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Sentenza

Sentenza n. 506/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 01477/2024, resa tra le parti, per l’accertamento del diritto al beneficio economico normativamente contemplato all’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.

Giustizia amministrativa202401417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto per prescrizione la domanda di riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti, già appartenenti alla Guardia di Finanza e collocati in quiescenza a domanda dopo aver compiuto almeno 55 anni di età e maturato più di 35 anni di servizio utile contributivo, hanno chiesto la riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo prescritto il diritto, individuando d'ufficio il dies a quo nelle date delle determine di liquidazione del TFS, nonostante l'INPS avesse fondato l'eccezione sulla data di cessazione dal servizio. Gli appellanti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 20 d.P.R. n. 1032/1973, del principio della domanda e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che il giudice non potesse sostituire d'ufficio il fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione. Con il secondo motivo hanno dedotto la fondatezza del diritto sostanziale all'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del TFS. L'INPS ha resistito insistendo sulla prescrizione e sull'inapplicabilità del beneficio al personale della Guardia di Finanza cessato a domanda.

La decisione

Il CGARS ha accolto integralmente l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. e l'ammissibilità del ricorso collettivo, trattandosi di posizioni identiche quanto al Corpo di appartenenza, al titolo della pretesa e alla condotta amministrativa, senza conflitti di interesse. Quanto alla prescrizione, ha affermato che il termine quinquennale decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale o, comunque, dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, momento nel quale il dipendente può conoscere l'eventuale omesso computo dei sei scatti. Poiché l'eccezione di prescrizione è eccezione in senso proprio, spetta alla parte che la propone allegare e provare il relativo fatto costitutivo, compresa la decorrenza del termine. Il TAR non poteva sostituire d'ufficio il dies a quo indicato dall'INPS con un diverso fatto costitutivo, individuato nelle determine di liquidazione. Inoltre, la mera data di emissione del mandato non dimostra la data di comunicazione del prospetto, né l'omissione dei sei scatti è percepibile sulla sola base dell'importo accreditato. In assenza della prova della comunicazione dei prospetti, la prescrizione non era dimostrata. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto il diritto degli appellanti ai sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita. L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, inclusa la Guardia di Finanza; l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 ne ha confermato la perdurante applicazione. La limitazione prevista dall'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 è stata ritenuta non più vigente e la sua abrogazione non comporta la reviviscenza della disciplina originaria. Il beneficio spetta quindi anche a chi chieda il collocamento a riposo avendo compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per presentare la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale, ma costituisce un onere relativo alla decorrenza del collocamento. L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica la disciplina del TFS. L'INPS è stato condannato a rideterminare il TFS, corrispondendo le differenze con interessi e rivalutazione secondo i criteri normativi applicabili, non cumulabili oltre la maggior somma spettante, nonché a rifondere le spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    attribuzione di sei scatti stipendiali "ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita"; il beneficio si estende al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile

    Riconosce anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresa la Guardia di Finanza, il diritto all'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del TFS quando il collocamento a riposo a domanda avvenga con i requisiti di età e servizio previsti.

  • art. 16 l. n. 121/1981

    Concorre a ricomprendere la Guardia di Finanza nella nozione di forza di polizia rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387

    Conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987

    La limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso è stata ritenuta non più vigente.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    Disposizione novellatrice dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, espressamente abrogata dal Codice dell'ordinamento militare; tale abrogazione non determina la reviviscenza della disciplina originaria.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    Ha abrogato espressamente l'art. 11 l. n. 231/1990; l'abrogazione della disposizione novellatrice non comporta, in assenza di una volontà legislativa certa, la reviviscenza della norma precedente.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile, senza modificare il distinto regime di calcolo dell'indennità di buonuscita regolato dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.

  • art. 20 d.P.R. n. 1032/1973

    È richiamato nel motivo d'appello relativo alla disciplina della prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a disciplinare il calcolo degli interessi e della rivalutazione sulle differenze dovute, escludendone il cumulo integrale.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Impone il riconoscimento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo tra le due voci.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • L'eccezione di prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio è un'eccezione in senso proprio: la parte che la propone deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi, compresa la concreta decorrenza del termine prescrizionale.
  • Per il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, il termine di prescrizione decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale o, comunque, dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, quando il dipendente è posto in condizione di conoscere l'eventuale errore di calcolo; la mera data di cessazione dal servizio o la sola data di accredito dell'importo non sono sufficienti.
  • Il giudice non può sostituire d'ufficio il fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione indicato dalla parte con un diverso fatto storico desunto dagli atti, quando ciò comporti un'integrazione sostanziale delle allegazioni e della prova dell'eccezione.
  • L'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica al personale delle forze di polizia a ordinamento militare che cessi a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, riconoscendo l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale, ma incide sulla tempistica della decorrenza del collocamento a riposo; il suo mancato rispetto non comporta la perdita del beneficio in assenza di una previsione chiara e perspicua.
  • L'abrogazione della disposizione che aveva modificato una norma precedente non determina automaticamente la reviviscenza della disciplina originaria, salvo che emerga una volontà legislativa certa e inequivoca in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardivitàRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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