Cassazione Civile, Ordinanza n. 23351/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’espropriazione forzata presso terzi promossa da più creditori contro un’associazione debitrice, con pignoramento del credito che quest’ultima assumeva di vantare verso una regione per contributi pubblici relativi ad attività di controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici e assistenza tecnica nel settore zootecnico. Nel subprocedimento ex art. 549 c.p.c. il giudice dell’esecuzione aveva accertato l’obbligo del terzo pignorato e assegnato il credito ai procedenti. La regione aveva poi proposto opposizione agli atti esecutivi, sostenendo di non essere debitrice; il tribunale, definendo il giudizio bifasico, ha invece escluso l’esistenza del credito dell’associazione verso la regione e annullato l’ordinanza di assegnazione. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione con cinque motivi: 1) nullità dell’opposizione e della relativa notifica per omessa indicazione analitica di tutte le parti creditrici e per notificazione al difensore comune; 2) violazione degli artt. 112, 617 e 618 c.p.c. per mancata declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ritenuta diretta solo contro l’ordinanza di assegnazione e non anche contro il previo accertamento dell’obbligo del terzo; 3) violazione dell’art. 335 c.p.c. per avere il giudice ritenuto esperibile l’opposizione ex art. 617 c.p.c. anziché l’appello; 4) violazione degli artt. 198 e 549 c.p.c. per avere il giudice disatteso la consulenza tecnica ritenuta esplorativa, con asserito improprio aggravio dell’onere di allegazione a carico dei creditori; 5) violazione dell’art. 2740 c.c. e dell’art. 97 Cost. per avere negato il credito pignorato, nonostante l’attività dell’associazione fosse svolta prevalentemente tramite il lavoro dei dipendenti, che secondo i ricorrenti avrebbero dovuto potersi surrogare processualmente all’ente nel recupero del contributo regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, dichiarato inammissibili il secondo, il quarto e il quinto. Quanto al primo motivo, ha escluso la nullità dell’opposizione perché l’indicazione "Amici Marco più ventidue" e la notifica al difensore comune erano sufficienti a identificare con chiarezza la parte plurisoggettiva; inoltre, la costituzione di tutti i creditori nella fase di merito ha comunque sanato ogni eventuale profilo di irregolarità del contraddittorio. Quanto al secondo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di esposizione sommaria dei fatti, poiché non riportava in modo adeguato il contenuto degli atti processuali necessari a verificare l’asserita mutatio libelli. Quanto al terzo, la Corte ha ribadito che l’ordinanza resa ex art. 549 c.p.c. è impugnabile solo con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non con appello. Quanto al quarto, ha ricordato che nel subprocedimento ex art. 549 c.p.c. il giudice può disporre mezzi di prova anche officiosamente, ma permane l’onere del creditore di provare esistenza ed entità del credito; ha però rilevato che la censura non colpiva la reale ratio della decisione, fondata non sulla sola incompletezza della c.t.u., ma sulla inattendibilità delle conclusioni dell’ausiliario e sulla insufficienza degli elementi probatori. Quanto al quinto, ha rilevato la carenza di specificità, perché i ricorrenti non si confrontavano con la ratio decidendi effettiva, fondata sul fatto che il credito regionale presupponeva l’effettivo sostenimento della spesa da parte dell’associazione, ritenuto insussistente. Sono state inoltre poste le spese a carico solidale dei ricorrenti e disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 543 c.p.c.
richiamato come base dell’espropriazione forzata presso terzi promossa dai creditori
art. 549 c.p.c.
"l’ordinanza[…] è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617"
l’ordinanza di accertamento dell’obbligo del terzo è impugnabile esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
art. 617 c.p.c.
rimedio generale e residuale contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione; nel caso di specie è l’unica impugnazione esperibile contro l’ordinanza ex art. 549 c.p.c.
art. 618 c.p.c.
richiamato in relazione alla disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi e alla fase di merito
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo sul preteso vizio di ultrapetizione o mutatio libelli
art. 102 c.p.c.
nel giudizio di merito delle opposizioni esecutive, se la fase sommaria è introdotta nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari, il giudice deve integrare il contraddittorio
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa; la carenza determina inammissibilità
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
il motivo deve essere specifico e pertinente rispetto alla ratio decidendi, pena l’inammissibilità
art. 198 c.p.c.
richiamato sulla consulenza tecnica nel subprocedimento ex art. 549 c.p.c.
art. 2740 c.c.
richiamato dal motivo che invocava la responsabilità patrimoniale generica e la possibilità di far valere il credito pignorato
art. 97 Cost.
richiamato dal motivo che invocava il buon andamento dell’azione amministrativa e la necessità di consentire la surrogazione processuale dei dipendenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nell’espropriazione presso terzi, l’errore o l’imprecisione nell’indicazione delle parti nell’atto introduttivo o nella relata di notifica non comporta nullità se il contenuto complessivo dell’atto consente di individuare senza incertezza i destinatari e il contraddittorio risulta regolarmente instaurato.
- Nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi relativo all’ordinanza ex art. 549 c.p.c., la fase sommaria può svolgersi validamente anche nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, purché il ricorso sia ritualmente notificato; nella fase di merito, se occorre, il giudice deve integrare il contraddittorio.
- L’ordinanza che definisce l’incidente di accertamento dell’obbligo del terzo è impugnabile soltanto con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non con l’appello.
- Nel subprocedimento ex art. 549 c.p.c. il giudice può disporre accertamenti istruttori anche officiosamente, ma resta fermo l’onere del creditore procedente di provare l’esistenza e l’ammontare del credito pignorato.
- In sede di legittimità il motivo deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se critica un profilo diverso o non decisivo rispetto alla motivazione effettiva.
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e sufficiente i fatti di causa e gli snodi processuali rilevanti; la mancanza di tale esposizione comporta inammissibilità.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente invocare principi astratti di responsabilità patrimoniale o di buon andamento amministrativo se non si contesta specificamente il presupposto fattuale su cui si fonda la decisione di merito.
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