn. 90/2023, 139/2013, 282/2016, 24/2022, 198/2018; Sez. U n. 2780/1996; Sez. U n. 12602/2015; Sez. 5 n. 32379/2018; Sez. 2 n. 48630/2015; Sez. 3 n. 9878/2020
Confermano i limiti all'intervento regionale in materia di titoli edilizi, i criteri per valutare la rinnovazione istruttoria in appello e la nozione di prova 'decisiva' ai fini dell'art. 606 c.p.p.; la Corte costituzionale ribadisce la rilevanza costituzionale del TU edilizia come disciplina di riforma economico-sociale sovraordinata.
Massime di principio
- La rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale: deve essere ammessa solo se la prova richiesta, così come indicata, appare effettivamente idonea e decisiva a determinare un esito diverso del giudizio; prove prospettate in termini ipotetici non giustificano la rinnovazione.
- La qualificazione dell'intervento edilizio (nuova costruzione, ricostruzione, pertinenza, edilizia libera o SCIA) richiede prova documentale/obiettiva della preesistenza e della regolarità dell'opera anteriore; l'assenza di tale prova favorisce la qualificazione come nuova costruzione.
- La normativa regionale che estende i casi di edilizia libera o SCIA non esclude automaticamente responsabilità penale: le regioni non possono derogare ai principi fondamentali contenuti nel testo unico dell'edilizia quando ciò inciderebbe sulla tutela penale dell'assetto del territorio.
- La permanenza di opere abusive in zone vincolate o in contesti di abusivismo generalizzato giustifica motivatamente la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione, per l'interesse alla tutela del paesaggio e alla rimozione dell'abuso.
- In sede di cassazione non è consentito un sindacato libero di merito: censure che in realtà chiedono la riconsiderazione dei fatti e della valutazione probatoria di merito sono inammissibili.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, con entità equitativamente fissata dal giudice.
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